Disdetta contratto di affitto commerciale: quando si può fare e come si comunica
Quando il proprietario può recedere dal contratto di locazione commerciale? Come si comunica la disdetta di un contratto commerciale 6+6? Una guida su risoluzione e cessione dei contratti, con regole tempi, procedure e rimedi legali, per conduttore e locatore.
Quando l’immobile che viene preso in affitto è utilizzato per la propria attività commerciale, allora si parla di contratto di locazione commerciale. Può capitare che per un motivo o per un altro ci si ritrovi a dover dare disdetta del contratto di affitto commerciale: quali sono le modalità attraverso le quali procedere?
Hai un negozio, uno studio o un capannone in affitto e vuoi sapere se – e come – puoi uscire dal contratto prima del tempo? O sei il proprietario e vuoi capire quando puoi chiedere la restituzione dell’immobile? Quale modulo devi utilizzare per comunicare il recesso al locatario? Cosa succede se la disdetta del contratto di affitto commerciale avviene da parte del locatore? Quando il conduttore può recedere dal contratto commerciale prima della scadenza? Quanti mesi di preavviso si devono dare?
La disdetta di un contratto di locazione commerciale segue regole precise, dettate principalmente dalla legge n. 392 del 1978, e ignorarle può costare caro: dal pagamento di mensilità non dovute fino all’obbligo di risarcire l’altra parte. In questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere, casi pratici inclusi e lettere pronte da usare come punto di partenza.
- Cos’è il contratto di locazione commerciale
- Disdetta alla scadenza: preavvisi e obblighi
- Disdetta anticipata prima della scadenza per gravi motivi
- La disdetta senza preavviso possibile?
- Disdetta contrato locazione commerciale per morosità: come funziona
- Modello disdetta contratto di affitto commerciale: lettera conduttore e locatore
Cos’è il contratto di locazione commerciale
Il contratto di locazione commerciale consiste nell’affitto di un immobile destinato a un uso differente rispetto a quello di tipo abitativo. Secondo la legge n. 392 del 1978, gli immobili locati con tale tipologia di contratto vengono utilizzati per l’esercizio di attività:
- artigianali;
- commerciali;
- industriali;
- professionali, di tipo intellettuale, turistico, assistenziale, sindacale, ricreativo, religioso.
La durata minima è di 6 anni, che salgono a 9 anni per gli immobili destinati ad attività ricettive (hotel, bed & breakfast, pensioni). La durata massima è di 30 anni.
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Contratto 6+6: come funziona il rinnovo automatico
La struttura tipica del contratto di locazione commerciale è quella 6+6: il contratto dura 6 anni, poi si rinnova automaticamente per altri 6, salvo disdetta tempestiva da parte di una delle due parti. Per gli immobili ad uso ricettivo la struttura è 9+9.
Il rinnovo tacito scatta se nessuno comunica la propria intenzione di non proseguire entro i termini previsti dalla legge. Se la disdetta arriva in ritardo – anche di un solo giorno rispetto ai termini – il contratto si rinnova automaticamente per un altro intero ciclo.
Questo meccanismo si ripete a ogni scadenza: dopo il primo 6+6, se nessuno disdice si parte con un terzo periodo di 6 anni, e così via. Non esiste un limite al numero di rinnovi, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente nel contratto.
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Disdetta alla scadenza: preavvisi e obblighi
La disdetta alla scadenza è la strada più semplice, ma richiede comunque il rispetto di termini precisi. Il locatore deve comunicare la propria intenzione di non rinnovare con almeno:
- 12 mesi di preavviso prima della scadenza, per locazioni ordinarie;
- 18 mesi di preavviso, per immobili ad uso ricettivo.
Il conduttore ha un preavviso più breve: deve comunicare la propria intenzione di non rinnovare con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
La comunicazione va inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Una normale email, un messaggio WhatsApp o una comunicazione verbale non hanno valore legale ai fini della disdetta.
Cos’è l’indennità di avviamento commerciale
Quando è il locatore a dare disdetta alla scadenza, il conduttore ha diritto a ricevere un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. L’importo è pari a 18 mensilità del canone corrisposto (21 per le attività alberghiere e ricettive), come previsto dall’art. 34 della legge n. 392/1978.
Questa indennità non spetta se è il conduttore a non voler rinnovare, né se la mancata prosecuzione dipende da un inadempimento del conduttore stesso.
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Disdetta anticipata prima della scadenza per gravi motivi
La disdetta anticipata – cioè il recesso prima della scadenza naturale del contratto – è la situazione più delicata, e le regole cambiano a seconda di chi vuole uscire. Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, ma solo in presenza di gravi motivi, come stabilisce l’art. 27, comma 8, della legge n. 392/1978. Il preavviso è sempre di 6 mesi, da comunicare tramite raccomandata A/R o PEC.
I gravi motivi devono avere tre caratteristiche precise: devono essere oggettivi (non dipendono dalla sola volontà del conduttore), sopravvenuti (non erano prevedibili al momento della firma) e tali da rendere impossibile o eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto.
La giurisprudenza ha riconosciuto come gravi motivi, per esempio:
- una crisi economica grave e documentata che rende insostenibile il pagamento del canone;
- il mancato ottenimento delle licenze o delle autorizzazioni necessarie per avviare l’attività;
- una crescita dell’attività che rende i locali oggettivamente inadeguati e impone il trasferimento.
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Cosa non rientra nei gravi motivi
Non costituiscono gravi motivi, invece:
- il semplice cambio di attività commerciale;
- il cambio di residenza del conduttore;
- la convenienza economica di un locale diverso o più economico;
- il peggioramento del rapporto personale con il locatore.
Non è obbligatorio indicare il motivo nella lettera di recesso, ma è fortemente consigliato farlo per prevenire contestazioni. Se il locatore impugna il recesso, sarà il conduttore a dover dimostrare l’esistenza e la gravità del motivo addotto.
Il locatore non può recedere anticipatamente?
Il locatore non può recedere dal contratto prima della scadenza naturale, salvo accordo scritto con il conduttore. Prima della scadenza, l’unica strada percorribile per il locatore è la risoluzione per inadempimento (ad esempio, per morosità del conduttore), che è però un istituto giuridico diverso dalla disdetta.
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La disdetta senza preavviso possibile?
In linea generale, no: la legge impone termini minimi di preavviso a entrambe le parti, e non rispettarli espone al rischio di dover risarcire l’altra. Esistono però due eccezioni.
La prima è la risoluzione consensuale: se entrambe le parti sono d’accordo, possono chiudere il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza dover giustificare la scelta. In questo caso è necessario presentare il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di risoluzione, e pagare l’imposta di registro tramite il modello F24 Elide.
La seconda è la risoluzione per inadempimento grave: se una delle parti viola in modo grave i propri obblighi contrattuali, l’altra può chiedere al giudice la risoluzione del contratto (art. 1453 del Codice civile), senza essere vincolata ai termini ordinari di preavviso.
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Disdetta contrato locazione commerciale per morosità: come funziona
Quando il conduttore non paga il canone, molti cercano informazioni sulla “disdetta per morosità.” Vale la pena chiarire subito una cosa: tecnicamente, la morosità non si gestisce con una disdetta, ma con uno strumento giuridico diverso.
Il mancato pagamento del canone dà al locatore il diritto di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento, disciplinata dall’art. 1453 del Codice civile, in combinato con l’art. 5 della legge n. 392/1978. Secondo quest’ultima norma, il locatore può chiedere la convalida di sfratto per morosità quando il conduttore è in ritardo nel pagamento del canone di oltre 20 giorni.
La procedura, in sintesi, si articola così:
- il locatore invia una lettera di diffida e messa in mora (tramite raccomandata A/R o PEC), con cui intima al conduttore di pagare quanto dovuto entro un termine – di solito 15 giorni;
- se il conduttore non paga, il locatore può rivolgersi al Tribunale competente per avviare la procedura di intimazione di sfratto per morosità;
- all’udienza, il giudice può emettere un decreto ingiuntivo per le somme non pagate e disporre il rilascio dell’immobile.
Il conduttore moroso può “sanare” la propria posizione pagando il debito prima dell’udienza: questo meccanismo si chiama purgazione della mora. Non è però un diritto illimitato: se il conduttore ha già fatto ricorso a questa possibilità nei 4 anni precedenti, il giudice può negargliela.
Chi cerca un “modello di disdetta per morosità” ha bisogno, in realtà, di una lettera di diffida e messa in mora, che ha contenuto e funzione diversi rispetto alla lettera di disdetta. Il primo passo è sempre diffidare il conduttore per iscritto, prima di avviare qualsiasi procedura giudiziale.
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Tabella riassuntiva: chi disdice, quando e con quanto preavviso
| Soggetto | Tipologia di recesso | Prevviso | Condizioni |
| Conduttore | Alla scadenza | 6 mesi | Sempre possibile |
| Conduttore | Anticipato | 6 mesi | Solo per gravi motivi oggettivi |
| Locatore | Alla scadenza | 12 mesi (18 per ricettivo) | Per i motivi dell’art. 29 L. 392/1978 |
| Locatore | Anticipato | Non previsto | Non può, salvo accordo scritto |
| Entrambi | Consensuale | Nessuno | Accordo scritto + RLI Agenzia Entrate |
Modello disdetta contratto di affitto commerciale: lettera conduttore e locatore
Prima di leggere i modelli, tieni a mente queste differenze:
- la lettera del conduttore deve indicare i gravi motivi che giustificano il recesso anticipato (se si recede prima della scadenza) o semplicemente la volontà di non rinnovare (se si recede alla scadenza). Il preavviso è di 6 mesi;
- la lettera del locatore deve richiamare uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 29 della legge n. 392/1978 e deve menzionare il riconoscimento dell’indennità di avviamento commerciale. Il preavviso è di 12 mesi (18 per immobili ricettivi).
Entrambe le lettere devono riportare gli estremi del contratto, compresi la data di stipula e il numero di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
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Modello 1 – Lettera di recesso del conduttore (recesso anticipato per gravi motivi)
[Luogo], [data]
Mezzo di trasmissione: Raccomandata A/R (oppure: via PEC all’indirizzo: [indirizzo PEC del locatore])
Oggetto: Comunicazione di recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso non abitativo – art. 27, comma 8, legge n. 392/1978
Gentile [Nome e Cognome / Denominazione sociale del locatore],
con la presente Le comunico la mia intenzione di recedere anticipatamente dal contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data [data], registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di [città] – al n. [numero], avente ad oggetto l’immobile sito in [Comune], via [indirizzo], [piano/interno], identificato catastalmente al foglio [n.], particella [n.], sub [n.].
Il recesso è motivato dalla presenza di gravi motivi oggettivi e sopravvenuti, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 392/1978, consistenti in: [descrivere il motivo – es. “la grave e documentata contrazione del fatturato aziendale registrata nel corso degli ultimi due esercizi, che rende economicamente insostenibile la prosecuzione del rapporto locatizio alle condizioni attualmente pattuite”]
L’immobile Le sarà riconsegnato libero da persone e cose entro e non oltre il [data – calcolare 6 mesi dalla data di ricezione della lettera], previa redazione di apposito verbale di riconsegna in contraddittorio.
Resto disponibile per concordare le modalità e la data di restituzione delle chiavi.
Cordiali saluti,
[Nome e Cognome / Ragione sociale] [Codice fiscale / P.IVA] [Indirizzo] [Recapiti telefonici] [Indirizzo PEC o email]
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Modello 2 – Lettera di disdetta del locatore (diniego di rinnovo alla scadenza)
[Luogo], [data]
Mezzo di trasmissione: Raccomandata A/R (oppure: via PEC all’indirizzo: [indirizzo PEC del conduttore])
Oggetto: Diniego di rinnovo alla scadenza del contratto di locazione ad uso non abitativo – art. 29, legge n. 392/1978
Gentile [Nome e Cognome / Denominazione sociale del conduttore],
con la presente Le comunico che, alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data [data], registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di [città] – al n. [numero], avente ad oggetto l’immobile sito in [Comune], via [indirizzo], [piano/interno], fissata per il [data di scadenza], non intendo rinnovare il rapporto locatizio.
Il diniego di rinnovo è motivato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera [indicare la lettera applicabile] della legge n. 392/1978, per il seguente motivo: [es. “l’intenzione di destinare l’immobile all’esercizio in proprio dell’attività commerciale di [tipo di attività]”]
Come previsto dall’art. 34 della legge n. 392/1978, Le riconosco l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, pari a 18 mensilità del canone corrisposto, per un importo complessivo di € [importo] (€ [canone mensile] × 18). Tale somma sarà corrisposta contestualmente alla riconsegna dell’immobile, secondo le modalità che potremo concordare.
La invito a provvedere al rilascio dell’immobile, libero da persone e cose, entro il [data di scadenza del contratto].
Resto disponibile per concordare le modalità di riconsegna e per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti,
[Nome e Cognome / Ragione sociale] [Codice fiscale / P.IVA] [Indirizzo] [Recapiti telefonici] [Indirizzo PEC o email]

Modello 3 – Lettera di diffida e messa in mora per morosità (non è una disdetta)
Come spiegato sopra, in caso di morosità il locatore non invia una “disdetta” ma una lettera di diffida, che è il primo atto formale per avviare la procedura di sfratto.
[Luogo], [data]
Mezzo di trasmissione: Raccomandata A/R (oppure: via PEC all’indirizzo: [indirizzo PEC del conduttore])
Oggetto: Diffida e messa in mora per mancato pagamento del canone di locazione – artt. 1453 e 1219 del Codice civile, art. 5 legge n. 392/1978
Gentile [Nome e Cognome / Denominazione sociale del conduttore],
con la presente La diffido formalmente e La metto in mora per il mancato pagamento del canone di locazione relativo al contratto stipulato in data [data], registrato al n. [numero], avente ad oggetto l’immobile sito in [indirizzo].
A oggi [data della lettera] risultano non pagati i seguenti canoni:
- mese di [mese/anno]: € [importo];
- mese di [mese/anno]: € [importo].
Per un totale di € [importo complessivo], oltre agli interessi legali maturati.
La invito a provvedere al pagamento integrale di quanto dovuto entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: [IBAN].
Decorso inutilmente tale termine, mi riservo di adire le vie legali per la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio forzoso dell’immobile, con ogni conseguenza di legge in materia di spese e risarcimento del danno.
Cordiali saluti,
[Nome e Cognome / Ragione sociale] [Codice fiscale / P.IVA] [Indirizzo] [Recapiti telefonici] [Indirizzo PEC o email]
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Disdetta contratto di affitto commerciale – Domande frequenti
Dipende da chi dà la disdetta. Il conduttore deve dare 6 mesi di preavviso, sia per non rinnovare alla scadenza sia per recedere anticipatamente per gravi motivi. Il locatore deve dare 12 mesi di preavviso (che diventano 18 per strutture ricettive).
Alla scadenza del contratto sì, non è tenuto a fornire spiegazioni. Se recede anticipatamente, invece, deve avere gravi motivi oggettivi, anche se non è obbligato a indicarli nella lettera. In caso di contestazione, però, dovrà dimostrare la loro esistenza.
No, non può. Prima della scadenza, l’unico strumento a sua disposizione è la risoluzione per inadempimento del conduttore (ad esempio per morosità), che però richiede un procedimento giudiziale.
Il contratto si rinnova automaticamente per un altro intero periodo (6 anni per le locazioni ordinarie, 9 per quelle ricettive). Non è possibile “correggere” una disdetta tardiva: bisogna aspettare la scadenza del nuovo periodo.
No. L’indennità di avviamento commerciale spetta al conduttore solo quando è il locatore a negare il rinnovo alla scadenza per i motivi previsti dall’art. 29 della legge n. 392/1978. Non spetta se il conduttore recede autonomamente o se il contratto si risolve per inadempimento del conduttore stesso.
I gravi motivi sono circostanze oggettive, imprevedibili al momento della firma del contratto, che rendono impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione del rapporto. Non basta la convenienza o il cambiamento dei propri piani: servono fatti concreti e documentabili, come una crisi economica grave o l’impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie.
No. Per avere valore legale, la disdetta deve essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC. Solo questi strumenti garantiscono la prova certa della ricezione, che è determinante per calcolare i termini di preavviso.
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