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Disdetta e recesso: cosa sono e quali sono le differenze

Disdetta e recesso sono la stessa cosa? No, esiste una differenza tra questi due termini. Approfondiamo la questione per capire meglio come funzioni la risoluzione di un contratto.

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  • Disdetta e recesso sono due parole che vengono spesso utilizzate come sinonimi.
  • In realtà, si riferiscono a diritti differenti, che si caratterizzano per regole e modalità univoche, quindi non intercambiabili.

In genere, per disdetta si intende la facoltà di liberarsi da un contratto al fine di sottrarsi ai suoi effetti e venir meno agli obblighi assunti.

Il recesso, invece, è il diritto di una delle parti a sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

Cosa vuol dire disdetta?

Il termine disdetta viene spesso inteso come sinonimo di recesso, ma non è così. La disdetta non deve essere confusa con il recesso.

La disdetta è un atto con cui si esercita il diritto a non rinnovare un contratto alla sua scadenza. Serve, quindi, ad impedire il rinnovo automatico di un contratto.

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Cosa comporta la disdetta di un contratto?

L’effetto della disdetta è di impedire il rinnovo automatico del contratto al momento della sua scadenza. Ad esempio, viene fatta disdetta dal contratto di locazione 4 + 4 per impedire che si rinnovi automaticamente alla scadenza per altri 4 anni.

Come si dà una disdetta?

La disdetta da un contratto è caratterizzata dai seguenti punti:

  1. il rispetto del preavviso;
  2. la scrittura della lettere di disdetta.

1. Il preavviso

È necessario comunicare all’altra parte la volontà di fare disdetta entro un congruo termine di preavviso. Questa termine viene generalmente indicato dalla legge, ma le parti possono stabilire anche un termine diverso, più breve o più lungo.

2. La lettera di disdetta

La disdetta viene comunicata per iscritto, tramite una lettera. Questa è la modalità più sicura per fare disdetta in quanto, mettendo tutto per iscritto, si rende palese all’altra parte la volontà di non rinnovare il contratto e viene ridotto al minimo il rischio di contestazioni.

Bisogna anche accertarsi che la lettera di disdetta giunga al destinatario e che vi sia la prova della sua ricezione. Ecco perché si consiglia di inviarla con raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata AR) oppure con raccomandata firmata a mano o tramite Posta elettronica certificata (PEC), se mittente e destinatario ne sono forniti.

Ad esempio, per fare disdetta da un contratto di locazione è necessario inviare all’altra parte una lettera di disdetta almeno sei mesi prima della data di scadenza pattuita. Quindi, l’inquilino che vuole lasciare l’immobile alla scadenza dei 4 anni deve inviare raccomandata AR al proprietario almeno sei mesi prima (a meno che il contratto preveda un termine di preavviso diverso).

Ecco qui un facsimile di lettera di disdetta dal contratto di locazione da parte del conduttore.

disdetta

Recesso: cos’è

Il recesso è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

Quali sono gli effetti del recesso?

Gli effetti del recesso sono lo scioglimento in via anticipata del rapporto contrattuale, con la conseguenza che non si è più tenuti a rispettare gli obblighi precedentemente assunti: in altre parole, ci si libera dal vincolo contrattuale e non si è più obbligati a rispettarlo.

Quando il recesso è legittimo?

Data l’importanza dei suoi effetti la legge prevede che il diritto al recesso non possa essere sempre esercitato. Non si può recedere unilateralmente da un contratto senza alcuna ragione e decidere così di liberarsi dagli obblighi che sono stati precedentemente assunti senza incorre in alcuna spiacevole conseguenza. C’è il rischio infatti di essere considerati inadempienti e di subire un’azione di risarcimento danni da parte dell’altro contraente.

Quando viene concluso un contratto con uno o più soggetti, infatti, si crea un vincolo che ha forza di legge tra le parti. Tale principio è sancito dall’art. 1372 del codice civile secondo cui “Il contratto ha forza di legge tra le parti”. La ratio (cioè la ragione giustificativa) della norma è di tutelare il legittimo affidamento dell’altro contraente, il quale ha appunto confidato nel rispetto e nell’efficacia del vincolo contrattuale e, a tal fine, si è adoperato in vista dell’adempimento, magari anche investendo denaro e tempo.

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recesso

Quando si può recedere da un contratto?

La legge tiene conto, altresì, che possono esservi delle valide ragioni che inducono un soggetto a doversi liberare da un impegno contrattuale che non si è più in grado di rispettare. Ecco perché la norma prima menzionata continua dicendo “… (Il contratto) Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Vi sono dei casi, cioè, in cui la legge ammette tale possibilità (cioè di recedere) oppure possono esservi delle pattuizioni convenzionali (cioè degli specifici accordi tra le parti) che attribuiscono a favore di uno o entrambi i contraenti la facoltà di recedere dal contratto.

La facoltà di recedere dal contratto, insomma, non è illimitata, ma necessita, per poter essere legittimamente esercitata, di essere sorretta da una giusta causa prevista nel contratto o riconosciuta dall’altro contraente, il quale acconsenta al recesso, oppure che ci si trovi nei particolari casi previsti dalla legge.

In conclusione, si può recedere quando vi è il consenso dell’altro contraente (magari è stata inserita una clausola contrattuale ad hoc) oppure nei casi previsti dalla legge.

Come si recede da un contratto?

La modalità più giusta per recedere da un contratto è la forma scritta, quindi tramite una lettera da far recapitare all’altro contraente con una raccomandata Ar oppure a mezzo Pec.

La forma della lettera può essere libera, ma spesso, specie se si tratta di contratti conclusi con un operatore professionale, vengono messi a disposizione dei modelli di recesso prestampati che è possibile dunque utilizzare come facsimile. Vi sono così moduli di recesso TIM, Fastweb, Sky o Mediaset che è possibile reperire anche nei siti internet dei rispettivi operatori.

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tipologie di recesso

Recesso convenzionale e recesso legale

A seconda che la fonte di tale diritto di recesso sia la volontà delle parti oppure la legge si parla, rispettivamente, di:

  1. recesso convenzionale;
  2. recesso legale.

1) Recesso convenzionale

Quando il contratto prevede una clausola che attribuisce la facoltà di recesso ad una o ad entrambe le parti si parla di recesso convenzionale. Le parti, cioè, concordano di inserire nel contratto una clausola che attribuisce, ad uno o a tutti i contraenti, il diritto di recedere, disciplinandone le modalità di esercizio. Secondo l’art. 1373 del codice civile, però, questa facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Secondo la legge, cioè, la possibilità di recedere può essere esercitata sino a quando il contratto non sia stato eseguito. La ragione è chiara: l’esecuzione della prestazione dovuta o l’accettazione della controprestazione sono condotte palesemente incompatibili con la volontà di recedere. Pertanto, in tali condizioni, un eventuale recesso sarebbe contrario al legittimo affidamento della controparte.

In tal modo, nei contratti ad esecuzione immediata (es. acquisto di un bene) non è possibile recedere dopo la stipula. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, invece, è possibile recedere anche dopo la stipula del contratto, ma in questo caso il recesso vale solo per le prestazioni future o in corso di esecuzione ma non per quelle già eseguite. È, comunque, ammesso un eventuale patto contrario. Le parti cioè possono accordarsi diversamente.

Caparra e recesso

Talvolta poi le parti stabiliscono che al momento della stipula del contratto una di esse consegni all’altra una somma di denaro, come corrispettivo della riconosciuta facoltà di recesso. Tale somma è denominata caparra penitenziale.

Se recede il contraente che ha versato la caparra, questa è definitivamente trattenuta dalla controparte; viceversa, se recede il contraente che ha ricevuto la caparra, quest’ultimo deve dare all’altra parte il doppio, ovvero restituire la caparra e corrispondere una eguale somma come prezzo del recesso (art. 1386 c.c.).

È configurabile, altresì, il diverso istituto della multa penitenziale, che si ha quando un contraente si limiti a promettere che, in caso di recesso, darà all’altro una determinata somma. Il recesso diventerà operativo solo nel momento in cui il recedente corrisponderà la somma promessa.

2) Recesso legale

In relazione ad alcuni contratti è la legge ad attribuire il diritto di recesso a favore di una o di entrambe le parti del rapporto contrattuale. Si parla, in questi casi, di recesso legale.

Vi sono diversi tipi di recesso legale. Alcune disposizioni di legge, riconoscono a ciascun contraente la facoltà di recedere in qualunque momento a propria discrezione e, quindi, sulla base di valutazioni insindacabili: si parla in tali casi di recesso ad nutum.

Tale tipo di recesso si riferisce a contratti di durata indeterminata, relativamente ai quali cioè non è previsto un termine finale. Tali contratti, infatti, avendo sostanzialmente una durata illimitata sacrificano eccessivamente la libertà contrattuale delle parti, per cui viene previsto il diritto a recedere e quindi di potersi liberare dal vincolo.

Recesso e preavviso

A tutela della posizione dell’altra parte, tuttavia, viene previsto che il recesso venga esercitato nel rispetto del principio di buona fede, in modo che quest’ultima possa tempestivamente adottare tutte le misure idonee ad evitare danni dal venir meno del rapporto contrattuale.

Il soggetto che recede, dunque, dovrà comunicare all’altra la sua volontà entro un congruo termine di preavviso rispetto alla data di effettiva interruzione del contratto. In caso contrario, il recedente sarà tenuto a risarcire all’altra parte i danni da questa subiti a causa del mancato preavviso.

Generalmente è la legge a quantificare in concreto il termine di preavviso entro cui dare disdetta. Nei casi in cui la legge non fissi preavviso minimo, la congruità del preavviso effettivamente dato sarà valutata caso per caso dal giudice (in caso di contestazioni).

Il recesso per giusta causa

In altri casi, invece, le norme di legge attribuiscono ad uno o entrambi i contraenti il diritto di recedere per giusta causa o giustificato motivo. Si parla di recesso legale straordinario, in quanto può essere esercitato solo in presenza di giustificate ragioni. Si pensi al recesso del comodante dal comodato a termine o al recesso anticipato nei contratti di locazione o anche al recesso del datore di datore (ovvero licenziamento) che può intervenire per determinati e giustificati motivi.

Laddove il recesso venga esercitato senza addurre alcuna giustificazione, esso è nullo per violazione di norma imperativa. Di conseguenza, il vincolo contrattuale permane e le parti sono tenute ad eseguire le prestazioni dedotte.

recesso del consumatore

Il recesso del consumatore

Un particolare tipo di recesso legale è previsto dal Codice del Consumo che attribuisce al consumatore, nei contratti conclusi con un professionista, il diritto di recedere liberamente entro un determinato termine. Si tratta del cosiddetto diritto al ripensamento del consumatore nei contratti conclusi con un professionista.

Quali sono i contratti conclusi tra consumatore e professionista?

I contratti di consumo sono quelli stipulati tra un soggetto che opera per scopi estranei alla propria attività professionale (il consumatore) e un altro soggetto che al contrario opera nell’esercizio della propria attività (il professionista).

Si può parlare di contratti di consumo nel caso di contratti porta a porta, contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e contratti a distanza.

Ad esempio vi rientrano:

  • gli acquisti online;
  • i contratti di telefonia (contratti tim, telecom, fastweb, vodafone, infostrada, ecc.);
  • contratti sky e mediaset premium;

In questi casi, la legge, al fine di tutelare il consumatore finale, prevede un ampio diritto al recesso per quest’ultimo, concepito come diritto irrinunciabile e senza la necessità di dover addurre una giusta causa. In genere, il recesso del consumatore può essere esercitato attraverso moduli o modelli facsimile forniti dallo stesso professionista.

Per approfondimenti, leggi Recesso del Consumatore: termini, modalità e facsimile

Disdetta e recesso – Domande frequenti

Qual è la differenza tra risoluzione e rescissione del contratto?

La rescissione del contratto, a differenza della risoluzione e del recesso, si può ottenere soltanto in caso di vizio contrattuale.

Quando dare la disdetta?

Il termine di preavviso entro il quale bisogna dare disdetta da un contratto è indicato sullo stesso. In genere, corrisponde a 6 mesi.

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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