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Caso Bartolozzi: cosa rischia chi mente al pubblico ministero

Giusi Bartolozzi è finita nel registro degli indagati per aver mentito al PM durante il caso Almasri. Ma cosa prevede esattamente l'art. 371-bis del Codice penale e cosa rischia chiunque si trovi in quella situazione? Vediamolo.

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Redazione deQuo
25 Marzo 2026
caso bartolozzi
  • Il caso Bartolozzi ricorda a tutti – non solo ai funzionari pubblici – che l’obbligo di dire la verità davanti al pubblico ministero non è una formalità.
  • Mentire, omettere o minimizzare nel corso di un’audizione investigativa non è una strategia difensiva: è un reato autonomo, che può costare fino a quattro anni di reclusione.
  • Giusi Bartolozzi è indagata per il reato di False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.

Mentire al pubblico ministero durante un’indagine è un reato. Non è una questione di opportunità o di buona fede: chiunque venga convocato dal PM per rendere informazioni ha l’obbligo preciso di dire la verità. Il caso di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, finita nel registro degli indagati per il caso Almasri, è l’occasione giusta per capire di cosa si tratta e cosa rischia davvero chi si trova in quella situazione

Se vieni convocato dal PM come persona informata sui fatti, hai il diritto di essere assistito da un avvocato – ed è sempre consigliabile esercitarlo. Il difensore può aiutarti a capire cosa sei obbligato a dire, cosa puoi tacere legittimamente e dove si trovano i confini tra riservatezza e menzogna penalmente rilevante.

Cosa è successo: il caso Bartolozzi in breve

Giusi Bartolozzi, magistrata ed ex capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di false informazioni al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 371-bis del Codice penale. Il reato le viene contestato in relazione alle dichiarazioni rese al tribunale dei ministri in merito al caso Almasri – il cittadino libico arrestato in Italia e poi rilasciato e rimpatriato nel gennaio 2025, nonostante fosse ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra.

Secondo i giudici che hanno valutato le sue dichiarazioni, il racconto fornito da Bartolozzi sarebbe stato «sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace». Un giudizio così netto da rendere, nelle parole degli stessi magistrati, l’iscrizione nel registro degli indagati pressoché obbligata.

Il caso ha una particolarità rilevante dal punto di vista giuridico: Bartolozzi non è indagata per quello che ha fatto nei giorni in cui Almasri venne arrestato e rimpatriato, ma per come ha raccontato quei fatti agli inquirenti. Si tratta quindi di un reato autonomo, che si aggiunge – e non si sovrappone – alla vicenda principale.

LEGGI ANCHE Una persona inferma di mente può testimoniare?

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Cos’è il reato di false informazioni al pubblico ministero

L’art. 371-bis del Codice penale punisce chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, renda dichiarazioni false oppure taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni.

La norma è stata introdotta nel 1992 per colmare un vuoto legislativo preciso: fino ad allora, chi mentiva davanti al PM durante le indagini non rischiava nulla di specifico. Il reato è del tutto analogo alla falsa testimonianza prevista dall’art. 372 c.p., con la differenza che quest’ultima si applica nella fase dibattimentale – cioè durante il processo vero e proprio – mentre l’art. 371-bis si applica nella fase delle indagini preliminari.

Ciò che conta non è la difformità tra le dichiarazioni rese e la realtà oggettiva dei fatti, ma la difformità tra quello che la persona dichiara e quello che effettivamente conosce. Si tratta quindi di un cosiddetto falso soggettivo: si è responsabili non perché si è detto qualcosa di falso in assoluto, ma perché si è detto qualcosa di diverso da quello che si sapeva.

Chi può commettere questo reato

Il reato può essere commesso da chiunque venga convocato dal pubblico ministero per rendere informazioni nel corso di un procedimento penale: non solo imputati o indagati, ma anche testimoni, persone informate sui fatti, funzionari, dirigenti pubblici. È sufficiente essere stati convocati dal PM e aver reso dichiarazioni non veritiere o incomplete.

C’è però un limite importante: il reato non si configura se le false dichiarazioni vengono rese alla polizia giudiziaria, anche quando questa agisce su delega del pubblico ministero. Soggetto attivo del reato è solo chi sia stato richiesto direttamente dal PM di fornire informazioni. Una distinzione tecnica che in pratica può fare la differenza.

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per cosa è indagata giusi bartolozzi

Si può rimediare? La ritrattazione

La legge prevede una via d’uscita per chi si rende conto di aver mentito: la ritrattazione, cioè la possibilità di tornare sulle proprie dichiarazioni e correggerle prima che sia troppo tardi. Il procedimento penale per false informazioni al PM, salvo il caso di rifiuto di rispondere – per il quale la procedibilità è immediata – resta sospeso fino a quando nel procedimento principale non viene pronunciata una sentenza di primo grado o il procedimento viene definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Questa sospensione è pensata proprio per dare alla persona la possibilità di ritrattare, correggere o integrare le proprie dichiarazioni senza subire immediatamente le conseguenze penali.

Il nodo politico-giuridico: è un reato ministeriale?

Nel caso Bartolozzi si è aperto un ulteriore fronte di discussione, tipico delle vicende che coinvolgono funzionari pubblici di alto rango: il reato contestatole rientra tra i reati ministeriali? La risposta, secondo la Procura di Roma, è no. Bartolozzi non è indagata per qualcosa che ha fatto nell’esercizio delle sue funzioni di Governo nei giorni della vicenda Almasri, ma per come ha descritto quei fatti agli inquirenti in un momento successivo.

Si tratta quindi di un reato comune, che non richiede le procedure speciali previste dalla Legge Costituzionale n. 1/1989 per i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.

Questo aspetto è tutt’altro che secondario: se si trattasse di reato ministeriale, la competenza spetterebbe al tribunale dei ministri e sarebbe necessaria l’autorizzazione parlamentare a procedere. Trattandosi invece di reato comune, la Procura ordinaria può procedere autonomamente.

Per approfondire il tema dei processi ai politici italiani, leggi anche il nostro articolo sul Caso Santanchè: falso in bilancio, truffa all’INPS e bancarotta

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