Il grimaldello è legale?
Il possesso di un grimaldello non è vietato in assoluto, ma la legge lo trasforma in reato in situazioni precise. Scopri quando scatta l'art. 707 del Codice penale e quali sono i rischi concreti.
- Il grimaldello, di per sé, non è un oggetto illegale: chiunque può acquistarlo o possederlo liberamente;
- Il possesso ingiustificato diventa reato solo per chi ha già riportato condanne per reati contro il patrimonio o per delitti a scopo di lucro.
- Se il grimaldello viene usato per commettere un furto, la pena si aggrava, indipendentemente dai precedenti penali di chi lo utilizza.
Il grimaldello è uno strumento che viene spesso utilizzato per aprire serrature delle quali non si possieda la chiave. Il Codice penale non vieta l’oggetto in quanto tale, ma punisce chi lo possiede senza giustificazione in presenza di determinate condizioni personali. Vediamo nel dettaglio come funziona la norma e chi rischia davvero una condanna.
Cosa dice l’articolo 707 del Codice penale
La norma di riferimento è l’articolo 707 del Codice penale, rubricato “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”. Il testo punisce chi, essendo già stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni legate alla prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.), viene sorpreso in possesso di chiavi alterate, contraffatte o di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, senza giustificarne la destinazione attuale.
Si tratta quindi di un reato che la dottrina definisce “di sospetto”: la punibilità non nasce dal semplice possesso dell’oggetto, ma dal possesso unito a una condizione soggettiva specifica del possessore. Chi non ha precedenti penali di questo tipo non commette nessun reato tenendo un grimaldello in casa o in auto.
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Quando il possesso del grimaldello diventa reato
La legge individua con precisione i soggetti a cui si applica l’art. 707 c.p. Il reato si configura solo se la persona trovata in possesso del grimaldello:
- è stata condannata in precedenza per delitti determinati da motivi di lucro;
- oppure è stata condannata per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, previste dagli articoli 705-713 del Codice penale.
Nella versione originaria del 1930, la norma includeva anche chi era stato condannato per mendicità, chi era ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Queste condizioni sono state però dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14 del 1971, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Negli anni successivi la norma è stata più volte messa in discussione, ma la Corte Costituzionale ne ha confermato la legittimità nella parte residua, respingendo i dubbi di incostituzionalità con la sentenza del 23 giugno – 7 luglio 2005, n. 265. I giudici hanno chiarito che la norma non punisce uno stato soggettivo, ma il possesso volontario e ingiustificato di strumenti idonei allo scasso da parte di chi, per il proprio passato penale, può ragionevolmente destarli a fini illeciti.
La pena prevista dall’art. 707 c.p.
Trattandosi di una contravvenzione, la pena prevista è l’arresto da sei mesi a due anni. Il reato si consuma nel momento stesso in cui la persona viene trovata in possesso degli strumenti, senza che sia necessaria la flagranza: basta una disponibilità diretta e immediata degli oggetti, anche se custoditi in un luogo diverso da quello in cui la persona si trova, purché vi possa accedere liberamente in ogni momento.
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Chi può possedere legittimamente un grimaldello?
La norma richiede che il possessore non giustifichi l’attuale destinazione degli strumenti. Questo significa che, anche per chi rientra nella categoria dei soggetti punibili, esiste una via d’uscita: dimostrare un uso legittimo dell’oggetto.
Rientrano tra le giustificazioni ammesse dalla giurisprudenza situazioni come:
- l’esercizio di una professione che richiede l’uso di questi strumenti, come il fabbro o il tecnico specializzato in serrature;
- la necessità contingente e documentabile, come può essere un intervento di apertura autorizzato su una propria porta o su richiesta di un condomino;
- l’assenza di qualunque collegamento con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, che esclude in radice l’applicabilità della norma.
Chi non ha mai riportato condanne per reati a scopo di lucro non deve preoccuparsi: la semplice curiosità o la passione per la meccanica delle serrature (il cosiddetto lockpicking sportivo, diffuso anche in Italia come hobby) non integra nessun reato in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 707 c.p.
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Quando il grimaldello è usato per commettere un furto
Se il grimaldello non viene solo posseduto, ma utilizzato per commettere un furto, entra in gioco l’articolo 625, numero 2, del Codice penale, che prevede l’aggravante del cosiddetto mezzo fraudolento quando il colpevole si serve di chiavi false, grimaldelli o altri strumenti per vincere le difese apprestate a protezione del bene.
Questa aggravante comporta un aumento della pena rispetto al furto semplice previsto dall’art. 624 c.p., e si applica a chiunque la commetta, indipendentemente dai precedenti penali. La Cassazione ha inoltre chiarito il rapporto tra le due norme: quando il possesso degli arnesi da scasso è collegato in modo diretto al loro impiego nel furto, la contravvenzione dell’art. 707 c.p. resta assorbita nell’aggravante del furto, secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 46868/2021.
Per quanto riguarda la sorte del reato quando la condanna che fonda la condizione soggettiva del possessore si estingue, con la sentenza n. 19544/2024, la Cassazione ha stabilito che, se il precedente penale è stato dichiarato estinto (per esempio a seguito di patteggiamento e decorso dei termini previsti dall’art. 445, comma 2, del Codice di procedura penale), viene meno lo status di “condannato” richiesto dalla norma, e il possesso del grimaldello non integra più il reato contestato.
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Cosa fare se vieni fermato con un grimaldello
Se le forze dell’ordine ti fermano e trovano tra i tuoi effetti un grimaldello o uno strumento simile, la prima cosa da valutare è la tua posizione rispetto a eventuali precedenti penali per reati contro il patrimonio. In assenza di condanne di questo tipo, non hai nulla da temere.
Se invece rientri tra i soggetti a cui la norma si applica, conviene:
- fornire da subito una spiegazione credibile e verificabile sulla destinazione dello strumento, anche in un momento successivo al controllo;
- documentare, se possibile, l’attività professionale o l’occasione specifica che giustifica il possesso;
- non fare dichiarazioni affrettate senza aver prima parlato con un legale, perché ogni affermazione può incidere sulla valutazione della “giustificazione” richiesta dalla norma.
Se sei stato denunciato o indagato per possesso ingiustificato di grimaldelli, o se hai dubbi sulla tua posizione, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato penalista, che potrà analizzare la tua situazione specifica e individuare la strategia difensiva più adatta.
Grimaldello – Domande frequenti
No, l’acquisto non è di per sé vietato dalla legge. Il reato riguarda solo il possesso ingiustificato da parte di specifiche categorie di soggetti.
Solo chi ha già riportato condanne per delitti a scopo di lucro o per contravvenzioni contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.).
Sì, l’attività professionale costituisce una valida giustificazione della destinazione degli strumenti.
Riferimenti normativi
- articolo 707 del Codice penale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli;
- articoli 705-713 del Codice penale, contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio;
- articolo 625, numero 2, del Codice penale, circostanze aggravanti del furto;
- articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, effetti dell’estinzione del reato dopo patteggiamento;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 1971;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 265 del 2005;
- Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 46868/2021;
- Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 19544/2024.
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