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Il diritto di superficie è disciplinato dall’articolo 952 del codice civile, dal quale si evince una distinzione fondamentale tra la superficie e due figure giuridiche differenti.
Si tratta del:
La prima figura giuridica consiste nel diritto di superficie vero e proprio, in quanto il diritto di costruire consiste nella concessione di un suolo a favore di un terzo sul quale poter realizzare una proprietà e mantenerla. Dalla seconda consegue invece il diritto di proprietà qualora venga alienata a un soggetto terzo una costruzione già esistente.
L’articolo 952 del codice civile, titolato Costituzione del diritto di superficie, recita che:
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Il diritto di superficie può essere costituito dal proprietario del suolo. Se invece il suolo è di proprietà di diversi soggetti, dovranno essere applicate le norme della comunione. Ai sensi di quanto previsto dall’1108 c.c., in questo caso, per costituire il diritto di superficie è necessario il consenso di tutti i comproprietari.
Il diritto di superficie può inoltre essere costituito da:
Il diritto di superficie resta indipendente rispetto ad altri diritti reali su un dato bene. Può poi essere costituito anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto reale minore sul suolo e ne sia comproprietario.
Il diritto di proprietà viene acquisito a titolo originario in base al principio dello jus aedificandi nel primo caso citato, nel quale non andrà incontro alla prescrizione ventennale prevista. Non sarà neanche soggetto a estinzione, quindi, qualora l’edificio dovesse crollare, il titolare del diritto di superficie potrebbe ricostruirlo. Si parla allora di proprietà piena.
Di contro, nella proprietà superficiaria, il diritto di proprietà è acquisito tramite un contratto di trasferimento di proprietà di una costruzione che esiste già. Tale contratto potrà avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e dovrà essere trascritto.
Il diritto di proprietà acquistato a titolo derivativo, che si può acquisire anche tramite disposizione mortis causa, si prescrive dopo 20 anni e va incontro a estinzione nell’ipotesi di perimento della costruzione.
Se il diritto di superficie (proprietà superficiaria) viene ceduto a un terzo (superficiario), quest’ultimo acquisisce il diritto di costruire e di utilizzare un immobile sul suolo oggetto della cessione.
L’oggetto del diritto di superficie può essere il suolo nudo, oppure il suolo e la costruzione che è stata edificata sopra di esso (ovvero una sopraelevazione).
Tale costruzione dovrà rispettare alcuni requisiti, cioè:
L’accessione non è altro che un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, con cui chi è proprietario di un bene principale acquista anche la proprietà delle cose che si uniscono e si incorporano al bene.
Non possono invece diventare oggetto del diritto di superficie le parti sospese degli edifici (come i balconi) né i beni citati al secondo comma dell’articolo 812 c.c.
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Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
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Quando finisce il diritto di superficie? Nella pratica, si può distinguere tra diritto a tempo indeterminato e diritto a tempo determinato.
Quest’ultimo è regolato dall’articolo 953 c.c., nel quale si legge che
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Proprietario del suolo | Superficiario |
Non deve ostacolare le attività del superficiario volte alla costruzione e al godimento del suo diritto su superficie | Può esercitare il suo diritto di costruire sempre, senza dover inviare una notifica al proprietario sull’inizio dei lavori |
Può utilizzare il suolo fino a quando il superficiario non avrà iniziato la propria attività | Può accedere al suolo per iniziare a costruire. Se avesse bisogno di accedere alla proprietà tramite fondi di terzi, potrebbe richiedere la costruzione di una servitù coattiva di passaggio |
Può continuare a godere del sottosuolo a condizione che la sua attività non sia in contrasto con il diritto di superficie | Può procedere con l’escavazione del suolo e il deposito di tutte le macchine necessarie alla costruzione dell’edificio |
Dove è stata realizzata una costruzione deve invece cessare la sua attività e il controllo dello spazio aereo | Deve sostenere le spese di costruzione, ma anche di eventuale consolidamento del suolo e pagare al proprietario dello stesso un compenso, se dovuto |
Il diritto di superficie si estende anche al sottosuolo, ovvero al mantenimento del suolo che si trova sotto la proprietà da costruire o alla costruzione nel sottosuolo.
L’articolo 840 c.c. prevede infatti che:
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
All’articolo 955 c.c. si legge invece che:
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
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L’estinzione del diritto di superficie è regolata dall’articolo 954 c.c., nel quale si legge che:
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano, se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
L’estinzione può avvenire dunque per:
Il diritto di proprietà è un diritto reale pieno: scopri cosa si intende per diritto di superficie nel nostro articolo.
Il diritto di superficie potrà avere una durata determinata o indeterminata: nel primo caso, allo scadere del diritto di superficie si acquisisce il diritto di proprietà.
Il diritto di superficie può essere trasformato nel diritto di proprietà tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dovranno essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari.