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Restituzione NASpI non dovuta: quando l’INPS può chiederti i soldi indietro

Quando l'INPS può chiedere la restituzione delle somme percepite e come contestare l'indebito NASpI.

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  • L’obbligo di restituire la NASpI sorge nei casi in cui il versamento si riveli indebito anche solo parzialmente.
  • Il rimborso dell’indebito si fonda sulla mancanza dei presupposti fin dall’inizio (anche se emersi in un secondo momento) o dal successivo venire meno.
  • In caso di contestazione di importi indebiti versati a titolo di NASpI, è possibile ricorrere a rimedi stragiudiziali (richieste di chiarimenti o istanza di annullamento in autotutela) o presentare ricorso alla sezione competente.

La percezione di somme non dovute (totalmente o parzialmente) a titolo di indennità mensile di disoccupazione determina l’insorgenza di un indebito previdenziale e, conseguentemente, l’obbligo di restituzione NASpI non dovuta o delle maggiori somme percepite. L’obbligo restitutorio e le relative modalità di recupero devono essere valutati alla luce della natura dell’indebito, delle ragioni che hanno determinato il pagamento e delle disposizioni applicabili, tenendo conto anche delle specifiche regole previste in materia di compensazione, rateizzazione e recupero delle somme indebitamente percepite.

Quali sono i presupposti della NASpI?

La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il lavoro, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Oltre a tale requisito generale, hanno diritto alla NASpI i lavoratori che dimostrino di avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3 del D.Lgs. 22/2015).

Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti il lavoratore ha cessato volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale, le 13 settimane di contribuzione devono essere maturate nel periodo compreso tra la precedente cessazione volontaria e la successiva perdita involontaria del lavoro.

Il diritto alla indennità è subordinato alla perdita involontaria dell’occupazione da parte del lavoratore subordinato. Il requisito della non volontarietà è un presupposto di primaria importanza e si realizza esclusivamente nelle ipotesi di:

  • licenziamento disciplinare (circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142);
  • dimissioni per giusta causa o rassegnate da neo genitori nel periodo tutelato (circ. INPS 20 marzo 2023 n. 32);
  • scadenza di un contratto a tempo determinato;
  • mancata conferma del lavoratore in caso di assunzione con apprendistato;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta (art. 7 della L. n. 604/66);
  • licenziamento di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche nelle ipotesi in cui accettino una offerta del datore di lavoro come previsto dalla procedura c.d. “conciliazione volontaria agevolata” (art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per rifiuto al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici (circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142).

LEGGI ANCHE Pagamento NASpI sbagliato: cosa fare per tutelarti da un errore dell’INPS

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Quando si può perdere l’indennità di disoccupazione?

La NASpI può risultare non dovuta, in tutto o in parte, quando il lavoratore non possiede, o perde successivamente, i requisiti necessari per beneficiare della prestazione, oppure quando intervengono circostanze che determinano la sospensione, la riduzione o la cessazione del diritto.

L’erogazione di somme non spettanti dà luogo a un indebito, che può derivare sia da un errore nel calcolo o nella gestione della prestazione da parte dell’INPS, sia da fatti o comportamenti del beneficiario che incidono sul diritto alla NASpI.

Tra le principali ipotesi di perdita del diritto alla NASpI rientrano:

  • la mancanza originaria dei requisiti;
  • la successiva perdita dello stato di disoccupazione;
  • il verificarsi di una causa di incompatibilità o decadenza e l’omessa o tardiva comunicazione di informazioni rilevanti per la prestazione.

In tali casi, l’INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, secondo la disciplina applicabile alla specifica tipologia di indebito.

In quali casi la NASpI non è dovuta?

Il diritto alla NASpI è subordinato alla permanenza delle condizioni richieste dalla normativa per tutta la durata della prestazione. Le situazioni che possono determinare l’erogazione di somme non spettanti sono diverse e possono riguardare il riconoscimento iniziale della prestazione, in particolare l’assenza di:

  • requisito contributivo delle 13 settimane richieste nei quattro anni precedenti la cessazione;
  • stato di disoccupazione involontaria, a esempio in caso di dimissioni volontarie ordinarie o di risoluzione consensuale al di fuori delle ipotesi ammesse dalla legge;
  • rapporto di lavoro subordinato, rientrante tra quelli tutelati dalla NASpI;
  • requisito contributivo, introdotto dal 2025, quando nei 12 mesi precedenti sia cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato;
  • un’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

In linea generale, si tratta di casi in cui la NASpI non spettava già al momento della domanda.

Scopri di più su Quanto dura la NASpI se ho lavorato un anno?

NASpI non dovuta per cause sopravvenute

La NASpI può rivelarsi non dovuta in una epoca successiva alla prima erogazione mensile, per effetto di un evento successivo che determina la sospensione, la decadenza o la cessazione del diritto all’indennità.

In tale seconda categoria rientrano:

  • l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato;
  • la mancata comunicazione all’INPS dell’avvio di una nuova attività lavorativa;
  • lo svolgimento di attività autonoma o parasubordinata;
  • il superamento delle condizioni reddituali che consentono il cumulo tra NASpI e reddito da lavoro;
  • la perdita dello stato di disoccupazione o mancato rispetto degli obblighi connessi alla condizionalità, nei casi previsti dalla normativa;
  • il raggiungimento dei requisiti per la pensione incompatibile con la NASpI;
  • il conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità, salvo l’opzione per la NASpI nei casi consentiti;
  • la mancata partecipazione ingiustificata alle iniziative di politica attiva previste dagli obblighi di condizionalità, quando la sanzione applicabile comporti la decadenza dalla prestazione;
  • la rioccupazione o accesso alla pensione diretta nel caso di NASpI anticipata.

Buona fede e obbligo di restituzione

La NASpI non dovuta deve essere sempre restituita anche nel caso in cui il beneficiario abbia percepito le somme in buona fede. Ciò in quanto la NASpI non dovuta ha natura di indebito oggettivo e non di prestazione previdenziale, con la conseguenza che rientra nelle ipotesi previste dall’art. 2033 c.c.

Ne deriva che, nelle ipotesi in cui emerge che il versamento della NASpI non era effettivamente dovuto, a seguito del venire meno dei presupposti di legge, le somme devono essere restituite all’INPS, anche quando il beneficiario le abbia ricevute senza aver determinato l’errore o indotto l’istituto al versamento non dovuto, ma avendo agito in buona fede.

LEGGI pure Licenziamento collettivo: cos’è, procedura, criteri di scelta, preavviso e NASpI

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Cosa fare se l’INPS chiede la restituzione della NASpI

L’indennità di disoccupazione, se non dovuta (totalmente o parzialmente), legittima l’INPS ad agire per la restituzione. La procedura per il rimborso dell’indebito prevede la notifica di un provvedimento con cui l’Istituto formalizza la richiesta. Questa comunicazione è di primaria importanza, poiché contiene il conteggio dell’importo o dei maggiori importi non dovuti e motiva le ragioni a fondamento dell’obbligo restitutorio.

Se dopo un’attenta valutazione, per la quale potrebbe rivelarsi utile l’aiuto di un professionista, la corresponsione dell’indennità dovesse risultare effettivamente non corretta, il beneficiario è tenuto a rimborsare l’Istituto. In tal caso, al lavoratore è consentito optare per il pagamento in una unica soluzione o chiedere la rateizzazione dell’importo.

Nelle diverse situazioni in cui le motivazioni o il conteggio non risultino corretti, è opportuno chiedere primi chiarimenti all’INPS, mediante apposita sezione INPS risponde. Se anche a seguito di tale richiesta di informazioni chiarificatorie il lavoratore dovesse ritenere la richiesta infondata o errata nella quantificazione dell’ammontare, è consigliabile, in particolare in una ottica di contenimento dei costi, tentare la composizione della vertenza in via stragiudiziale, formulando istanza di annullamento in autotutela.

Con tale istanza si chiede un riesame più approfondito della questione, mediante l’esposizione di motivazioni per le quali si ritiene di non dover adempiere alla richiesta di restituzione dell’INPS. Se anche tale ultimo tentativo non dovesse sortire l’effetto desiderato, il beneficiario NASpI può valutare l’ulteriore rimedio rappresentato dalla presentazione del ricorso avverso il provvedimento, con il quale si chiede la restituzione di quanto versato.

Se hai ricevuto una richiesta di restituzione della NASpI e non sei certo delle motivazioni addotte dall’INPS, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro e previdenza: potrà verificare la fondatezza della richiesta e indicarti lo strumento di tutela più adatto al tuo caso.

Restituzione NASpI – Domande frequenti

In quale caso devo restituire la NASpI?

La NASpI deve essere restituita quando dopo un controllo risultano inesistenti i presupposti o si decade dal diritto per cause sopravvenute.

Entro quando l’INPS può chiedere la restituzione della NASpI?

Il termine ultimo entro il quale l’INPS deve chiedere la restituzione dell’indennità è di 10 anni.

Come restituire l’indennità non dovuta?

Per restituire la NASpI non dovuta è possibile effettuare il versamento in una unica soluzione o rateizzare il debito.

Fonti normative

  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
  • art. 2033 c.c.;
  • Legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
  • circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142;
  • circ. INPS 20 marzo 2023, n. 32.
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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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