Creare profili falsi sui social è reato?

Il reato di violenza sessuale rientra fra i delitti contro la libertà sessuale, che fanno parte, a loro volta, della categoria dei reati contro la libertà individuale.
Viene disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice penale.
In questa guida analizzeremo qual è la pena prevista dalla legge, quali sono le aggravanti, in quanto tempo si prescrive il reato e qual è la sua procedibilità.
Il reato di violenza sessuale, o strupro, viene disciplinato dall’articolo 609-bis del Codice penale, nel quale si legge che:
“1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
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Le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale sono disciplinate dall’articolo 609 ter del Codice penale nel quale viene stabilito che:
“La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
La violenza sessuale rientra tra i reati comuni, in quanto il soggetto passivo può essere qualsiasi persona. Lo stesso vale anche nel caso del soggetto passivo, che può essere, in modo indistinto, sia un uomo, sia una donna.
La violenza sessuale è un delitto a forma vincolata poiché si configura esclusivamente nei caso in cui vengano compiuti atti sessuali contrari alla volontà di chi li subisce.
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La violenza sessuale può essere praticata:
L’articolo 609 septies c.p. prevede che i delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter siano punibili a querela della persona offesa: il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi e la querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio nei casi seguenti:
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L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico poiché è sufficiente la volontà del colpevole a compiere l’atto illecito a prescindere da quelle che siano le sue motivazioni. Quello che bisognerà verificare, dunque, è la presenza della coscienza di provocare una lesione alla libertà sessuale della vittima.
La violenza sessuale è un reato di mera condotta poiché si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l’atto sessuale. Viene considerato configurabile anche il tentativo di violenza sessuale.
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Tra i reati sessuali previsti dal Codice penale italiano ci sono la violenza sessuale, gli atti osceni, lo sfruttamento della prostituzione, la prostituzione minorile, la pedofilia, la pedopornografia.
I reati da codice rosso puniti in Italia sono la violenza sessuale, lo stalking o atti persecutori e la violenza domestica.