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Tribunale ordinario: cos’è e quali sono le sue funzioni

Cos'è il tribunale ordinario, quando vi si ricorre, quali sono le sue funzioni, com'è strutturato e i dettagli relativi alla differenza con il Tribunale dei Minori.

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  • Il Tribunale ordinario è il giudice di primo grado, sia in materia civile sia penale, nell’ambito del quale operano sia giudici sia pubblici ministeri.
  • Il Giudice del Tribunale ordinario deve essere dotato di alcune caratteristiche, in particolare indipendenza, imparzialità e terzietà nell’esercizio della funzione.
  • L’ordinamento giudiziario organizza poi gli uffici in base a principi costituzionali, quali buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.

Capita spesso di leggere, sui documenti della pubblica amministrazione, la scritta “tribunale ordinario”. Un primo dubbio lecito che può sorgere consiste nel chiedersi se esista una differenza tra tribunale e tribunale ordinario, domanda alla quale uno studente di giurisprudenza sarebbe in grado di rispondere facilmente in quanto si tratta di una delle prime nozioni relative al linguaggio giuridico che apprende. 

In questo articolo ti spiegheremo come è organizzata la giustizia ordinaria, la differenza tra Tribunale ordinario e giudice di pace, oltre che ogni altro elemento che ti può essere utile per ricostruire il funzionamento della giustizia italiana.

Provvederemo, poi, a fare chiarezza sull’argomento, mettendo anche in evidenza la differenza con un altro tipo di tribunale, ovvero quello per i minori

Cosa si intende per tribunale ordinario

Nell’ordinamento giuridico italiano, il termine tribunale ordinario indica l’organo giurisdizionale che è competente, in primo grado, per le cause di tipo civile e penale

Com’è noto, le prime hanno a che vedere con le questioni di diritto privato che possono, per esempio, riguardare: 

Le cause di tipo penale, invece, hanno la funzione di punire chi ha commesso un delitto con pene di diverso genere a seconda della gravità del reato. La giustizia penale, come quella civile, può essere in primo grado amministrata sia dal Tribunale ordinario sia dal Giudice di pace. Nei seguenti paragrafi ti spiegheremo come è ripartita la competenza tra i due organi.

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Tribunale ordinario: la capacità dell’organo giudiziario

Uno dei concetti fondamentali che intendiamo spiegarti rispetto alla funzione del tribunale ordinario è la capacità dell’organo giudiziario. Da un punto di vista di capacità in astratto, è necessaria l’attribuzione della qualifica all’organo e il conseguente inserimento in servizio nell’ufficio giudiziario.

Sono invece relativi alla capacità in concreto:

  • le situazioni di incompatibilità;
  • le situazioni di incompatibilità;
  • l’astensione e la ricusazione.

L’art. 33 c.p.p. prevede espressamente che le condizioni di capacità in astratto del giudice e il numero dei giudici per costituire ciascun collegio siano individuati dalla legge stessa.

Non si riferiscono, invece, alla capacità del giudice le norme sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi, le assegnazioni alle sezioni, le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

Il mancato rispetto delle disposizioni sulle condizioni di capacità del giudice e sul numero dei giudici necessario per costituire il collegio comporta una nullità assoluta dell’atto, non sanabile in alcun modo. La nullità è anche rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

In questo caso, il difetto di capacità si intende come mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione o il difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio delle stesse funzioni in un procedimento.

Per approfondire l’argomento leggi anche: Denuncia e querela: che differenza c’è?

Giudice ordinario: requisiti

La Costituzione, all’art. 104, prevede altri tre requisiti del giudice, anche quello del Tribunale ordinario, cioè indipendenza, terzietà e imparzialità.

Il giudice, per svolgere la sue funzioni, deve essere autonomo ed indipendente dagli altri poteri dello Stato, in particolare, dal Governo, per non subirne gli influssi e l’indirizzo politico.

Il principio di indipendenza dell’organo giudiziario si traduce:

  • rispetto al potere legislativo, nell’impossibilità del Parlamento di dare indirizzi rispetto all’attività decisionale del giudice;
  • rispetto al potere esecutivo, con l’istituzione di un organo di autogoverno, come il Consiglio superiore della magistratura, al quale sono attribuite le decisioni sulle assunzioni, i trasferimenti, le assegnazioni ad altre sedi e funzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari ai magistrati.

L’indipendenza deve essere garantita anche all’interno dell’ambito giudiziario, distinguendo i giudici per funzioni e attività. Si afferma poi l’uguaglianza formale dei giudici e l’esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico tra gli stessi.

L’indipendenza dell’ordine giudiziario è rafforzata dalla garanzia dell’inamovibilità. Con ciò si intende che il magistrato non può essere estromesso dall’ordine giudiziario, o privato da funzioni, salvo sia diversamente disposto dalla legge. La garanzia opera rispetto alla sede nella quale il magistrato esercita la funzione. Non può essere neanche trasferito senza il suo consento.

Per quanto riguarda la terzietà e l’imparzialità, esse riguardano il profilo interno. Ogni processo deve essere svolto in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, come affermato dall’art. 111 Cost.

La terzietà presuppone che l’ufficio sia organizzato in modo tale da garantire l’assoggettamento del giudice esclusivamente alla legge, mentre l’imparzialità riguarda la funzione di giudice nel processo.

Approfondisci l’argomento leggendo anche: Qual è la differenza tra giudice e magistrato?

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Tribunale ordinario: la funzione giurisdizionale

Il tribunale ordinario è uno dei gradi dell’amministrazione della giustizia. Come è organizzata quest’ultima? Il potere giudiziario è esercitato dal giudice e dal pubblico ministero, che sono membri della magistratura italiana, mentre per quanto riguarda la gestione e la funzione amministrativa, queste sono svolte dal Ministero della Giustizia.

La funzione giurisdizionale si articola in:

  • giurisdizione ordinaria civile e penale, esercitata da Giudice di Pace, Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Tribunale di sorveglianza, Corte d’Appello e Corte di Cassazione;
  • giurisdizione amministrativa, esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato;
  • giurisdizione contabile, esercitata dalla Corte dei conti. L’ufficio del procuratore generale è costituito presso la stessa Corte;
  • giurisdizione militare, esercitata dai tribunali militari, dalla corte militare d’appello, dal tribunale militare di sorveglianza, dalle procure militari presso i tribunali militari, dalle procure generali militari presso la Corte militare di appello e dalla procura generale militare presso la Corte di Cassazione;
  • giurisdizione tributaria, esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali.

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Gerarchia degli organi giudiziari

Di seguito una tabella riepilogativa della gerarchia degli organi giudiziari:

Giurisdizione civileGiurisdizione penaleGiurisdizione dei minoriGiurisdizione di sorveglianza
I gradoGiudice di paceGiudice di paceTribunale per i minoriUfficio di sorveglianza/Tribunale di sorveglianza
II gradoTribunaleTribunaleSezioni specializzate presso la corte d’appelloTribunale di sorveglianza
Corte d’appelloCorte d’appello
Violazione di leggeCorte di Cassazione (Corte suprema)Corte di Cassazione (Corte suprema)Corte di Cassazione (Corte suprema)Corte di Cassazione (Corte suprema)

La struttura del tribunale ordinario

Quando si utilizza il termine “tribunale ordinario” si può indicare sia il giudice sia il collegio che dovrà pronunciarsi su una certa questione, ma anche l’ufficio. 

Il tribunale ordinario potrà essere composto:

  • da un solo magistrato, che deciderà in composizione monocratica;
  • da giudici diversi, ovvero dal presidente e da altri magistrati che decideranno in composizione collegiale. 

C’è differenza tra tribunale e tribunale ordinario?

Nella pratica, tribunale e tribunale ordinario sono due termini intercambiabili in quanto si riferiscono, entrambi, all’organo di giustizia presente nel nostro sistema giuridico. Utilizzare tribunale ordinario al posto di tribunale, e viceversa, non rappresenta pertanto un errore. 

Utilizzare il termine tribunale ordinario permette, tuttavia, di identificare una competenza, anche se quest’ultima rimane comunque generica in quanto non viene indicata la giurisdizione, che può essere (come anticipato) civile o penale. 

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L’organizzazione degli uffici giudiziari

La disciplina dell’organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari è contenuta nel Regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12.

La normativa in questione è ispirata a principi della costituzione, quali:

  • imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, come previsti all’art. 97 Cost.;
  • principio di indipendenza e di precostituzione per legge del giudice, di cui all’art. 25 Cost.

Altro principio che opera nell’ambito dell’ordinamento giudiziario è quello della doppia dirigenza, previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1196. Questo principio presuppone che l’attività di sorveglianza dei magistrati è attribuita agli uffici del personale amministrativo, che svolgono anche funzioni dirigenziali. Inoltre, è stata introdotta anche la figura del dirigente amministrativo, il quale svolge il compito di dirigere e gestire le risorse umane e finanziarie.

Più di recente, è stata distinta la funzione del dirigente amministrativo da quella del magistrato capo dell’ufficio giudiziario. Quest’ultimo, ha la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, soprattutto nei rapporti esterni con gli enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari. Le attività di mobilità temporanea e la supplenza sono regolati, invece, con circolare del Ministero della giustizia.

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tribunale ordinario organizzazione

L’organizzazione interna degli uffici

L’organizzazione dei singoli uffici è, invece, demandata ad atti interni. Questi possono regolare:

  • l’eventuale ripartizione in sezioni dell’ufficio;
  • la destinazione dei magistrati e dei presidenti alle singole sezioni;
  • la designazione dei magistrati con funzione direttiva in un tribunale ordinario dove non sono previsti posti di presidente di sezione;
  • la formazione dei collegi giudicanti;
  • la reperibilità diurna e notturna dei magistrati;
  • i criteri per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli giudici e collegi.

Tribunale ordinario e Giudice di Pace

Nell’ambito della giurisdizione ordinaria, gli organi di primo grado sono il Tribunale ordinario e il Giudice di Pace. Che differenza c’è tra questi due organi?

Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario. Esso si differenzia dal magistrato ordinario perché è un magistrato onorario, cioè ha partecipato a una selezione per titoli e non con prova scritta e prova orale, e svolge la funzione giudiziaria a titolo temporaneo.

A questo proposito, ti consigliamo di approfondire leggendo: Che differenza c’è tra il giudice e il giudice di pace

tribunale ordinario e giudice di pace differenze

Quando interviene il Giudice di Pace?

In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura e alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000;
  • le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti, se la controversia ha un valore non superiore a 20.000;
  • per cause civili di valore fino € 1.100, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia;
  • il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali, ecc.).

In materia penale, invece, il Giudice di Pace ha competenza solo per alcuni reati di lieve entità, in genere, procedibili a querela della persona offesa.

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Differenza tra tribunale ordinario e minorile

La legge n. 219/2012 ha modificato l’articolo 38 disp. att. cc., affidando al tribunale minorile la competenza in merito a:

  • la decadenza della responsabilità genitoriale;
  • la reintegrazione della responsabilità genitoriale;
  • la condotta pregiudizievole ai figli;
  • la rimozione dall’amministrazione;
  • la riammissione nell’esercizio dell’amministrazione.

Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti relativi alla procedure di separazione o divorzio, o alle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale. 

Leggi anche: Il Tribunale per i Minorenni: cosa fa e come funziona

Tribunale ordinario – Domande frequenti

Cos’è il tribunale ordinario?

Il termine tribunale ordinario indica l’organo giurisdizionale che è competente, in primo grado, per la cause di tipo civile e penale

Che differenza c’è tra tribunale ordinario e il giudice di pace?

Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario temporaneo. Esso si differenzia dal magistrato ordinario, perché è un magistrato onorario, cioè ha partecipato a una selezione per titoli e non con prova scritta e prova orale.

Quali sono i principi che regolano il Tribunale ordinario?

Il tribunale ordinario, come tutti gli organi giudiziari, è regolato in base ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e precostituzione per legge del giudice.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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