Cosa si intende per plagio musicale?
Che cos'è il plagio musicale? Quando si verifica? Quali sono i rimedi a disposizione della persona che subisce il danno? Scopri anche tu che cosa c'è da sapere e quali sono gli strumenti per tutelare i tuoi diritti di autore.
- Con plagio si intende la pratica scorretta di copiare un’opera intellettuale altrui.
- Il plagio può essere musicale, cinematografico, letterario. Le regole in tema di plagio sono tendenzialmente le stesse..
- Il plagio dà certamente diritto al risarcimento del danno, mentre non è dubbio se possa configurare anche reato.
Soprattutto in occasione di eventi come l’Eurovision song contest o il Festival di Sanremo, il tema del plagio diventa molto discusso. Inizia il solito dibattito sulle canzoni e sugli autori, dando origine, molto spesso, a veri e propri dibattiti, soprattutto quando alcune canzoni sembrano evocare altre più note.
Nel seguente articolo, ci occuperemo di esaminare la figura del plagio, per capire di cosa si tratta e come viene regolato dall’ordinamento interno. Ti diremo quali sono le conseguenze che ne derivano, cosa significa plagio oggettivo, soggettivo ed accidentale.
Che cos’è il plagio?
Spesso si sente parlare di plagio, soprattutto in concomitanza di grandi eventi musicali. Nel diritto d’autore, con plagio si intende la copia parziale o totale di un’opera di ingegno altrui. Nella maggior parte dei casi, il plagio è associato alle opere musicali.
Il primo caso documentato di plagio è di tipo letterario: risale a Marziale, poeta romano del I secolo, il quale si lamentava del fatto che un altro poeta avesse letto in pubblico i suoi versi spacciandoli per propri.
Il Plagio comporta principalmente una responsabilità civilistica, ma può anche sfociare in una responsabilità penale.
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Plagio musicale: in cosa consiste
Il concetto di plagio, come dicevamo, si associa spesso alle opere musicali, le quali, come qualsiasi opere di intelletto, devono essere originali.
Può però accadere che due autori, pur non conoscendosi e senza che vi sia volontà, realizzino un’opera simile. Una musica potrebbe, quindi, per mero caso fortuito, riproporre il medesimo gruppo di note musicali di un’altra. Ciò è abbastanza frequente, anche perché determinate sequenze si ripresentano e anche in considerazione del fatto che le note sono un numero finito.
In questo caso, si parla di plagio inconsapevole, ossia il caso in cui un musicista venga inconsapevolmente influenzato da una melodia creata da altri e che, rimasta impressa nella memoria, lo abbia successivamente e a distanza di tempo influenzato nella realizzazione del suo componimento.
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Plagio oggettivo e soggettivo
Per quanto riguarda, invece, il plagio consistente in un illecito si distingue allora tra plagio oggettivo e soggettivo. Il plagio si dice soggettivo quando due autori giungono alla creazione di una melodia simile senza influenzarsi reciprocamente. In questo caso, è necessario che nessuno dei due abbia avuto accesso alle opere dell’altro.
Laddove le due opere siano poi simili, dopo che sia stato effettuato tale accertamento, si presume che l’autore successivo abbia copiato l’autore che per primo ha realizzato l’opera.
Questo orientamento non è accolto nel nostro ordinamento, dove, invece, si adotta la teoria del plagio oggettivo. In base a questa tesi, il primo autore deve dimostrare il proprio primato creativo.
Se l’autore dimostra di aver creato per primo l’opera, avrà diritto ad utilizzare, riprodurre e diffondere la propria opera, oltre ad ottenere un equo compenso per la sua eventuale utilizzazione. L’autore successivo non può vantare alcun diritto creativo sulla musica realizzata.
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Quando c’è plagio musicale?
Come dicevamo nel paragrafo precedente, può capitare anche in maniera del tutto casuale che due opere musicali presentino delle similitudini. Come distinguere le ipotesi di plagio dalla mera casualità? Per individuare un plagio musicale non ci sono regole rigide, non c’è un minimo di note o battute che possono identificare il plagio.
La giurisprudenza, d’altra parte, ha avuto l’esigenza di individuare una regola specifica. L’interprete ha affermato che: La parziale assonanza tra due composizioni musicali, casuale e limitata a poche battute, esclude che tra esse vi sia plagio, soprattutto quando esse si ispirano a diverse tradizioni musicali.
La critica ha individuato un proprio criterio per valutare i pezzi musicali. Affinché si possa affermare che vi sia stato un plagio, occorre comparare i due brani simili tra loro fino: vi è plagio se si individuano 7 note consecutive (oppure 8 battute) identiche.
Il criterio non ha alcuna rilevanza giuridica, è del tutto empirico e di valutazione della qualità del pezzo musicale. Per quello che riguarda le opere cinematografiche o televisive, è, invece, riconosciuto il diritto di citazione, il quale non può però eccedere i due minuti.
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Ex reato di plagio musicale
Il plagio comporta come conseguenza più grave la responsabilità penale dell’autore della copia. Fino a qualche anno fa, l’ordinamento prevedeva un’apposita fattispecie: all’art. 603 c.p. si sanzionava il reato di plagio. La norma è stata poi abrogata, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità.
La norma, comunque, disciplinava una fattispecie diversa. Come definito dalla Corte Costituzionale il plagio:
consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo.
La fattispecie in questione, al contrario, non si riferisce alla sfera intima dell’individuo, non è uno stato di soggezione psicologica, ma una sorta di contraffazione. In altri Stati, invece, la condotta di plagio è punita con il reato di furto.
Responsabilità penale per il plagio musicale
Nel nostro ordinamento, una sanzione severa è invece prevista dalla legge sul diritto d’autore. La normativa definisce il plagio come quella condotta realizzata da chi si appropri, parzialmente o totalmente, dell’opera di ingegno altrui e che intenda spacciare per propria.
Le sanzioni possono essere più dure di quanto si pensi. Secondo la legge italiana, se un autore si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera altrui per introdurli in un’altra opera sotto il proprio nome, pone in essere un fatto di “contraffazione qualificata e aggravata”, ossia una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. n. 633 del 1941).
Secondo l’articolo 171 della legge 633/1941m la pena può essere:
- fino ad un anno di reclusione;
- multa non inferiore a 516 euro;
- se il reato è commesso in gruppo: 5 anni di reclusione e 500:000 euro di multa.
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Plagio musicale e risarcimento del danno
La legge sul diritto d’autore prevede anche il risarcimento del danno. L’art. 158 della Legge sul Diritto d’Autore individua i criteri generali per la valutazione dell’ammontare del risarcimento, che dovrà tener conto:
- del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno ingenerato dalla mancata riconducibilità alla paternità del brano;
- del danno morale, inteso come l’ingiusto turbamento arrecato all’artista.
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Plagio e restituzione del profitto
Il plagio pone anche il problema di restituire il profitto, il quale non è contemplato nel risarcimento del danno. Ricordiamo, a tal proposito, che il risarcimento del danno è volto a compensare il soggetto delle conseguenze dannose dell’illecito, quindi, a ripristinare la situazione economica in cui il danneggiato si sarebbe trovato se non fosse stato posta in essere la condotta.
In tema di proprietà intellettuale, il legislatore ha previsto l’introduzione di due norme:
- nell’ambito della legge sul diritto d’autore;
- nel codice della proprietà intellettuale.
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1. Legge sul diritto d’autore
Nel primo caso, la norma che consente di recuperare il profitto è comunque prevista nell’ambito della norma per ottenere il risarcimento. Tuttavia, è evidente che le due fattispecie siano distinte in quanto:
- l’una è relativa al recupero del danno;
- l’altra al profitto conseguito mediante sfruttamento dei diritti d’autore altrui.
2. Codice della proprietà intellettuale
Nel codice della proprietà intellettuale, invece, sono previste due distinte norme, separatamente disciplinate:
- l’una per il risarcimento;
- l’altra per recuperare il profitto derivante dallo sfruttamento dei marchi e dei brevetti altrui.
Rispetto a questa norma, si è anche detto che essa sia un danno punitivo, in realtà la logica di tale norma è molto differente rispetto a quella della responsabilità aquilana, essendo l’azione direttamente indirizzata a recuperar il profitto e non anche a risarcire il danno.
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Casi famosi di plagio musicale
Un caso peculiare di plagio è quello realizzato da George Harrison nella creazione di My Sweet Lord, nel 1970, che gli valse l’accusa di plagio per aver copiato inconsapevolmente la melodia di He’s so fine, del 1963.
Tra i casi di plagio più noti vi sono poi:
- Pharrel Williams & Robin Ticke – Blurred Lines (2013) e Marvin Gaye – God to Give It Up (1977);
- Led Zeppelin – Whola Lotta Love (1969) e Muddy Waters – You Need Love (1962);
- Vanilla Ice – Ice Ice Baby (1990) e Queen & David Bowie – Under Pressure (1981);
- Beach Boys – Surfin’ USA (1963) e Chuck Berry – Sweet Little Sixteen (1958).
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Plagio Musicale – Domande frequenti
Si ha plagio musicale quando un brano musicale copia una sequenza di note da altra composizione.
Nell’ordinamento non esiste un reato di plagio, ma esiste il reato di contraffazione. Talvolta, potrebbe anche essere qualificato come furto.
Il plagio comporta sempre la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e la restituzione del profitto che l’autore del plagio ha conseguito.
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