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Ricette mediche, da oggi valgono un anno ma solo per le malattie croniche: ecco quali

La nuova ricetta medica annuale è una misura pensata per garantire meno burocrazia e più continuità terapeutica per milioni di pazienti cronici

ricette mediche durata annuale
  • Il DDL Semplificazioni ha ampliato la durata della ricetta medica fino a un anno per il rilascio di farmaci per patologie croniche.
  • Il medico di base rilascia la ricetta medica ripetibile, stabilendo posologia e durata e il paziente potrà acquistarli periodicamente, recandosi in farmacia.
  • La ricetta ripetibile annuale è valida solo per determinate malattie cronicizzate, maggiormente diagnosticate, che possono essere ugualmente gestite anche con controlli meno frequenti.

Fra qualche giorno entrerà in vigore una importante novità destinata a cambiare in modo significativo la gestione delle cure per molte malattie croniche. Le ricette mediche ripetibili avranno una maggiore validità, fino a un anno.

La novità, introdotta dal Decreto Semplificazioni, approvato in via definitiva o scorso 3 dicembre, consentirà di ridurre la necessità di visite e rinnovi frequenti per farmaci già consolidati nella cura quotidiana, garantendo una maggiore continuità terapeutica e alleggerendo il carico burocratico.

Il nuovo assetto garantirà, in ogni caso, il controllo necessario dei pazienti cronici, attraverso una procedura per il rilascio di famaci, in cui medico curante e farmacista siano maggiormente connessi nella gestione di patologie, che richiedono cure continue.

Cos’è e come si compone il Servizio sanitario nazionale

La nostra sanità si fonda sul Servizio sanitario nazionale (SSN), formato da un complesso di funzioni e attività assistenziali, svolte a livello centrale dallo Stato e a livello territoriale dalle Regioni. Il sistema sanitario, infatti, è uno degli ambiti di materia per i quali sussiste una competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117 Costituzione, ripartita fra Stato e Regioni. 

Le motivazioni sottese alla scelta di ripartire la competenza sanitaria sono essenzialmente riconducibili alla necessità di garantire un più efficiente servizio attraverso la presenza di strutture sanitarie, il più in prossimità possibile alle esigenze territoriali, nel rispetto degli obiettivi generali imposti dallo Stato.

In particolare, la competenza in tema di sanità è, oggi, così ripartita:

  1. centrale, definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia le prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale;
  2. regionale, delimita il programma e l’organizzazione dei servizi sanitari e la gestione delle principali voci di spesa, nonché il coordinamento delle aziende sanitarie;
  3. locale (ASL, aziende ospedaliere e medici di base e pediatri), ove sono erogate materialmente le prestazioni.

Per assolvere a tali esigenze, il SSN si compone di più pubbliche amministrazioni, quali, fra le principali, il Ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia italiana del farmaco e servizi sanitari regionali (che comprendono le Regioni, Province autonome, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere).

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Come si finanzia il SSN

Differentemente da altre e non troppo lontane realtà, le quali prevedono l’intervento di assicurazioni, il nostro sistema sanitario nazionale si fonda prevalentemente sulla fiscalità generale.

Ciò significa che i servizi sanitari, erogati territorialmente sono sostenuti dai tributi, in particolare IRPEF, IVA e IRAP, versati annualmente dai contribuenti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, nel rispetto della capacità contributiva di ciascuno.

Le risorse riservate al sistema sanitario alimentano il Fondo Sanitario Nazionale dal quale le strutture sanitarie attingono non solo per le retribuzioni del personale medico e paramedico, ma anche per garantire le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prestazioni.

Il carattere pubblico del servizio sanitario consente di attuare il più lungimirante esempio di civiltà democratica, applicata al settore medico, poiché, nel nostro Paese, è garantito il diritto alla salute universale, globale e solidale, che consente di curare ogni individuo, senza alcuna distinzione e/o discriminazione secondo criteri di equità, indipendentemente dalla condizione economica o sociale.

sistema sanitario nazionale prescrizione

Il servizio sanitario intramoenia

Il mantenimento di un SSN così strutturato necessità di importanti risorse, che, molto spesso e per svariate motivazioni, non vi sono ab origine o perché vengono destinati ad altri settori. Ciò si traduce in un servizio sanitario “in affanno”, con liste d’attesa particolarmente lunghe.

I ritardi del SSN, soprattutto per determinate patologie, in cui il tempo può giocare un ruolo importante, negli ultimi anni, hanno portato a un aumento delle richieste di prestazioni mediche erogate con il c.d. servizio intramoenia (o libera professione intramuraria).

Si tratta di una modalità alternativa al SSN, che consente l’erogazione di visite ed esami da parte del personale sanitario all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, con l’utilizzo delle apparecchiature mediche, al di fuori del normale orario di lavoro, dietro pagamento.

In tal caso, il servizio medico non è a carico del SSN ma del paziente, che provvede autonomamente al pagamento della fattura rilasciata dal personale sanitario. I vantaggi per i cittadini nell’utilizzo del servizio intramoenia sono sicuramente la netta riduzione delle tempistiche di attesa e la possibilità di scegliere anche lo specialista

È evidente, tuttavia, che il pagamento è certamente un onere di non poco conto, perché effettivamente, in alcuni casi, gli onorari sono particolarmente proibitivi per determinate categorie di possibili fruitori.

Approfondisci leggendo Visita intramoenia: cosa significa e come si richiede

Cos’è la ricetta medica

Le prestazioni sanitarie, come le visite ambulatoriali, erogate dallo specialista o l’esecuzione di esame diagnostici, se eseguite a carico del SSN, devono essere prescritti dal medico di base o dal pediatra in caso di minori, con la c.d. ricetta medica.

Si tratta di un documento emesso da un medico abilitato, che consente l’acquisto di medicinali o la prenotazione di visite ed esami specialistici.

La ricetta medica può essere:

  1. cartacea bianca (per farmaci o prestazioni a carico interamente del paziente) o rossa (per farmaci o prestazioni a carico del SSN);
  2. o elettronica,

Contiene informazioni essenziali come i dati del paziente, il nome del farmaco o della prestazione richiesta, il quesito diagnostico (necessario ai fini erogazione del servizio), la data e la firma del medico.

malattie croniche un anno durata ricette

Validità della ricetta medica   

Le ricette mediche, che prescrivono farmaci, esami diagnostici o visite specialistiche hanno da sempre validità differenti. La durata delle ricette varia e dipende non solo dalla tipologia di prestazione o farmaco prescritti, ma anche dalle decisioni delle singole Regioni che, nell’ambito della propria autonomia, possono stabilire validità diverse.

In linea generale, in caso di ricetta per:

  • medicinali e farmaci la validità è pari a trenta giorni;
  • visite ed esami, la durata è pari a circa un anno (oppure sei mesi in alcune Regioni).

Approfondisci leggendo Diagnosi tardiva e quantificazione del danno: come funziona

Validità della ricetta ripetibile per le malattie croniche 

Una importante novità è stata introdotta qualche giorno fa per la durata della validità delle ricette mediche che, in alcuni casi, potrà estendersi fino a un anno.

Lo scorso 3 dicembre, infatti, è stato approvato definitivamente il c.d. Decreto Semplificazioni (Legge 2 dicembre 2025, n. 182) recante le Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

In caso di malattie croniche, che necessitano di terapie continuative, le ricette mediche ripetibili avranno una validità pari a un anno.

Si tratta di una semplificazione di non poco conto per milioni di pazienti che convivono con una patologia cronica e che, molto spesso, si trovano a dover affrontare cavilli e incombenze amministrative ingiustificabili a fronte della condizione di salute, e che comporta un inutile adempimento ripetitivo anche per il medico curante.

Con il nuovo disegno di legge, il sistema sanitario introduce un cambiamento importante in caso di cure continuative: la ricetta è valida fino a dodici mesi per le terapie croniche.

durata ricette malattie croniche

Come funziona la nuova ricetta continuativa

Il meccanismo messo a punto dal Decreto Semplificazioni è semplice: il medico di famiglia, in base alla patologia dei suoi pazienti cronici, dopo aver valutato lo stato di salute e la periodicità del cambio di cure, può rilasciare una ricetta, contenente il tipo di farmaco e la posologia.

Il paziente, con questa ricetta, mensilmente o periodicamente in base alla sua malattia cronica, potrà recarsi in farmacia per acquistare il medicinale prescritto, senza doversi recare dal medico per la sola prescrizione.

Si tratta di una nuova modalità che non significa meno controlli, poiché sia il medico sia il farmacista devono effettuare un attento monitoraggio, ma solo uno snellimento importante della procedura fino a ora prevista, con un bel taglio delle inutili incombenze.

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Quali sono le malattie croniche previste per la ricetta annuale 

Come rilevato, la nuova ricetta medica, con validità fino ad un anno, è prescrivibile solo per alcune tipologie di malattie croniche, maggiormente diffuse e che possono essere facilmente gestite con controlli meno cadenzati.

Le patologie per le quali il medico di base può prescrivere una ricetta annuale sono:

  • ipertensione arteriosa;
  • diabete mellito di tipo 1 e 2;
  • cardiopatie croniche e insufficienza cardiaca;
  • BPCO e asma persistente;
  • dislipidemie;
  • patologie tiroidee come l’ipotiroidismo;
  • artrite reumatoide, lupus e altre malattie reumatologiche;
  • epilessia stabilizzata;
  • disturbi psichiatrici cronici;
  • morbo di Parkinson e demenze nelle fasi iniziali;
  • osteoporosi severa;
  • insufficienze renali ed epatiche croniche;
  • terapie anticoagulanti e antiaggreganti a lungo termine.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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