Che succede se il testimone citato non compare all’udienza?
Quando il testimone non si presenta in udienza, cosa rischia? Sono previste delle sanzioni? Quando il giudice decide di applicarle? Scopri quello che c'è da sapere nella guida di deQuo.
- Il testimone è colui che è chiamato in udienza a rendere informazioni di cui è entrato direttamente o anche indirettamente a conoscenza.
- Il testimone diventa tale nel momento in cui è chiamato in giudizio. Ha l’obbligo di dichiarare il vero e può astenersi solo in casi determinati.
- Il testimone che non si presenta in giudizio può incorrere in sanzioni di varia natura o essere costretto a presenziare.
Partendo da una domanda di un lettore, esaminiamo cosa succede quando un testimone non si presenta in udienza. A tal proposito, ricordiamo che è un dovere per il soggetto citato in giudizio di comparire e rendere testimonianza.
Invero, il soggetto che non si presenta potrebbe anche incorrere in sanzioni o comunque essere coartato nella sua volontà.
La testimonianza, specie in sede penale, è un momento fondamentale del giudizio. Essa costituisce la c.d. prova regina, a differenza di quanto si pensi. Infatti, le molte serie televisive a volte travisano le effettive regole in tema di processo penale, inducendo a credere cose che in realtà non sono. Se si parla di prova regina, spesso, si pensa alla prova mediante DNA. In Italia, in realtà si accoglie ancora un concetto un po’ tradizionale di processo, improntato soprattutto al principio dell’oralità.
Quindi, ad oggi, ancora è possibile considerare la prova per testimoni il principale strumento per accertare la verità. Infatti, esistono strumenti anche per indurre il soggetto a dichiarare il vero, primo tra tutti la sanzione penale.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo cosa succede e in quali sanzioni si incorre ove non si ottemperi all’ordine del giudice o all’invito di parte a presentarsi in udienza per rendere testimonianza. Specificheremo, inoltre, quando invece il soggetto del teste è giustificato e ha diritto a non presentarsi.
Domanda
Buondi. Risiedo all’estero e mi hanno citato quale testimone in un processo in Italia per un tizio che ha fatto violazione Art. 4 e art. 10 D.L. n.° 74/2000. Non posso presentarmi. Quali conseguenze per me? Grazie
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Risposta
Se il testimone è stata regolarmente citato a comparire ad un’udienza ma non si presenta, il giudice ha due alternative: rinviare la causa ad un’altra udienza e, quindi, ordinare una nuova citazione del teste, oppure può disporre l’accompagnamento coattivo a mezzo delle forze dell’ordine. In tali casi il giudice può anche disporre l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 1000 euro.
Cordiali Saluti
Chi è il testimone?
Il testimone è un soggetto che deve presentarsi in udienza al fine di rendere informazioni su vicende di cui ha notizia. In genere, si ritiene che la qualità di testimone viene assunta nel momento in cui si viene chiamati in giudizio. Fino a quel momento, invece, il soggetto in questione è una persona informata sui fatti.
Il testimone è, di norma, colui che ha assistito direttamente ai fatti. La testimonianza è, quindi, la prova principale soprattutto in un processo penale. Tuttavia, non di rado, è possibile chiamare a testimoniare anche un teste indiretto, cioè colui che ha ricevuto da altri informazioni. Tuttavia, in questo caso il codice penale, in particolare, prevede diverse regole rispetto a quelle espressamente previste per il testimone diretto.
In primo luogo, la sua testimonianza può essere utilizzata nel processo penale solo ove il testimone diretto indichi la fonte principale delle informazioni. In questo caso, poi, il giudice procede ad una doppia valutazione di attendibilità, sia rispetto al testimone indiretto che alla fonte principale.
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Obblighi e diritti del testimone
Il testimone è obbligato, innanzitutto, a dichiarare il vero, cioè il soggetto è tenuto a rendere dichiarazioni veritiere. Laddove il teste, invece, non ottemperi a questo dovere, può incorrere in responsabilità penale. Infatti, l’art. 372 c.p. prevede il delitto di falsa testimonianza in capo a chi viola l’obbligo di dire la verità e, in tal modo, ostacola il corso della giustizia.
Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore prevede un’attenuazione di tale obbligo di dire la verità, in specie in capo ai prossimi congiunti, si prevede il diritto di non rispondere. Il teste deve essere preliminarmente informato di tale diritto. Inoltre, se lo stesso soggetto rende dichiarazioni false per evitare un nocumento grave a sé o un prossimo congiunto, può avvalersi di una causa di esclusione della punibilità, prevista dall’art. 384 c.p., specificamente per coloro che hanno reso falsa testimonianza per evitare un pregiudizio grave.
Anche rendere la testimonianza è obbligatorio. Colui che è stato citato come testimone è costretto a recarsi in tribunale e ad adempiere a predetto onere al fine di prevenire eventuali conseguenze pregiudizievoli. In specie, se il soggetto non si presenta, può essere tenuto:
- a pagare un’ammenda che può raggiungere anche i mille euro;
- a subire l’accompagnamento coattivo. Dunque, in tal caso, il giudice dispone che il teste sia prelevato direttamente dalle forze dell’ordine e condotto, volente o nolente, in tribunale.
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Cosa succede se il teste non si presenta in tribunale?
Non presentarsi in udienza, dunque, può essere molto problematico. Tuttavia, la legge prevede comunque la possibilità di non presentarsi quando vi sono delle cause di giustificazioni per la sua assenza. Bisogna però sottolineare che se il soggetto non si presenta indicando una motivazione, alla successiva udienza sarà obbligato a presentarsi.
Quindi, il teste è in grado di non presentarsi quando hanno un legittimo impedimento, in questo modo non è tenuto a pagare l’ammenda e non è soggetto all’accompagnamento coattivo.
Il principale motivo per cui il teste può decidere di non presenziare è legato alla salute. Quindi, il teste può non comparire in udienza se comunica alla cancelleria del tribunale un certificato medico che attesti l’assoluta impossibilità a poter raggiungere, in data specifica, la sede del tribunale.
Ad esempio, costituisce impedimento l’ipotesi in cui il soggetto sia in dialisi e debba necessariamente recarsi in ospedale per il trattamento proprio il giorno dell’udienza. Altrettanto vale per chi deve sottoporsi alla chemioterapia, o al quale non è consentito uscire di casa, oppure è ricoverato in ospedale e non può lasciare l’istituto di cura.
Non costituiscono una valida ipotesi di impedimento, invece, i motivi lavorativi. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l’assenza del dipendente citato a comparire in udienza. Tale regola comune subisce eccezioni se il teste è tenuto ad una trasferta lavorativa, che può precludere la sua presenza in udienza. Dunque, il testimone citato per una data udienza, se si trova all’estero o fuori sede, può eventualmente mandare una giustificazione circa l’impossibilità a presenziare.
Quando la malattia non giustifica?
Non sempre la malattia giustifica la mancata comparizione del testimone. Sul punto, invero, vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente prevede che la malattia giustifichi la mancata comparizione solo quando il teste sia impossibilità a deambulare autonomamente, quindi, ha bisogno di un supporto. Inoltre, è necessario che la malattia sia certificata. Dunque, il semplice stato influenzale non è sufficiente ad escludere la comparizione in giudizio.
Tuttavia, anche se l’orientamento è rigoroso, nella maggior parte dei casi, i giudici sono abbastanza clementi. Infatti, spesso, tendono a giustificare anche a fronte di malattie non invalidanti.
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Cosa succede se il testimone non si presenta in udienza?
Se il testimone non si presenta in udienza, senza una giustificazione, si aprono più scenari. In primo luogo, il giudice deve verificare se è stato correttamente citato, presso l’ultimo indirizzo di residenza noto. Laddove non sia andata a buon fine la notificazione, il giudice dispone la nuova notifica, o all’avvocato o eventualmente anche al pubblico ministero, se si tratta di un teste presentato dalla Procura.
Se non si procede a tale adempimento, il teste non può essere considerato assente.
Se invece il teste risulta regolarmente citato e, tuttavia, non è ugualmente comparso senza giustificato motivo il giudice può:
- ordinare una nuova intimazione, in questo caso il giudice rinvia l’udienza e fissa una nuova data, procedendo ad un nuova notifica al teste;
- dispone l’accompagnamento coattivo, mediante presa in carico da parte dei Carabinieri, all’udienza stessa o ad altra successiva.
In ogni caso, il giudice può comunque disporre il pagamento di un’ammenda da 100 a 1.000 euro.
La legge impone che i provvedimenti in questione siano disposti dopo che sia trascorsa un’ora dall’orario fissato per l’udienza e il teste non si sia presentato.
Il giudice, comunque, non è obbligato ad adottare provvedimenti sanzionatori. Infatti, spesso accade che siano rinviate le udienze, con intimazione, ma senza che sia disposto l’accompagnamento coattivo o l’ammenda.
Testimone – Domande frequenti
Il testimone è colui che è chiamato a rendere una testimonianza in udienza, cioè a rendere dichiarazioni su fatti di cui è entrato direttamente a conoscenza, perché ha assistito ad un evento, o ha conosciuto in via indiretta.
Se il testimone non si presenta in udienza, il giudice può procedere all’intimazione o all’accompagnamento coattivo e disporre il pagamento di un’ammenda, compresa tra i 100 e i 1000 euro.
Il testimone può non presentarsi quando ha una giusta causa che legittima la sua mancata presenza, in genere, per motivi di salute. Deve, tuttavia, comunicare la causa di giustificazione alla cancelleria del Tribunale.
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