Reato di furto semplice e furto aggravato: quando si configurano, procedibilità e pena
Qual è la pena prevista per il reato di furto nel nostro Codice penale e cosa cambia nel caso di furto aggravato, furto con strappo, furto in abitazione o furti minori.
- Il reato di furto consiste nell’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con l’intenzione di trarne un profitto.
- È un delitto contro il patrimonio che tutela il possesso e la proprietà dei beni e si configura anche quando il valore della cosa sottratta è modesto.
- La gravità del fatto e la pena variano in base alle modalità della condotta e alla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.
Il reato di furto è uno dei delitti contro il patrimonio più comuni nel diritto penale italiano e consiste nell’impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto. Comprendere quando si configura, quali sono le conseguenze penali e come si distingue da reati affini è fondamentale sia per chi subisce il fatto sia per chi deve difendersi da un’accusa. In questo articolo analizziamo in modo semplice la disciplina del furto, mettendo in evidenza i profili più rilevanti.
Nel corso dell’approfondimento vedremo:
- qual è la pena prevista per il reato di furto e come può variare;
- le principali tipologie di furto previste dalla legge;
- quando il furto è procedibile a querela e quando d’ufficio;
- le circostanze attenuanti applicabili;
- i casi in cui il furto è considerato aggravato;
- la differenza tra furto e rapina, spesso oggetto di confusione.
- Cosa si intende per reato di furto? L’art. 624 del Codice penale
- Esempi di furto
- Reato di furto: procedibilità e bene giuridico tutelato
- Reato di furto: elemento soggettivo e oggettivo
- Furto aggravato
- Furto in abitazione e furto con strappo
- Cosa succede dopo una denuncia per furto?
- Che differenza c’è tra furto, taccheggio e rapina
Cosa si intende per reato di furto? L’art. 624 del Codice penale
Il reato di furto è disciplinato dall’articolo 624 del Codice penale, nel quale viene stabilito che chiunque si appropria di un bene mobile appartenente ad altri, sottraendolo a chi ne ha la disponibilità, con l’intento di ottenere un vantaggio per sé o per terzi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro.
Ai fini della legge penale, sono equiparate alle cose mobili anche l’energia elettrica e qualsiasi altra forma di energia dotata di valore economico. Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti previste dalla legge, nel qual caso si procede d’ufficio.
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Tipologie di furto
Oltre al furto semplice, ci sono anche altre tipologie, ovvero:
- il furto in abitazione;
- il furto con strappo;
- il furto aggravato.
Ci sono poi anche i furti minori: analizziamo più nel dettaglio il reato di furto comune e le altre forme disciplinate dal codice penale italiano.
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Esempi di furto
Un primo esempio di reato di furto è quello di chi sottrae un telefono cellulare lasciato incustodito su un tavolo in un bar, impossessandosi del bene altrui con l’intenzione di trarne un profitto personale. Anche se l’oggetto ha un valore contenuto, la condotta integra comunque il furto, poiché viene violato il diritto di proprietà o di possesso della vittima.
Anche il furto in negozio è un’ipotesi abbastanza comune e diffusa. Avviene, molto semplicemente, se una persona preleva della merce dagli scaffali di un esercizio commerciale e la nasconde addosso o nella borsa, superando le casse senza pagarla.
Un’altra ipotesi frequente è il furto di energia elettrica, che si realizza quando qualcuno altera il contatore o effettua un allaccio abusivo alla rete per utilizzare corrente senza pagarla. La legge penale equipara espressamente l’energia elettrica a una cosa mobile, poiché dotata di valore economico, e la sua sottrazione integra a tutti gli effetti il reato di furto.
Rientra nel reato di furto anche il furto di bestiame, per esempio quando un soggetto sottrae capi di allevamento appartenenti ad altri, come bovini o ovini, per rivenderli o per trarne comunque profitto. In questo caso il furto assume spesso una particolare gravità, trattandosi di beni destinati all’attività economica del proprietario, e può essere aggravato in base alle modalità della sottrazione e alle circostanze concrete del fatto.
Reato di furto: procedibilità e bene giuridico tutelato
Il reato di furto è punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi in cui si verifichino delle circostanze aggravanti: in questa ipotesi, sarà procedibile d’ufficio.
La competenza del reato è del:
- tribunale in composizione monocratica, per il furto semplice;
- tribunale collegiale, per il furto aggravato.
L’arresto in flagranza di reato è facoltativo, tranne nei casi in cui concorrano 2 o più circostanze aggravanti. In questa evenienza, si può procedere con il fermo dell’indiziato. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio.
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Reato di furto: elemento soggettivo e oggettivo
Il soggetto attivo del furto può essere chiunque in quanto si tratta di un reato comune. Il soggetto passivo è, invece, il titolare del bene giuridico offeso, ovvero la persona che detiene la cosa sottratta a qualsiasi titolo.
L’elemento soggettivo necessario affinché il reato di furto si configuri è il dolo specifico, ovvero la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri – la finalità del profitto permette di distinguere tra il reato di furto da quello di danneggiamento.
L’elemento oggettivo del reato di furto è la cosa mobile altrui, termine con il quale si intende qualsiasi entità di cui sia possibile la detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione fisica e che si possa trasportare da un luogo ad un altro. Non vi rientrano, pertanto, i diritti e i beni immateriali, come un’idea. Il furto non è un reato commesso mediante frode, ma tramite violenza sulle cose.
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Furto aggravato
Tra le tipologie di furto che abbiamo citato nelle righe precedenti, rientra il furto aggravato, disciplinato dall’articolo 625 del Codice penale.
Le circostanze aggravanti del furto, che vengono punite con la pena da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro, sono:
- l’uso della violenza sulle cose o l’essersi avvalsi di un qualsiasi mezzo fraudolento, ossia di ogni strumento idoneo ad eludere gli ostacoli che si frappongono tra l’autore e il bene;
- indossare armi e/o narcotici anche senza farne uso;
- il fatto commesso con destrezza, o da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
- il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte alla pubblica fede ovvero destinate a pubblico servizio o utilità, difesa, reverenza;
- il fatto ommesso su componenti metalliche o di altro materiale sottratto da infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici e gestire da soggetti pubblici (o privati in regime di concessione pubblica);
- commettere il fatto su capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria o su bovini o equini anche non in mandrie;
- commettere il fatto all’interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Circostanze attenuanti
Si parla di circostanze attenuanti nei casi in cui il colpevole decida di dissociarsi dalla propria condotta criminosa e di collaborare con la giustizia: in questo caso, è prevista la riduzione della pena da un terzo alla metà.
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Furto in abitazione e furto con strappo
La legge n. 128/2001 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) ha portato all’introduzione di due particolari tipologie di furto, ovvero:
- il furto in abitazione;
- il furto con strappo.
Sono disciplinati dall’articolo 624-bis c.p., nel quale si legge che:
“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.
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Cosa si rischia per un piccolo furto (noto come “furto d’uso”)?
L’articolo 626 c.p. punisce invece i cosiddetti furti minori, ovvero quelli punibili a querela dell’offeso. In particolare, è prevista la pena della reclusione fino a un anno, in alternativa alla multa fino a 206 euro, e il reato è perseguibile a querela della persona offesa nei casi in cui l’autore abbia sottratto la cosa esclusivamente per farne un uso temporaneo, restituendola immediatamente dopo, oppure quando il fatto riguarda beni di modico valore ed è stato commesso per far fronte a un bisogno grave e urgente.
La stessa disciplina si applica anche alle ipotesi di spigolatura, rastrellatura o raspollatura effettuate su fondi altrui non ancora completamente privi del raccolto. Queste attenuazioni di pena non trovano però applicazione qualora ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.
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Cosa succede dopo una denuncia per furto?
Dopo una denuncia per furto si attiva il procedimento penale, che segue alcune fasi ben precise, anche se i tempi e gli esiti possono variare in base alla gravità del fatto e alla presenza di elementi di prova.
In primo luogo, la denuncia viene trasmessa alla Procura della Repubblica, che iscrive la notizia di reato e apre un fascicolo. Se il furto è procedibile a querela, la Procura può procedere solo se la persona offesa ha presentato querela entro i termini di legge; in mancanza, il procedimento non può proseguire. Se invece il furto è procedibile d’ufficio (perché aggravato), l’azione penale viene avviata automaticamente.
Successivamente si svolgono le indagini preliminari, durante le quali il pubblico ministero e la polizia giudiziaria raccolgono prove, acquisiscono testimonianze, visionano eventuali immagini di videosorveglianza e identificano il responsabile. In questa fase l’indagato può essere convocato per rendere dichiarazioni e può nominare un difensore. Se non emergono elementi sufficienti, il pubblico ministero può chiedere l’archiviazione del procedimento.
Se invece le indagini confermano l’ipotesi di reato, il pubblico ministero esercita l’azione penale e si passa alla fase processuale, che può sfociare in un rinvio a giudizio o, nei casi previsti, in procedimenti alternativi come il patteggiamento o il rito abbreviato. La persona offesa può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno, mentre l’esito finale può essere una condanna, un’assoluzione o l’estinzione del reato per cause previste dalla legge.
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Che differenza c’è tra furto, taccheggio e rapina
La differenza tra furto, taccheggio e rapina riguarda soprattutto le modalità della condotta e l’eventuale uso di violenza o minaccia. Il furto è il reato che si configura quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con l’intento di trarne profitto, senza usare violenza né minaccia.
Il taccheggio non è un reato autonomo previsto dal codice penale, ma è un termine di uso comune che indica una particolare forma di furto, generalmente commessa all’interno di esercizi commerciali. Si parla di taccheggio quando una persona sottrae merce esposta alla vendita. Dal punto di vista giuridico, il taccheggio è quindi qualificato come furto e viene punito secondo le stesse regole.
La rapina, invece, è un reato più grave perché, oltre alla sottrazione del bene, prevede l’uso della violenza o della minaccia nei confronti della vittima. Si ha rapina, per esempio, quando qualcuno strappa una borsa con la forza o minaccia una persona per farsi consegnare denaro o altri beni. La presenza della violenza o della minaccia è l’elemento decisivo che distingue la rapina dal furto e dal taccheggio e giustifica un trattamento sanzionatorio molto più severo.
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Reato di furto – Domande frequenti
Il furto non è reato nei casi in cui sia assente il dolo e la sottrazione della cosa altrui avvenga per motivi di scherzo e non per procurarsi un profitto.
Il furto aggravato può configurarsi in tutte le casistiche elencate all’articolo 625 del Codice penale: scopri quali sono.
Il furto è procedibile d’ufficio nei casi di furto in abitazione, furto con strappo o quando si verifichino le circostanze aggravanti di cui all’art. 625 c.p.
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