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Cosa succede se muore il contraente di una polizza vita?

Per proteggere i propri familiari in caso di morte è possibile stipulare una polizza vita che preveda l’erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario nell’ipotesi che l’assicurato venga a mancare. Vediamo come funziona

morte contraente polizza vita
  • La somma assicurata di una polizza vita non entra automaticamente nell’eredità.
  • Gli eredi in quanto tali non diventano beneficiari poiché il diritto a percepire la somma assicurata nasce esclusivamente dal contratto.
  • La designazione dei beneficiari dopo la morte del contraente non può più essere modificata, né dagli eredi né dalla compagnia di assicurazioni.

La morte del contraente di una polizza vita è un evento che può suscitare molte domande: chi deve pagare i premi, cosa succede in caso di morte dell’assicurato e quali sono i diritti dei beneficiari indicati. Non sempre, infatti, il contraente coincide con l’assicurato o con il beneficiario, e questa distinzione incide profondamente sugli effetti del contratto. È bene pertanto conoscere il ruolo svolto da ciascuno di questi soggetti.

In questo articolo esamineremo come funziona una polizza vita, quali sono i diritti delle diverse parti coinvolte nonché gli scenari più comuni che possono presentarsi.

Che cos’è una polizza vita

Una polizza vita è un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni con il quale, al verificarsi di un evento connesso alla vita umana, viene erogata al beneficiario una somma di denaro. Il contraente è colui che è obbligato al pagamento di un premio, che può essere versato in un’unica soluzione oppure con una certa cadenza stabilita contrattualmente. In cambio del premio la compagnia di assicurazione deve eseguire il pagamento di una somma di denaro, sotto forma di capitale o di rendita.

La situazione più tipica che qui esamineremo è quella della polizza vita cosiddetta”“temporanea caso morte” in quanto la compagnia è obbligata ad eseguire la prestazione in denaro al verificarsi della morte dell’assicurato. La somma in questione verrà liquidata a favore di colui o coloro che nel contratto vengono designati come beneficiari.

Per comprendere appieno il meccanismo occorre soffermarsi su un aspetto. Il contraente e l’assicurato non necessariamente coincidono. Quindi potrà verificarsi il caso in cui contraente, assicurato e beneficiario siano persone totalmente distinte.

Oltre alle “temporanee caso morte” esistono polizze vita che hanno una determinata scadenza per le quali il capitale o la rendita vengono erogati se al termine stabilito l’assicurato risulti ancora in vita (polizze caso vita). In entrambe le fattispecie ci troviamo di fronte a delle polizze che hanno la funzione di proteggere il futuro di chi le stipula o di terze persone.

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Chi sono i soggetti coinvolti in una polizza vita

Quando il contraente di una polizza vita muore, il primo punto da chiarire è che il contratto non si estingue automaticamente. La polizza continua a esistere e i suoi effetti dipendono da come erano stati impostati i ruoli delle varie parti coinvolte al momento della sottoscrizione del contratto: contraente, assicurato e beneficiario.

Come anticipato occorre distinguere tra:

  1. contraente, cioè colui che firma il contratto e paga il premio;
  2. assicurato, il soggetto sulla cui vita è stipulata la polizza, che può coincidere o meno con il contraente;
  3. beneficiario, ovvero colui che incasserà la rendita o il capitale accumulato negli anni che viene designato come tale dal contraente. Solitamente si tratta di familiari più o meno stretti ma possono essere anche terze persone, oppure l’assicurato stesso (solo nelle polizze “caso vita”). 

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Cosa succede se muore il contraente?

Il contraente è la persona che ha firmato il contratto e che, in vita, aveva il potere di modificarlo, revocare i beneficiari, riscattare la polizza o pagare i premi. Possono verificarsi due scenari diversi a seconda che il contraente e l’assicurato coincidano o meno.

1. Contraente e assicurato sono la stessa persona

Ipotizziamo che il contraente che paga i premi per una determinata durata e l’assicurato, cioè la persona sulla cui vita è stata stipulata la polizza, coincidano. L’Assicurazione verserà al beneficiario (che può essere il coniuge, un figlio o altra persona) la somma che è stata assicurata. La polizza in questo caso si estingue con la liquidazione da parte della compagnia di quanto dovuto.

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2. Contraente diverso dall’assicurato

Se contraente e assicurato sono due soggetti diversi, in caso di morte dell’assicurato, ci sono due eventualità:

  • il pagamento dei premi e la qualifica di contraente si trasferisce agli eredi del defunto. Essi divengono titolari del contratto, ma non beneficiari della somma assicurata. Gli eredi subentrano come nuovi contraenti se il contratto lo prevede, assumendo diritti e obblighi legati alla gestione della polizza;
  • cambio del contraente. La polizza viene intestata ad altra persona previo consenso di quest’ultimo comunicato quando il contraente era ancora in vita, mediante scrittura privata, che potrà essere allegata al contratto. 

Premi residui da versare

Se la polizza prevede premi ancora da versare, occorre verificare, mediante un’attenta analisi delle condizioni contrattuali, se:

  • la compagnia consente agli eredi di subentrare come nuovi contraenti;
  • la polizza prevede clausole di esonero dal pagamento in caso di morte del contraente;
  • il contratto si estingue automaticamente in mancanza di un nuovo soggetto che assuma gli obblighi.

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Chi sono i beneficiari della polizza vita

Partiamo dal presupposto che i beneficiari indicati restano invariati nel corso della durata del contratto, salvo revoca già prevista o esercitata in vita dal contraente. 

Al verificarsi dell’evento che fa sorgere l’obbligo di pagamento da parte della compagnia, il capitale assicurato non entra nell’asse ereditario. In base alla legge il beneficiario designato acquista un diritto proprio e autonomo che nasce dal contratto di assicurazione – e non sorge per successione ereditaria.

Da un punto di vista pratico, questo comporta che la somma assicurata non è soggetta a imposte di successione e spetta al parente anche qualora egli abbia rinunciato all’eredità. Tale somma non può essere impiegata per saldare i debiti del defunto e pertanto i creditori non potranno aggredirla.

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Morte contraente polizza a vita – Domande frequenti

Gli eredi possono cambiare i beneficiari dopo la morte del contraente?

No. La designazione resta valida e non può essere modificata.

La polizza vita si blocca se muore il contraente?

No. Il contratto continua a esistere. Occorre solo individuare chi subentra come nuovo contraente, se previsto.

Il capitale della polizza va dichiarato nella successione?

No, perché non fa parte dell’asse ereditario. Va dichiarato solo in casi particolari (premi sproporzionati).

Se non ci sono beneficiari indicati, chi riceve il capitale?

Gli eredi legittimi, secondo le quote previste dalla legge.

Gli eredi devono pagare i premi residui?

Solo se subentrano come nuovi contraenti e se la polizza lo consente.

Il beneficiario può chiedere il riscatto della polizza?

No. Il beneficiario ha diritto al capitale solo alla morte dell’assicurato.

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Manuela Margilio
Esperta di diritto immobiliare, successioni, fiscalità.
Laureata in giurisprudenza a Torino. Dopo aver lavorato presso diversi studi legali, attualmente mi occupo di assicurazioni e scrivo sul web approfondendo tematiche sulle quali nel tempo mi sono specializzata.
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