Dichiarazione IVA 2025: novità, modello e istruzioni
È giunto il periodo dell'anno in cui è necessario procedere a diversi adempimenti fiscali, tra cui la dichiarazione IVA, che de essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2025. Vediamo in che modo.
- Ogni anno, taluni professionisti sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA.
- Il nuovo modello di dichiarazione IVA è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma lo puoi scaricare anche in questa guida.
- L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione anche le istruzioni di compilazione nella sezione dedicata alla dichiarazione IVA 2025.
Anche quest’anno è arrivata l’ora della dichiarazione IVA, che può essere effettuata dal contribuente dal 1° febbraio al 30 aprile 2025. La dichiarazione si effettua in via esclusivamente telematica, mediante presentazione del modello reso disponibile dalla stessa Agenzia delle entrate.
Nel seguente articolo, ci occuperemo di ripercorrere tutte le novità in tema di dichiarazione IVA 2025. Ti indicheremo anche qual è il modello da utilizzare e le istruzioni riportate sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Dichiarazione IVA 2025: novità
A partire dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025 è possibile presentare la dichiarazione IVA. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello 2025, oltre alle relative istruzioni.
Il nuovo modello può essere presentato in via telematica, non anche per raccomandata o di persona. È possibile scegliere tra le seguenti modalità:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
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Dichiarazione IVA 2025: modello
Di seguito puoi consultare e scaricare il modello dichiarazione IVA 2025 messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Dichiarazione IVA 2025: istruzioni
Il Modello IVA/2025 include:
- frontespizio con informativa sulla gestione dei dati personali;
- Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VQ, VL, VT, VX, VO, VG, VP, VS, VV, VW, VY e VZ.
Vediamo in breve a cosa si riferiscono le varie sezioni.
QUADRO VA
Il Quadro VA prevede l’inserimento di:
- dati analitici generali, nella sezione 1;
- dati riepilogativi relativi a tutte le attività, nella sezione 2.
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QUADRO VC
Il quadro VB è stato sospeso. Questo era previsto per procedere all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendessero avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il Quadro VC, invece prevede, invece, l’indicazione di esportatori e operatori assimilati.
QUADRO VD
Si riferisce alla cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio, nel quale indicare l’elenco:
- delle società o enti cessionari;
- delle società cedenti.
QUADRO VE
Nel Quadro VE, è necessario indicare:
- sezione 1: conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
- sezione 2: operazioni imponibili agricole o operazioni imponibili commerciali o professionali;
- sezione 3: totale imponibile e imposta;
- sezione 4: altre operazioni, tipo quelle che concorrono alla formazione del plafond.
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QUADRO VF
Il Quadro VF prevede l’inserimento delle operazioni passive e dell’IVA ammessa in detrazione, cioè dei seguenti dati:
- ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
- totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;
- determinazione dell’IVA ammessa in detrazione.
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Altri Quadri
Nome Quadro | Cosa contiene |
QUADRO VJ | Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni |
QUADRO VH | Variazioni delle comunicazioni periodiche |
QUADRO VM | Versamenti auto F24 elementi identificativi |
QUADRO VK | Società controllanti e controllate |
QUADRO VN | Dichiarazioni integrative a favore |
QUADRO VQ | Versamenti periodici omessi |
QUADRO VL | Liquidazione dell’imposta annuale |
QUADRO VT | Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA |
QUADRO VX | Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta |
QUADRO VO | Comunicazioni delle opzioni e revoche |
QUADRO VG | Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate |
QUADRO VS | Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 (riservato all’ente o società controllante) |
QUADRI VV-VW-VY-VZ | Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 (riservato all’ente o società controllante) |
Presentazione dichiarazione IVA: chi sono i soggetti obbligati?
I soggetti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA 2025 sono i contribuenti esercenti attività di impresa, attività artistiche e professionali, titolari di partita IVA.
Ne consegue che sono tenuti alla dichiarazione tutti i soggetti passivi dell’imposta, cioè i soggetti che nel corso del 2024 hanno esercitato un’attività di impresa, artistica, o professionale. È sufficiente che il soggetto abbia svolto l’attività anche per una parte dell’anno: in tal caso sono obbligati ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72.
I soggetti in questione hanno l’obbligo del numero di partita IVA, nonostante non abbiano effettuato operazioni imponibili (art. 8, comma 1, DPR n. 322/98). Possono essere chiamati a presentare la dichiarazione anche alcuni soggetti per l’attività di altri contribuenti, qualio curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società incorporanti, società beneficiare di scissione, ecc.
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Soggetti esonerati
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che sono esentati dall’onere di dichiarazione IVA:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non trova applicazione qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art.19-bis 2, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta anche da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che che si avvalgono del regime forfetario, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (ex minimi);
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al n. 640/72;
- imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti IVA;
- soggetti passivi di imposta nell’ipotesi di cui all’art 44 co. 3, secondo periodo, del decreto legge n.331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
Ciò non esclude che i contribuenti possano, in ogni caso, presentare la dichiarazione, in via facoltativa, per esempio per evidenziare un credito d’imposta riportato in detrazione dall’anno precedente.
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Versamento IVA in compensazione
L’IVA, che il contribuente deve allo Stato, può essere versata anche mediante il meccanismo della compensazione di crediti fiscali o contributivi (c.d. compensazione orizzontale).
In pratica, l’IVA può essere compensata con i seguenti crediti:
- IRPEF;
- IRES;
- relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- IRAP;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Possono essere compensati solo i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive. La legge prevede poi che specifici crediti possano essere compensati in ogni caso. Questi sono indicati nell’elenco dei codici tributo.
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Conservazione della dichiarazione IVA
Il contribuente è poi tenuto anche a conservare, per il periodo stabilito per l’accertamento previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/1972, alcuni documenti. Se la presentazione è avvenuta da parte del contribuente stesso per via telematica, devono essere conservati:
- l’originale della dichiarazione sottoscritta;
- la comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate in via telematica.
Se la presentazione è avvenuta da parte di un intermediario abilitato o una società per conto del contribuente, per via telematica, devono essere conservati:
- l’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilasciato dall’intermediario abilitato o dalla società del gruppo incaricati della trasmissione. Tale documento è rilasciato in forma libera, ma deve comunque essere datato e sottoscritto; la data deve essere riportata nella dichiarazione, nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”;
- la lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione della dichiarazione, sostitutiva, ove ricorra l’ipotesi, della lettera di impegno alla trasmissione (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, par. 4.3);
- l’originale della dichiarazione sottoscritta (risposta Agenzia delle entrate n. 518/2019);
- la comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia dell’entrate in via telematica.
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Dichiarazione IVA – Domande frequenti
La dichiarazione IVA deve essere effettuata da chi svolge un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.
Coloro che non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione IVA, non sono tenuti alla presentazione del modello, ma possono comunque decidere di procedere alla dichiarazione.
La dichiarazione IVA si presenta solo in via telematica, mediante il portale dell’Agenzia delle Entrate, impiegando il modello messo a disposizione dell’agenzia stessa.
La dichiarazione IVA 2025 può essere presenta dal 1° febbraio 2025; il termine ultimo per la presentazione è individuato nella data del 30 aprirle 2025.
L’IVA dovuta da ciascuno contribuente può essere versata integralmente in un’unica maxi rata, oppure il versamento può anche essere rateizzato.
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