Decreto legislativo: che valore ha e perché viene emanato
Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge. Cerchiamo di capire, in parole semplici, cos'è, che differenza c'è rispetto al decreto-legge e come si arrivi alla conversione in legge.
- Il decreto legislativo rappresenta una delle ipotesi in cui il Governo esercita il potere legislativo.
- Deve essere preceduto da una legge delega, che indica principi e criteri da seguire nell’attuazione degli scopi indicati.
- Il decreto legislativo si distingue dal decreto legge, che è introdotto in casi straordinari di necessità ed urgenza.
Decreto legge e decreto legislativo sono concetti che si sentono nominare con una certa frequenza alla radio o alla TV, e non è detto che molti di noi ne conoscano il reale significato.
Sono definiti come atti aventi forza di legge, ma cosa significa? In questa guida, cercheremo di spiegarti cos’è il decreto legislativo e, soprattutto, quali effetti produce e la differenza con l’istituto del Decreto legge. In pratica, cercheremo di delineare un quadro completo delle fonti normative primarie, diverse dalla legge formale.
- Decreto legislativo: cos’è
- Cosa presuppone il decreto legislativo?
- Che differenza c’è tra il decreto-legge e il decreto legislativo?
- Che tipo di fonte è un decreto legislativo?
- Chi ha il potere di deliberare un decreto legislativo?
- Decreto legislativo: esempio e durata
- Quando entra in vigore il decreto legislativo?
Decreto legislativo: cos’è
Il Decreto legislativo è un atto legislativo del Governo, previsto dall’art. 76 Cost. e disciplinato dalla l. 400 del 1988. È emanato in base a poteri che sono delegati dal Parlamento. È un atto che viene posto in essere non dal Parlamento, cioè l’organo dotato di potere legislativo, ma dall’organo di Governo.
L’emanazione di un decreto legislativo segue uno specifico procedimento:
- è fatta una proposta dal Ministro o Ministri competenti, alla quale segue la delibera il Consiglio dei Ministri;
- si pongono in essere gli adempimenti richiesti dalla legge delega;
- il decreto legislativo è emanato da parte del Presidente della Repubblica. Il testo del decreto deve essere presentato al Capo dello Stato almeno 20 giorni prima dalla scadenza del termine che viene indicato al Governo per introdurre il Decreto legislativo.
Di queste fasi procedimentali si dà indicazione nella premessa al decreto. Il decreti legislativi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore dopo che siano trascorsi 15 giorni.
Il Governo spesso è tenuto ad adottare norme transitorie o di coordinamento, quando introduce questi atti, le quali servono a meglio coordinare la disciplina nuova con quella vecchia. Infatti, è possibile che al Governo sia data anche una delega accessoria, per introdurre tali disposizioni.
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Cosa presuppone il decreto legislativo?
Il decreto legislativo presuppone che sia conferito il potere legislativo mediante una legge delega.Quest’ultima deve contenere una serie di elementi minimi, il c.d. contenuto necessario, cioè:
- deve restringere l’ambito tematico in cui il Governo può intervenire, indicando un oggetto definito. La delega non può essere generale, perché altrimenti il Parlamento non avrebbe più competenze su quella materia. Spesso la stessa legge poi contiene più disposizioni di delega al Governo. Il Parlamento si limita a indicare una cornice normativa, affidando al Governo il compito di precisare il contenuto;
- deve restringere anche l’ambito temporale della funzione delegata, indicando un tempo limitato entro il quale il decreto deve essere emanato. Se il termine previsto supera i due anni, il Governo è tenuto a sottoporre lo schema di decreto delegato al parere delle Commissioni permanenti delle due Camere;
- deve anche restringere la discrezionalità del Governo, indicando principi e criteri direttivi che servono da guida nell’esercizio del potere delegato. Quindi, la legge delega determina gli scopi da perseguire e da realizzare, restando di competenza del Parlamento l’individuazione dell’interesse da tutelare e conseguire.
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Che differenza c’è tra il decreto-legge e il decreto legislativo?
Il Decreto Legislativo si distingue dal decreto legge. Questo è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Entra in vigore immediatamente, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Produce effetti provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti. La disciplina del decreto legge è individuata all’art. 77 Cost, della Legge 400 del 1988. Quest’ultima disposizione precisa che il decreto legge non può essere emanato nelle materie coperte da riserva di assemblea, cioè che devono essere necessariamente disciplinate con atto del Parlamento.
Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. È emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il giorno stesso della presentazione, il decreto deve essere presentato alle Camere per la conversione.
Presuppone tre condizioni:
- casi straordinari, legati quindi a circostanze eccezionali e imprevedibili;
- di necessità, cioè casi in cui non è possibile provvedere con strumenti legislativi ordinari;
- di urgenza, che rende indispensabile produrre immediatamente quegli effetti.
In sintesi, le principali differenze sono:
- le condizioni di necessità e urgenza, non espressamente richieste dall’art. 76, sebbene per taluno siano insite;
- che l’intervento del Parlamento è precedente al decreto legislativo, con la legge delega, e successivo al Decreto legge, con la legge di conversione.
Conversione in legge
Il Governo deve quindi chiedere al Parlamento di convertire in legge il decreto legge. Si dà così avvio ad un procedimento che deve concludersi entro 60 giorni. Il procedimento di conversione presenta, rispetto al procedimento ordinario, alcune variazioni, previste dai regolamenti parlamentari.
In parte esse sono dettate dall’esigenza di assicurare tempi certi e brevi per la conversione in legge. I meccanismi per Camera e Senato sono in parte divergenti. Il senato prevede ancora il parere obbligatorio espresso dalla Commissione affari costituzionali, in via preliminare. Non è altrettanto previsto alla Camera.
Se il decreto legge non è convertito perde efficacia, si ha la c.d. decadenza. Questo fenomeno travolge tutti gli effetti del decreto legge – secondo alcuni anche le sentenze passate in giudicato. Quindi se decade, tutto ciò che è stato compiuto in forza di esso, è come se fosse compiuto senza base legale.
La conversione in legge non è necessaria invece per il Decreto legislativo. Talvolta, però, può accadere che il Decreto legislativo sia recepito e in parte modificato da una legge successiva.
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Che tipo di fonte è un decreto legislativo?
Il decreto legislativo, come il decreto legge, è un atto avente forza di legge. Questi sono atti normativi che non hanno forma di legge, cioè non sono prodotti con delibera delle Camere. Sono equiparati alla legge formale ordinaria, perché comunque il Parlamento partecipa alla loro formazione.
Occupano la sua stessa posizione nella gerarchia delle fonti, quindi hanno:
- forza attiva della legge originaria, cioè possono abrogare altre leggi;
- forza passiva, cioè possono essere abrogate solo dalla legge o da atti aventi forza di legge.
Sono quindi fonti che possono sostituirsi alla legge almeno dove la Costituzione non ponga una riserva di legge formale, cioè quando una materia può essere disciplinata solo con atto del Parlamento avente forma di legge.
Le leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono fonti primarie, o ordinarie. Alla categoria delle fonti primarie si contrappone quella delle fonti secondarie, collocate su un gradino inferiore nella gerarchia delle fonti e costituite dai regolamenti amministrativi.
Chi ha il potere di deliberare un decreto legislativo?
Il decreto legislativo è un atto del Governo, quindi è deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta di uno o più Ministri competenti per materia.
Il Governo è un organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dall’organo collegiale del Consiglio dei ministri.
Il Governo esercita, principalmente, la funzione esecutiva, secondo uno specifico riparto di competenze:
- il potere del Presidente del Consiglio è di proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri da nominare;
- il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative è attribuito ai Ministri, in attuazione della politica generale del Governo;
- la competenza del Consiglio dei ministri è quella di deliberare sulle questioni che riguardano la politica generale del Governo, cioè l’indirizzo generale che si intende seguire.
Decreto legislativo: esempio e durata
Il decreto legislativo, a differenza del decreto legge, non ha una durata di efficacia. Tuttavia, deve essere emesso nel termine che di volta in volta è individuato dalla legge delega.
Molto spesso sono adottati nella forma del decreto legislativo i c.d. Testi unici. Questi non sono un tipo di fonte, ma una tipologia di tecnica legislativa. Si guarda al contenuto, alla funzione dell’atto, non alla sua appartenenza a questa o a quella tipologia di fonte. Per questo motivo, spesso, i Testi unici hanno natura diversa.
Questi testi possono essere di tipo:
- compilativo, cioè si attribuisce con delega al legislatore di raccogliere tutte le norme che regolano una materia in un unico testo;
- innovativo, cioè disciplinano integralmente ex novo una materia.
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Quando entra in vigore il decreto legislativo?
Per quanto riguarda l’entrata in vigore, operano le consuete norme previste anche per la legge ordinaria. Conclusa la fase di approvazione, in questo caso in sede di Consiglio dei Ministri, il testo è sottoposto alla valutazione del presidente della Repubblica per la promulgazione.
Il Presidente della Repubblica svolge un controllo formale e sostanziale. Egli ha il potere di rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato. Non perfettamente definibili sono i motivi di rinvio, cioè non sono stati espressamente elencati. Si ritiene che sicuramente può rinviare per motivi di costituzionalità.
Alla promulgazione segue poi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo non entra in vigore prima che siano trascorsi 15 giorni – questa è la c.d. Vacatio legis.
Trascorso questo periodo, il nuovo atto è efficace e obbligatorio, quindi:
- si presume conosciuto dai cittadini;
- il giudice deve necessariamente applicarlo.
Decreto legislativo – domande frequenti
Il decreto legislativo è un atto del Governo avente forza di legge emanato in base ad una legge delega.
La legge delega è l’atto del Parlamento con cui si attribuisce potere legislativo al Governo: scopri di più su cos’è e come funziona il decreto legislativo nella nostra guida.
Il decreto legislativo deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro o dei ministri competenti. Deve essere promulgato dal Presidente della Repubblica.
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