Cos’è il contratto di apprendistato: come funziona, durata, stipendio e fino a che età si può fare
Una guida sul funzionamento del contratto di apprendistato: ecco cosa sapere su tipologie, età, durata, stipendio e ferie.
- Il contratto di apprendistato è una tipologia di contratto che si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno fino a 29 anni di età.
- Esistono diverse tipologie di contratto di apprendistato: quello professionalizzante è riservato ai giovani che hanno tra i 18 e i 29 anni.
- Si chiama in questo modo perché, oltre a essere retribuito dal datore di lavoro, l’apprendista è tenuto a seguire una formazione che gli/le servirà ad acquisire competenze professionali legate al ruolo e alle mansioni che svolge.
Il contratto di apprendistato è una forma contrattuale nella quale al termine di un periodo di formazione professionalizzante si ha diritto al contratto a tempo indeterminato.
I requisiti che caratterizzano il contratto di apprendistato sono contenuti negli articoli 41 e 47 del Jobs Act, con il quale erano state introdotte importanti novità in materia con il decreto legislativo n. 81/2015.
In questa guida sanno analizzate:
- le tipologie di contratto di apprendistato;
- tutte le informazioni relative alla durata, all’età massima che il lavoratore può avere per poter essere assunto con un contratto simile;
- come funziona in termini di stipendio netto, ferie e licenziamento.
- Quali sono i 3 tipi di apprendistato?
- Quanto dura la formazione nel contratto di apprendistato?
- Fino a che età si può fare il contratto di apprendistato?
- Quanti mesi dura il contratto di apprendistato?
- Quanto è pagato il contratto di apprendistato?
- Quali sono i benefici fiscali del contratto di apprendistato?
Quali sono i 3 tipi di apprendistato?
Sulla base delle disposizioni contenute nel Jobs Act, si distinguono tre diverse categorie di contratto di apprendistato, ovvero:
- apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e di certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere,
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nella tabella in basso sono state riportate le differenze esistenti tra le tipologie contrattuali sopra riportate.
| Tipologia di contratto di apprendistato | In cosa consiste |
| Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e di certificato di specializzazione tecnica superiore | Si tratta di un contratto che permette di alternare il lavoro e lo studio al fine di conseguire una qualifica o un diploma professionale. Ha una durata massima di 3 anni, o di 4 nel caso del diploma quadriennale. Per quanto riguarda l’età, è un contratto riservato ai giovani che vanno dai 15 ai 25 anni. |
| Apprendistato professionalizzante | Si tratta di un contratto attraverso il quale il lavoratore affronta un periodo di formazione trasversale e professionalizzante. Ha una durata massima di 3 anni, o di 5 nel caso dell’artigianato. Questa tipologia contrattuale è riservata agli apprendisti che hanno fra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, può essere attivato anche a 17 anni. |
| Apprendistato di alta formazione e ricerca | Si tratta di un contratto di lavoro attraverso il quale possono essere conseguiti titoli di studio di ordini e gradi differenti: dal diploma di scuola superiore al diploma di laurea, dal master al dottorato. Questa forma di apprendistato è attivabile per i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, può essere attivato anche a 17 anni. |
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1. Apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale)
Questa tipologia è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica o un diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o un certificato di specializzazione tecnica superiore, alternando lavoro e studio. È il cosiddetto sistema duale, in cui la formazione avviene in collaborazione con gli istituti regionali di istruzione e formazione (IEFP).
2. Contratto di apprendistato professionalizzante
La particolarità del contratto di apprendistato consiste nel fatto che si tratta di un contratto di lavoro a tutti gli effetti , durante il quale l’apprendista dovrà ricevere, oltre a una retribuzione per la sua mansione, anche una formazione che gli permetterà di maturare le competenze professionali legate al ruolo per il quale è stato assunto.
I contratti di apprendistato hanno subito un’impennata negli ultimi anni: sono stati infatti introdotti dei bonus e delle agevolazioni fiscali rivolti alle piccole e medie imprese che decidono di assumere nuovo personale attraverso tale tipologia contrattuale.
Per le aziende ci sono, inoltre, dei vantaggi a livello di stipendio: l’apprendista può infatti essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto agli altri lavoratori che svolgono le stesse mansioni e, dunque, ricevere anche una retribuzione più bassa.
Lo stipendio dell’apprendista può anche essere stabilito sulla base dell’anzianità di servizio, ovvero ci possono essere degli aumenti in misura percentuale al periodo di attività svolta in azienda. Per quanto riguarda le ferie e il licenziamento, si deve fare riferimento alle condizioni dei singoli CCNL con i quali l’apprendista viene assunto: ad ogni modo, saranno le medesime degli altri lavoratori dipendenti.
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3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica professionale) che vogliono conseguire titoli universitari o di alta formazione: dalla laurea triennale alla magistrale, dal master al dottorato di ricerca, fino ai diplomi delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Le condizioni specifiche – durata, modalità formative, retribuzione – sono definite da accordi tra aziende, Regioni o Province autonome e università o istituti di ricerca. È una tipologia ancora poco diffusa rispetto all’apprendistato professionalizzante, ma particolarmente interessante per chi vuole entrare nel mondo del lavoro già durante il percorso universitario o post-laurea, con un contratto a tutti gli effetti e una retribuzione.
Quanto dura la formazione nel contratto di apprendistato?
Il percorso di formazione professionalizzante è una delle caratteristiche che contraddistinguono il contratto di apprendistato. La formazione, che deve essere svolta sia all’interno sia all’esterno dell’azienda, consiste in un piano formativo individuale, che viene allegato al contratto di assunzione e che deve essere svolto con il supporto di un tutor o di un referente aziendale. Il datore che non ottemperi all’obbligo di formare l’apprendista può essere soggetto a sanzioni severe.
Per quanto riguarda la durata della formazione, è differente a seconda della tipologia di contratto. Nello specifico:
- ha una durata di 400 ore nel caso dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- ha una durata di 120 ore nel caso dell’apprendistato professionalizzante;
- dipende dai singoli accordi siglati tra enti e Università nel caso dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
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Fino a che età si può fare il contratto di apprendistato?
Come già indicato nella tabella iniziale, l’età e la durata del contratto di apprendistato dipendono dalla specifica tipologia contrattuale. Tuttavia, esiste un’età massima, superata la quale non è più possibile attivare un contratto simile, ovvero 29 anni.
Questo significa che se si firma il contratto di apprendistato il giorno prima di compiere 30 anni, si rientra ancora in questa forma di contratto lavorativo.
Un cambiamento importante che Jobs Act ha portato con sé ha riguardato la possibilità di poter estendere il contratto di apprendistato anche ai disoccupati che percepiscono la NASPI, la ASDI, la DIS-COLL e altri ammortizzatori sociali a prescindere dall’età: l’obiettivo è infatti quello di favorire in tutti i modi il loro reinserimento sul mercato del lavoro.
Quanti mesi dura il contratto di apprendistato?
Per quanto riguarda la durata:
- il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, che si rivolge ai giovani di età compresa fra i 15 e i 25, non supera generalmente i 3 anni;
- il contratto di apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni, ha una durata che non supera i 3 anni e 6 mesi;
- il contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca ha una durata che varia in relazione al titolo di studio che si intende conseguire. Non è mai inferiore alla durata del corso di studio, ma può essere superiore.
Nel caso in cui l’apprendista sospendesse la propria attività per un periodo superiore a 30 giorni, avrà il diritto di prolungare il periodo dell’apprendistato.
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Quanto è pagato il contratto di apprendistato?
La retribuzione prevista per i giovani che hanno un contratto di apprendistato cambia in base a diversi fattori, quali per esempio la tipologia contrattuale, la qualifica da ottenere, il livello di inquadramento.
La retribuzione di un’apprendista:
- secondo quanto riportato su cliclavoro.gov.it, quella riconosciuta per la formazione è pari al 10% di quella spettante nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- corrisponde a uno stipendio regolare, nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante, che all’inizio è compreso tra il 50% e il 75% della retribuzione prevista per il livello nel quale si viene assunti, con un aumento progressivo sino al 100% nel corso degli anni. Secondo Indeed, lo stipendio medio per gli apprendisti in Italia è di 1.013 euro al mese;
- cambia il base al CCNL e al livello di inquadramento, per il contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca.
Quali sono i benefici fiscali del contratto di apprendistato?
Trattandosi di un contratto di lavoro a tutti gli effetti, l’apprendista avrà diritto:
- alla copertura assistenziale in caso di malattie e di maternità;
- all’assicurazione contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro;
- alla copertura previdenziale;
- all’assegno per il nucleo familiare;
- agli ammortizzatori sociali esistenti, al pari di tutti gli altri lavoratori.
Dal punto di vista fiscale, il contratto di apprendistato prevede alcune agevolazioni non solo per il datore di lavoro, ma anche per il dipendente, in quanto è prevista un’aliquota agevolata. Dal 2022 hanno diritto alla Cassa integrazione e FIS anche i lavoratori inquadrati con tutti i tipi di contratto di apprendistato.
È inoltre possibile:
- dedurre le spese e i contributi dalla base imponibile Irap;
- escludere i lavoratori che sono stati assunti con un contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti per legge;
- assumere i nuovi dipendenti a un costo inferiore;
- un bonus ulteriore, nel caso in cui il contratto venga stipulato con Garanzia Giovani;
- uno sgravo fiscale pari al 100% per tutti i nuovi contratti di primo livello stipulati dalle aziende che hanno più di 9 dipendenti. A partire dal terzo anno, l’aliquota per calcolare i contributi sarà al 10%.
Se hai bisogno di qualche chiarimento o credi di aver subito un torto alla fine del tuo contratto di apprendistato, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Contratto di apprendistato – Domande frequenti
Il lavoratore potrà dare le dimissioni in qualsiasi momento, ma dovrà rispettare i tempi di preavviso previsti dal suo contratto.
Sì, tecnicamente sì. L’apprendistato è, dal punto di vista giuridico, un contratto a tempo indeterminato e dunque, in quanto tale, non prevede una scadenza temporale e può essere sia part-time, sia a tempo pieno. La particolarità è che prevede un periodo formativo al termine del quale entrambe le parti possono recedere liberamente. Se non lo fanno, il contratto prosegue automaticamente come rapporto ordinario a tempo indeterminato.
Ci sono alcune situazioni in cui il contratto di apprendistato non è attivabile: se il lavoratore ha già superato i 29 anni (salvo le eccezioni per disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, detenuti e altre categorie specifiche); se l’azienda non è in regola con gli obblighi formativi previsti dal CCNL e dalla normativa; se il numero di apprendisti supera il rapporto massimo consentito rispetto ai lavoratori qualificati in forza (in genere 3 a 2, ma dipende dal CCNL). Non è ammesso nemmeno per svolgere mansioni che non richiedano alcuna formazione professionale: in quel caso, la giurisprudenza – tra cui la Cassazione – ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario.
Non esistono divieti di legge, ma nella pratica molte banche e istituti di credito considerano l’apprendistato un contratto “a tempo” per via del periodo formativo, e tendono a essere più cauti nella concessione di mutui o prestiti. Il fatto che sia giuridicamente un contratto a tempo indeterminato può aiutare, ma conta anche la durata residua del periodo di apprendistato, lo stipendio percepito e il CCNL applicato. Conviene verificare caso per caso con l’istituto di credito.
Sì. Il contratto di apprendistato, al pari dei contratti a tempo indeterminato, prevede che l’apprendista dopo il licenziamento usufruisca dei benefici dell’indennità di disoccupazione (NASpI). L’apprendista può richiedere la NASpI sia se il licenziamento avviene al termine del contratto sia durante il periodo formativo. Per poter accedere alla disoccupazione, però, l’apprendista deve aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e deve aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi antecedenti la domanda. Non spetta invece in caso di dimissioni volontarie, salvo che siano per giusta causa.
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