Registro Unico Intermediari (RUI): cos’è, a cosa serve e come può essere consultato
Cos'è il Registro Unico Intermediari (RUI)? A cosa serve? Cosa contiene? E come è possibile consultarlo? Ecco una guida semplice e completa che ti illustra tutto quello che c'è da sapere.
- Il Registro Unico Intermediari (RUI) è un registro pubblico in cui sono inseriti tutti i riferimenti relativi alle persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in Italia.
- Il RUI è gestito dall’IVASS, che si occupa dell’aggiornamento continuo.
- Il Registro unico Intermediari è suddiviso in 6 sezioni e può essere consultato online accedendo al sito dell’IVASS.
Il Registro Unico Intermediari (RUI) è un registro pubblico italiano che contiene i riferimenti che riguardano gli agenti assicurativi abilitati a svolgere tale professione. Il RUI, la cui gestione è affidata all’IVASS, è stato istituito dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed è operativo dal 1° febbraio 2007.
Nelle righe che seguono trovi un’analisi dettagliata di questo registro. Nello specifico, ti spiego:
- cos’è il RUI;
- cosa contiene;
- come funziona;
- come può essere consultato.
Che cos’è il Registro Unico Intermediari (RUI)?
L’acronimo RUI fa riferimento al Registro Unico Intermediari, cioè un registro pubblico gestito dall’IVASS contenente i dati di tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in Italia. Tale registro è stato introdotto dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni) ed è attivo dal 1° febbraio 2007.
Il RUI offre alle persone che intendono stipulare una polizza assicurativa la possibilità di verificare che l’intermediario scelto sia effettivamente abilitato all’attività che esercita. Il registro può essere consultato gratuitamente online sul sito dell’IVASS inserendo il nome dell’intermediario o il suo numero di iscrizione al RUI.
Hanno l’obbligo di iscriversi al RUI:
- gli agenti di assicurazione;
- i broker;
- i mediatori di riassicurazione;
- i produttori diretti delle imprese di assicurazione;
- i collaboratori degli intermediari;
- banche, intermediari finanziari e Poste Italiane.
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Quali sono i requisiti per iscriversi al RUI?
Per l’iscrizione al RUI, l’intermediario deve:
- possedere un titolo di studio idoneo (solitamente diploma di scuola secondaria superiore);
- aver superato l’esame IVASS (o il possesso di requisiti di esenzione previsti dalla legge);
- aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale per tutelare i clienti da eventuali errori o omissioni.
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Cosa contiene il RUI?
Nel RUI sono indicati i seguenti riferimenti:
- dati identificativi dell’intermediario, ossia nome, ragione sociale, numero di iscrizione al RUI e sede legale;
- tipologia di intermediario (agente, mandatario o broker);
- riferimenti di iscrizione, vale a dire data di iscrizione e sezione di appartenenza;
- compagnie assicurative per le quali l’intermediario è autorizzato a operare;
- eventuali sanzioni disciplinari.
Il RUI contiene anche informazioni sui seguenti soggetti:
- intermediari dell’UE ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in Italia, registrati nell’Elenco Annesso al RUI;
- collaboratori degli intermediari iscritti nel RUI;
- persone fisiche responsabili della distribuzione di prodotti assicurativi per le imprese assicurative, per gli istituti di credito e le entità finanziare iscritte nella Sezione D.
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Com’è suddiviso il Registro Unico Intermediari?
Il RUI è suddiviso in 6 sezioni:
- sezione A, che è dedicata agli agenti, cioè gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione);
- sezione B, relativa ai broker, ossia quei soggetti che agiscono su incarico del cliente, i quali sono privi di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- sezione C, che riguarda i produttori diretti di imprese di assicurazione;
- sezione D, dedicata a Istituti di credito, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta;
- sezione E, relativa ai collaboratori degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B, D, F, o nell’Elenco annesso;
- sezione F, che riguarda gli intermediari assicurativi a titolo accessorio operanti su incarico di una o più imprese assicurative.
Non è possibile l’iscrizione al RUI della stessa persona o della stessa società in più sezioni diverse, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E relativamente alla distribuzione delle polizze di RC Auto.
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Come funziona il RUI?
Il RUI è gestito dall’IVASS, che ne cura l’aggiornamento continuo, oltre a svolgere controlli e attività di supervisione su tutti gli iscritti al RUI per verificare il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e trasparenza previsti dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento IVASS.
Ciascun intermediario assicurativo deve richiedere l’iscrizione al RUI e fornire la documentazione che attesti il possesso dei requisiti contemplati dalla normativa vigente. L’IVASS verifica la documentazione presentata e, in caso di esito positivo, procede all’iscrizione dell’intermediario al registro.
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RUI – Domande frequenti
Il RUI è il Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi gestito dall’IVASS, che permette a chiunque di verificare se un intermediario sia regolarmente autorizzato a svolgere la sua attività.
Scegliere un soggetto non iscritto espone a gravi rischi. Le polizze stipulate attraverso canali abusivi potrebbero rivelarsi inesistenti o inefficaci, lasciando il cliente privo di copertura in caso di sinistro. Per tale ragione, l’IVASS raccomanda sempre di verificare il RUI prima di effettuare qualsiasi pagamento, diffidando di offerte troppo vantaggiose o di siti web non autorizzati.
Devi collegarti al sito ufficiale dell’IVASS e accedere all’area dedicata alla consultazione del RUI inserendo il nome, il cognome o il numero di iscrizione dell’intermediario.
Riferimenti normativi
- Art. 109, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) – Istituzione e tenuta del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;
- Art. 110, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nelle diverse sezioni del RUI;
- Art. 112, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Requisiti per l’iscrizione delle società di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
- Art. 113, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari e relative cause;
- Art. 114, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Reiscrizione nel Registro a seguito di cancellazione;
- Art. 68, Regolamento IVASS n. 40/2018 – Suddivisione del RUI in sezioni e modalità di iscrizione;
- Art. 69, Regolamento IVASS n. 40/2018 – Requisiti di professionalità, onorabilità e garanzie finanziarie per l’iscrizione;
- Art. 84, Regolamento IVASS n. 40/2018 – Obblighi di aggiornamento dei dati e comunicazioni all’IVASS da parte degli intermediari;
- Art. 86, Regolamento IVASS n. 40/2018 – Procedura di cancellazione dal RUI su istanza di parte o d’ufficio.
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