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La riforma della filiazione

Dall'equiparazione di tutti i figli alla responsabilità genitoriale, fino alle regole per l'affidamento: ecco quali sono state tutte le conseguenze della riforma dell'affiliazione.

riforma della filiazione

Con il decreto legislativo n. 154 del 2013 si sono apportate importanti modifiche alla disciplina inerente lo stato di figlio.

Si è, in particolare, equiparato dal punto di vista giuridico ciascun figlio, sia esso nato all’interno o fuori dal matrimonio, ovvero adottivo. Non si distingue più, pertanto, tra figlio legittimo, naturale, legittimato o adottivo; tutti ricevono la medesima tutela giuridica.

Per realizzare tale equiparazione, in primo luogo, si è in parte ridefinito il concetto di parentela, modificando l’art. 74 c.c. In base a tale norma sono parenti tutti coloro che discendono dal medesimo stipite, indipendentemente dal fatto che essi siano nati fuori o nel corso del matrimonio. A conferma di ciò, l’art. 258, comma 1, c.c. afferma che il riconoscimento del figlio naturale ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore che lo ha effettuato.

L’art. 315 c.c., poi, ribadisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Conseguenze della riforma della filiazione

Tali modifiche hanno, come è chiaro, importanti ripercussioni nell’ambito del diritto successorio ed, in particolare, con riguardo all’istituto della rappresentazione e della successione legittima, nella quale assumono rilevanza anche i parenti fino al sesto grado.

L’equiparazione tra le varie categorie di figli si realizza, peraltro, attraverso l’eliminazione della c.d. facoltà di commutazione dei figli legittimi, in virtù della quale questi ultimi potevano liquidare in denaro la quota dei figli naturali, escludendoli dalla comunione ereditaria.

Altra modifica rilevante nel segno di una totale equiparazione tra i figli è l’eliminazione della irriconoscibilità dei figli incestuosi. In precedenza, infatti, questi potevano essere riconosciuti solo da genitori che, al momento del concepimento, ignoravano il legame di parentela tra loro sussistente o nel caso fosse dichiarato nullo il matrimonio dal quale derivava l’affinità.

Ad oggi, invece, come previsto dall’art. 251 c.c., il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. 

A tale equiparazione corrisponde, d’altra parte, una modifica delle azioni inerenti allo stato filiationis. Viene introdotto, in particolare, un termine di prescrizione quinquennale per l’azione di disconoscimento della paternità, decorrente dalla nascita del figlio e decorso il quale l’azione non può più essere esercitata; il termine, tuttavia, non vale per il figlio.

Nello stesso tempo, è stato riconosciuto il diritto di provare la diversa paternità con ogni mezzo, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, la quale considerava la limitazione alla prova come contraria al diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto. Ne deriva che non è più necessario dimostrare prima l’adulterio al fine di utilizzare le prove biologiche, potendo le stesse essere prese in considerazione anche in mancanza di una prova in tal senso.

È stata modificata anche l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: in particolare, anche in questo caso è stato previsto un termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dall’annotazione del riconoscimento, decorso il quale l’impugnazione non può più essere presentata.

Anche in questo caso, tuttavia, il termine di prescrizione non si applica nei riguardi del figlio. È stato introdotto, inoltre, un termine di decadenza per l’autore del riconoscimento, il quale non può impugnare l’atto per difetto di veridicità decorso un anno dalla effettuazione.

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La prova delle filiazione non è stata adeguata

Alle modifiche descritte, però, non corrisponde un adeguamento delle norme in tema di prova della filiazione; le norme disciplinanti la prova della filiazione legittima sono state  infatti estese anche alla filiazione naturale.

Con riguardo alla prova della filiazione, tuttavia, occorre ancora distinguere tra filiazione legittima e filiazione naturale.

La filiazione legittima, infatti, si prova attraverso l’atto di nascita, dal quale risulta la nascita o comunque il concepimento del figlio durante il matrimonio. In virtù della presunzione di paternità, il figlio nato o concepito durante il matrimonio si presume figlio del marito della madre. Si considera concepito durante il matrimonio il figlio che nasce entro trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

In mancanza dell’atto di nascita, soccorre il possesso di stato, ossia il possesso della qualità di figlio. Il legislatore individua così una serie di circostanze di fatto le quali devono sussistere al fine di ritenere provato lo stato di figlio.

Per la filiazione naturale, invece, l’atto di nascita non sarebbe sufficiente a dimostrare lo status filiationis, essendo idoneo solo ad attestare l’avvenuta nascita. Per la sussistenza di un rapporto di filiazione naturale, infatti, è comunque sempre necessario il riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori, che può avvenire al momento della nascita o successivamente e, come tale, va inserito nell’atto di nascita; solo attraverso il riconoscimento, infatti, si costituisce il rapporto di filiazione.

La prova della filiazione naturale, pertanto, si consegue solo attraverso l’atto di nascita nel quale sia contenuto il predetto riconoscimento. In mancanza dell’atto di nascita, come detto, la filiazione può essere provata con il possesso di stato, ossia con il possesso dello stato di figlio.

Con riguardo alla filiazione naturale, dunque, il possesso di stato non può supplire alla mancanza del riconoscimento. Di conseguenza, la filiazione naturale può essere provata con il possesso di stato solo nell’ipotesi in cui l’atto di nascita, contenente il riconoscimento, sia andato smarrito o distrutto.

Responsabilità genitoriale

Le modifiche apportate hanno, poi, interessato un intero titolo (il IX) del libro I del codice, dedicato alle persone e alla famiglia.

La c.d. ‘’potestà genitoriale’’ è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale: ai sensi dell’art. 316 c.c., infatti, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accodo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di riconoscimento, la responsabilità genitoriale spetta al genitore che ha effettuato il riconoscimento. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Dall’art. 316 c.c. è stato, inoltre, eliminato qualsiasi riferimento alla antica patria potestà: dalla norma è stato infatti escluso il terzo comma, secondo il quale in caso di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre poteva adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Ai sensi dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento, il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica; l’opposizione è regolata dalle norme sull’opposizione al decreto ingiuntivo.

In ogni caso, le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

riforma della filiazione

L’art. 317 bis c.c. riconosce un importante diritto agli ascendenti: questi, infatti, hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

A seguito della riforma, inoltre, si è introdotto un nuovo capo (il secondo) al titolo IX del libro I, volto a disciplinare l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Come previsto dall’art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Affidamento dei figli

Ai sensi dell’art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussista la condizione poc’anzi indicata.

Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma la responsabilità per lite aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore i cui figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

I genitori possono comunque in ogni tempo chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 337 quinquies c.c.).

L’assegnazione della casa familiare, intesa come tale quella che ha costituito la residenza della famiglia, avviene tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, Di tale assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra minori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ai sensi dell’art. 2643 c.c. (art. 337 sexies, comma 1, c.c.).

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno, eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto (art. 337 sexies, comma 2, c.c.).

Le medesime disposizioni previste per i figli minori si applicano anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 337 septies, comma 2, c.c.).

Per gli altri figli maggiorenni, invece, il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto (art. 337 septies, comma 1, c.c.).

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Riccardo Cuccatto
Avvocato civilista
Avvocato esperto in diritto civile, penale e amministrativo, nonché autore di diverse pubblicazioni in materia giuridica e membro di un’associazione a tutela dei consumatori.
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