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Mattarella boccia il “premio sui rimpatri”: cosa succede ora

L'emendamento 30-bis prevedeva 615 euro agli avvocati dei migranti, ma solo se il cliente partiva. Il Presidente della Repubblica ha detto no.

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Redazione deQuo
21 Aprile 2026
premio rimpatri cos'è
  • Il Decreto Sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23) conteneva un emendamento che prevedeva circa 615 euro di compenso agli avvocati che assistevano i migranti nei procedimenti di rimpatrio volontario assistito.
  • Il pagamento era subordinato alla partenza effettiva del cliente, creando un conflitto di interessi strutturale incompatibile con il ruolo del difensore e con i principi costituzionali.
  • Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha bloccato la norma prima della firma, costringendo il Governo a eliminarla dal testo del decreto.

Immagina di assumere un avvocato per difenderti. Poi scopri che il tuo avvocato viene pagato solo se perde. Non se vince, non se ti tutela al meglio, ma solo se ottieni l’esito che vuole lo Stato. È esattamente questo il meccanismo che il Governo aveva inserito nel Decreto Sicurezza con l’emendamento 30-bis: un compenso economico per il legale che assiste il migrante nel rimpatrio volontario, ma soltanto a condizione che il cliente parta davvero. Una norma che ha sollevato un muro di proteste dal mondo forense, dalla magistratura e dall’opposizione, fino all’intervento del Quirinale.

Cos’è il “premio rimpatri”

Il rimpatrio volontario assistito è uno strumento già presente nel nostro ordinamento: consente allo straniero di tornare nel proprio Paese con il supporto economico e organizzativo dello Stato, senza aspettare un provvedimento di espulsione coattiva. È regolato dall’articolo 14-ter del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998).

L’emendamento 30-bis interveniva proprio su questo articolo, introducendo una novità: un compenso per l’avvocato che assiste lo straniero nella presentazione della domanda di rimpatrio. La cifra non era indicata direttamente nel testo, ma parametrata al contributo per le “prime esigenze” erogato al migrante stesso – circa 615 euro a pratica.

Il Governo aveva messo a bilancio 246.000 euro per il 2026 e 492.000 euro annui per il biennio successivo, stimando circa 800 rimpatri l’anno sulla base della media del triennio precedente. Fin qui, nulla di scandaloso in astratto: riconoscere economicamente il lavoro di un legale in un procedimento amministrativo è una prassi normale. Il problema stava altrove.

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Il nodo del conflitto di interessi

Il compenso scattava «ad esito della partenza dello straniero». In pratica: se il migrante decide di non partire, se rinuncia, se presenta ricorso contro l’espulsione, l’avvocato non incassa nulla.

Questo meccanismo capovolge la logica della difesa. Un avvocato ha il dovere di assistere il proprio cliente nel modo migliore possibile, tutelando i suoi interessi e non quelli dello Stato. Se invece il compenso dipende dall’esito della partenza, il legale acquisisce un interesse economico diretto nel convincere il cliente ad andarsene – anche quando, magari, esistono gli strumenti giuridici per rimanere.

Il Codice penale, all’articolo 380, punisce il patrocinio infedele: il difensore che, con atti contrari agli interessi del proprio assistito, agisce a vantaggio della controparte. La norma si applica ai procedimenti giudiziari, ma il principio che tutela è lo stesso – la fedeltà del legale al proprio cliente non è negoziabile, e non può essere compromessa da incentivi economici legati all’esito della pratica.

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La reazione del mondo forense e della magistratura

Le istituzioni di rappresentanza degli avvocati e dei giudici hanno reagito in modo compatto e molto duro. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha dichiarato di non essere mai stato informato, né consultato durante l’iter parlamentare, chiedendo formalmente alla Camera di essere rimosso dal testo: gestire i pagamenti dei legali legati ai rimpatri, ha precisato l’organo, «non rientra tra le proprie competenze istituzionali».

L’Organismo Congressuale Forense – che svolge funzioni sindacali per l’avvocatura – ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando che la norma «stravolge il ruolo dell’avvocato» trasformandolo in un facilitatore degli obiettivi politici del governo.

La reazione si è estesa anche alla magistratura:

  • l’Associazione Nazionale Magistrati ha rilevato che legare un premio economico all’insuccesso della strategia difensiva «contrasta con la logica, prima che con il diritto»;
  • l’Unione delle Camere Penali ha definito la misura «incompatibile con la Costituzione», richiamando il principio per cui il difensore deve operare in piena libertà e indipendenza;
  • l’Associazione Avvocati dei Diritti Umani ha parlato di «deriva illiberale» che mira a trasformare il difensore in un agente della cosiddetta “remigrazione”.

Lo scontro in Parlamento

In Parlamento si è aperta una spaccatura netta, anche all’interno di chi, in linea di principio, è favorevole a una politica di rimpatri più efficace. Riccardo Magi (+Europa) ha paragonato il compenso a una «taglia tipo selvaggio West», definendo la misura incostituzionale e potenzialmente configurabile come patrocinio infedele ai sensi del Codice penale.

Debora Serracchiani (PD) ha parlato di «vergogna normativa che lede la dignità dei professionisti». Carlo Calenda (Azione), pur riconoscendo la legittimità di incentivare i rimpatri – come avviene in Germania – ha sottolineato che «l’errore è dare i soldi agli avvocati».

Dal lato della maggioranza, Lucio Malan (FdI) ha difeso la norma descrivendola come la soluzione a un paradosso esistente: oggi lo Stato paga il legale del migrante solo se questi presenta ricorso contro l’espulsione, mentre il lavoro per un rimpatrio volontario non viene riconosciuto economicamente. Una lettura che, però, non tiene conto del fatto che il problema non è il compenso in sé, ma il condizionamento del compenso all’esito della pratica.

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L’intervento di Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto sapere al Governo, attraverso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che il decreto non sarebbe stato firmato nella sua forma attuale. Il Quirinale ha ritenuto la norma incompatibile con i principi costituzionali che regolano il diritto di difesa – garantito dall’articolo 24 della Costituzione – e con l’indipendenza della professione forense.

Il Governo ha quindi eliminato l’emendamento 30-bis dal testo, prima che il decreto approdasse all’esame definitivo della Camera.

Non è la prima volta che Mattarella esercita questa funzione di controllo preventivo sulla costituzionalità dei provvedimenti: il Presidente può rifiutarsi di promulgare una legge o di emanare un decreto-legge quando ravvisa una violazione manifesta della Carta. In questo caso, l’intervento è avvenuto prima ancora che il testo fosse formalmente approvato, attraverso un’interlocuzione informale con il Governo – una prassi consolidata nel diritto costituzionale italiano.

Cosa succede ora al Decreto Sicurezza

Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 deve essere convertito in legge entro il 25 aprile 2026, pena la sua decadenza automatica. La Camera dei deputati è chiamata a votare il testo definitivo – quello già approvato dal Senato venerdì 17 aprile – con la soppressione dell’emendamento sui rimpatri.

Il provvedimento contiene molte altre misure, alcune delle quali ugualmente oggetto di contestazione da parte dell’opposizione e di alcune associazioni della società civile. La vicenda del “premio rimpatri” ha però concentrato su di sé una visibilità particolare, perché ha toccato un principio che il diritto considera intoccabile: la fedeltà dell’avvocato al proprio cliente.

Per i migranti che si trovano in Italia e devono valutare le proprie opzioni – rimpatrio volontario, ricorso contro l’espulsione, richiesta di protezione internazionale – questo episodio conferma l’importanza di rivolgersi a un legale che operi in piena indipendenza, senza interessi economici legati all’esito della pratica.

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