Successione ereditaria e lesione della quota di legittima: guida
La successione ereditaria può essere legittima o testamentaria. È un fenomeno complesso che consente di allocare il patrimonio del defunto. Scopri come si attua nell'ordinamento nazionale.
- La successione ereditaria è quel fenomeno che si apre alla morte di ciascuno soggetto e consente di allocare il patrimonio del defunto.
- Può essere fatta per testamento o per legge. L’unico negozio che può disciplinare il fenomeno è il testamento. Eventuali contratti sono vietati.
- La successione presuppone la tutela di alcuni soggetti specifici, che hanno un rapporto di parentela qualificato con il defunto.
La successione è un fenomeno necessario, che consente di dividere il patrimonio del soggetto defunto tra più persone. In genere, si è soliti pensare che la successione avvenga per testamento, ma nella normalità dei casi, invece, opera in base alle regole di legge.
Nel seguente articolo, rappresenteremo il fenomeno successorio nella sua interezza, andando ad esaminare gli aspetti fondamentali. Ci occuperemo delle tipologie di successione: in particolare, affronteremo il tema della successione ereditaria e della tutela dei legittimari, indicandoti quali sono le quote di riserva.
Ti diremo cos’è un legato e le differenze con la chiamata all’eredità. Inoltre, ci occuperemo della comunione ereditaria, trattando alcune questioni connesse e della divisione ereditaria.
Successione ereditaria: cos’è e tipologie
La successione ereditaria è un fenomeno necessario che consiste nella regolazione dei rapporti patrimoniali alla morte del de cuius. L’ordinamento conosce due tipi di successione, legittima e testamentaria. L’eredità può essere devoluta o per legge o per testamento – da cui la distinzione tra legittima e testamentaria.
Possono concorrere la successione legittima che opera per legge, se manca il testamento. Può poi accadere che il testamento ci sia, ma abbia ad oggetto solo una quota parte del patrimonio. Si apre così la successione legittima con la possibilità che:
- la successione sia in parte legittima e in parte testamentaria;
- ci siano chiamati all’eredità per legge e chiamati all’eredità per testamento.
In questo caso, c’è la possibilità che lo stesso soggetto sia chiamato sia per testamento e sia successibile legittimo e sulla quota senza testamento è chiamato per legge e riceve una doppia chiamata.
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La successione cosiddetta necessaria, invece, non è una terza forma di successione, ma un limite all’autonomia e alla libertà negoziale del de cuius, cioè del titolare del patrimonio defunto. Talvolta la successione necessaria è anche un limite all’operatività delle norme che fondano la successione legittima.
Svolge una funzione di tutela di determinati soggetti che appartengono al nucleo familiare in senso stretto, ovvero i figli, il coniuge e, in mancanza di figli, gli ascendenti a cui il legislatore riserva una quota del patrimonio del de cuius.
Tale quota:
- spetta necessariamente;
- non può essere sottratta;
- ha ad oggetto una quota del patrimonio fittizio;
- non ha ad oggetto il patrimonio che residua al momento della morte.
Nei prossimi paragrafi, analizzeremo nel dettaglio alcuni concetti fondamentali della successione ereditaria.
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Chiamata all’eredità
Le principali caratteristiche della chiamata all’eredità sono:
- centralità della quota: all’erede è attribuita una quota del patrimonio. Tale quota si connota per una forza espansiva, cioè si estende anche a beni sopravvenuti, di cui il de cuius (cioè il defunto) non aveva conoscenza;
- è una successione a titolo universale, nel senso che l’erede subentra nella totalità dei diritti, delle posizioni attive e delle posizioni passive del defunto;
- è necessaria accettazione, la quale è totale. Non è ammessa l’accettazione parziale, in caso di doppia chiamata, per legge e per testamento, l’accettazione è comunque unica, quindi, si estende ad entrambe le chiamate;
- la qualità di erede è a tempo indeterminato, non può essere sottoposta a termine iniziale o finale;
- il chiamato all’eredità subentra al de cuius nel possesso in modo automatico, può anche esercitare le azioni possessorie.
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Institutio ex re certa
Normalmente, quindi, al soggetto viene devoluta una quota del patrimonio. Solo quando è devoluta una quota, si può parlare di chiamata all’eredità. Se è devoluto un singolo cespite, si tratta di un legato.
Talvolta, però, il de cuius devolve un bene, il cui valore, tuttavia, rappresenta una quota del patrimonio. Quindi, in tal caso si verifica un’istituto ex re certa, ovvero si conferisce un bene rappresentativo della quota. Anche in tal caso, vi è chiamata all’eredità.
Legato
Tradizionalmente, il legato viene definito come successione a titolo particolare, in quanto il legatario (colui che consegue singoli beni dell’eredità) subentra nella titolarità di un singolo diritto o acquista un singole bene. Tuttavia, si osserva anche che il legato non necessariamente comporta un fenomeno successorio.
Per esempio, vi sono alcune forme di legato – legato di contratto, legato di cosa altrui e legato di liberazione da un debito – che costituiscono un diritto di credito in capo al legatario, non determinano il subentro in un diritto del de cuius. Quindi, è più corretto qualificare il legato in negativo, piuttosto che in positivo, come una disposizione mortis causa che non comporta successione a titolo universale.
Il legato si connota poi per ulteriori caratteristiche:
- non serve accettazione;
- può essere soggetto a temine iniziale o finale;
- non ha forza espansiva;
- il legatario non risponde dei debiti: eventualmente solo degli oneri di cui è gravato;
- il legatario non acquista immediatamente il possesso, deve chiedere all’onerato l’immissione nel possesso;
- è prevalentemente di natura testamentaria, ma sono previste delle ipotesi di legato che opera per previsione di legge, come ad esempio il legato di uso abitativo del coniuge.
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Quota ereditaria
Il sistema della successione ereditaria si basa sul concetto di quota ereditaria. Questa è una percentuale del patrimonio che viene devoluta al chiamato all’eredità. Dunque, è una quota ideale, non materiale, dell’universalità del patrimonio, comprensiva sia delle voci attive sia delle voci passive. Cosa significa? Significa che la quota ereditaria contiene anche i debiti del defunto.
Fino alla divisione, l’erede ha diritti solo su predetta quota, può alienare e disporre di essa, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri eredi.
Nel caso intenda vendere, il chiamato all’eredità deve prima offrire la sua quota agli altri eredi. Se non adempie a questo onere, gli eredi hanno la tutela reale del retratto successorio, cioè possono andare a recuperare la quota dal terzo che l’ha acquistata.
Vocazione e delazione
Con vocazione si intende la designazione, per legge o testamento, dei successori del de cuius. Essa è il titolo in base al quale il soggetto è chiamato a succedere e, quindi, il fondamento della delazione stessa.
L’espressione votato non corrisponde all’espressione chiamato all’eredità. Tuttavia, al vocato sono attribuiti poteri per tutelare la propria posizione.
La delazione, invece, consiste nell’attribuzione del diritto a succedere.
Successione necessaria
La libertà di disporre del de cuius (cioè il soggetto defunto) è limitata dalla regole della successione necessaria. L’ordinamento riserva, infatti, una quota del patrimonio ad alcuni soggetti, legati da specifico vincolo di parente dal de cuius.
La quota di patrimonio è detta indisponibile, mentre, quella residuante è detta disponibile, perché il de cuius può liberamente disporne.
La quota indisponibile non è un valore fisso, ma variabile, in considerazione di alcuni fattori:
- la presenza o meno di legittimari;
- la loro qualità – la quota spettante a ciascun legittimario dipende anche dal grado di parentela;
- la presenza di più legittimari, con la medesima qualità o anche appartenenti a categorie diverse.
Per esempio, se il de cuius ha un solo figlio, la quota è della metà, essa invece è di due terzi in presenza di più figli, da dividersi tra tutti in parti eguali. Tale sistema è definito della quota mobile, in quando la quota di indisponibile si modula a seconda dei criteri indicati.
Nel precedente codice, invece, era stato individuato il meccanismo della quota fissa: con esso si riconosceva alla singola e complessiva categoria di legittimari una quota di riserva stabile. Il meccanismo aveva il pregio di sterilizzare ogni vicenda successiva all’apertura della successione.
A differenza di quanto spesso si afferma, il legittimario non può essere qualificato come erede necessario. Il legittimario diventa erede solo quando non vede soddisfatto il proprio diritto mediante altro titolo – es. donazioni.
Quota di riserva
Le quote di riserva, inoltre, devono essere solo quantitativamente omogenee, non anche qualitativamente, cioè non devono avere una composizione equivalente anche dal punto di vista della natura dei beni che la compongono.
La quota di riserva si calcola mediante una riunione fittizia del patrimonio del de cuius. Dunque, la quota non si calcola sul relictum, cioè su quanto residua alla morte, ma su una sorta di patrimonio virtuale:
- al relictum si sommano le donazioni;
- si sottraggono le voci passive.
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Tabella quote legittimari
Di seguito una tabella riepilogativa con le quote dei legittimari.
Se chi decede lascia | Quote del patrimonio ereditario spettanti |
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili | 1/ al coniuge come quota di legittima 1/2 come quota disponibile |
Il coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Il coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Solo il figlio (senza coniuge) | 1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile |
Solo due o più figli | 2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile |
Il coniuge e ascendenti legittimi | 1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Polimorfismo della legittima
La quota di legittima spettante al legittimario può essere soddisfatta:
- mediante chiamata all’eredità;
- con donazioni e legati.
Quindi, può accadere anche che il legittimario sia totalmente pretermesso come erede, ma comunque il suo diritto risulta soddisfatto mediante donazioni e legati. Ciò comporta inevitabilmente un polimorfismo nella composizione della quota di legittima.
Si distinguono, poi, due ipotesi di legato:
- legato in conto di legittima, cioè il legato che viene imputato a legittima, ma il soggetto ha diritto a chiedere il supplemento, se il legato non soddisfa integralmente la quota;
- legato in sostituzione di legittima – in tal caso il legittimario ha diritto ad accettare il legato, ma perde diritto al supplemento, oppure deve rinunciare il legato e ottenere integralmente la propria quota.
Tutela dei legittimari
Il legislatore ha previsto un regime di tutela particolarmente significativo nei confronti dei legittimari. Secondo una parte della dottrina, tale tutela è anacronistica, in particolare legata ad un concetto di famiglia istituzionale non più attuale.
Le azioni che possono essere esperite dal legittimario sono:
- azione di riduzione;
- azione di restituzione.
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1) Azione di riduzione
L’Azione di riduzione è un’azione di inefficacia relativa ad effetti reali retroattivi opponibile ai terzi.
È un’impugnativa negoziale che ha ad oggetto:
- le disposizioni testamentarie lesive o eventualmente atti donativi, le quali quindi sono valide a tutte gli effetti, non sono invalide per violazione delle norme in materia di successione, come pur una parte della dottrina aveva paventato;
- l’azione è esperibile anche nel caso in cui il concorso con i successibili legittimi sia lesivo della quota di riserva.
Produce come principale effetto che la disposizione non sia produttiva di effetti nei confronti del legittimario, quindi:
- in sede di divisione ereditaria, l’erede testamentario riceve una quota inferiore, in quanto ridotta, rispetto a quella paventata;
- consente di esercitare l’azione di restituzione.
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2) Azione di restituzione
L’azione di restituzione è un’azione personale volta ad ottenere la restituzione del bene eventualmente attribuito all’erede/legatario/donatario. Tale azione può anche essere esperita nei confronti di un terzo avente causa dal beneficiario della disposizione lesiva.
Tuttavia, in tal caso, è necessario che il beneficiario provveda prima a:
- tentare di recuperare bene;
- restituire l’equivalente monetario.
Proprio questa seconda possibilità denota la natura di azione personale, perché l’azione reale è ambulatoria – cioè può essere esercitata nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene.
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In questo caso, è pur possibile esercitare l’azione di restituzione verso il terzo, ma ove ricorrano specifiche condizioni:
- sia stata esperita azione di riduzione;
- è esercitata azione di restituzione verso il beneficiario, anche nella forma dell’equivalente monetario, ma questo risulti insolvente.
In questa ipotesi, l’azione di restituzione verso il terzo, ma tale azione, a differenza del caso precedente, si connota per realità.
Per effetto dell’azione di riduzione, il bene è restituito privo di vincoli e peso, come ipoteca o altro diritto reale. Per tale ragione si afferma che l’azione di riduzione comporta un’efficace reale retroattiva.
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Comunione ereditaria
La comunione ereditaria è una comunione per quote, dove la quota si definisce ideale, nel senso che essa ha ad oggetto una porzione ideale del patrimonio del de cuius. Tuttavia, in capo al coerede, prima della divisione ereditaria, non sorge alcun diritto sul singolo cespite del patrimonio ereditario.
Inoltre, la divisione ereditaria produce come principale effetto quello di far retroagire la divisione al momento dell’apertura della successione, al fine di garantire la continuità della titolarità del bene stesso. Dunque, ciò che viene assegnato agli altri eredi, risulta non essere mai appartenuto al coerede.
Vendita bene in comunione ereditaria
Le comunione ereditaria, quindi, è una comunione su una massa patrimoniale. Ciò comporta che la vendita può avere ad oggetto solo la quota, non il singolo bene.
Se la vendita ha ad oggetto il singolo bene:
- si tratta di una vendita di una cosa parzialmente altrui, dunque, si applica il relativo regime;
- se, invece, si tratta di una vendita differita all’esito della divisione, allora, in tal caso è solo una vendita sospensivamente condizionata.
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Donazione bene ereditario in comunione
Anche rispetto alla donazione si è posta la questione della donazione del singolo bene immobile o della quota relativa ad esso.
Le Sezioni Unite hanno affrontato il dibattito:
- in primo luogo, hanno escluso l’applicazione del divieto di donazione di cosa futura, trattandosi il bene di cosa parzialmente altrui – non è ammessa l’estensione in quanto si tratta di norma a carattere eccezionale;
- in secondo luogo, si è invece osservato che la donazione del bene altrui comporta impossibilità di realizzare la causa della donazione, cioè immediato arricchimento del donatario con contestuale depauperamento del donante;
- dunque, la donazione è nulla per difetto di causa, salvo che la donazione sia prospettata come donazione obbligatoria, ossia il soggetto dona obbligandosi a fare acquistare il bene in questione, all’esito ad esempio della divisione ereditaria.
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Divisione ereditaria
La divisione ereditaria è l’istituto che consente l’apporzionamento del patrimonio del de cuius, comportando la trasformazione della quota ideale sul patrimonio in una quota materiale, tramite individuazione dei singoli cespiti del patrimonio da devolvere all’erede.
Sulla natura della divisione sono state elaborate due tesi. Una prima tesi afferma che la divisione abbia natura dichiarativa, in quanto non comporta alcun effetto costitutivo o traslativo. Per disposizione stessa di legge, dopo l’assegnazione, il bene diventa di proprietà dell’erede e si considera come se egli non avesse mai avuto diritti sui beni che non gli sono assegnati.
Dunque, la principale funzione della divisione ereditaria è quella distributiva. La circostanza che tale effetto retroagisce alla data di apertura del testamento prova che il soggetto acquista il bene assegnato per effetto diretto della successione e non in conseguenza della divisione. Quindi la divisione non ha effetto traslativo.
Secondo altre tesi, invece, la divisione ha effetto costitutivo, in quanto comporta una modificazione della situazione giuridica soggettiva dell’erede da comproprietà in proprietà esclusiva sul singolo bene.
La norma che fa retroagire gli effetti della divisione realizza una fictio iuris (cioè una finzione giuridica), funzionale a garantire la certezza del diritto, causata da vuoti di titolarità del patrimonio del defunto.
D’altronde, ove fosse un atto dichiarativo, l’efficacia retroattiva sarebbe automatica, non risulterebbe necessaria un’espressa previsione legislativa. Quindi, la divisione ereditaria è un contratto con causa distributiva ad effetti dichiarativi.
Divieto di patti successori
I patti successori possono essere:
- istitutivi, con i quali il soggetto istituisce erede taluno;
- rinunciativi o dispositivi, con cui si rinuncia o comunque dispone di diritti nascenti dalla successione.
I patti successori sono sempre nulli ai sensi dell’art. 458 c.c. In merito alla ratio della nullità nel caso di patti successori istitutivi:
- un primo orientamento afferma che sono nulli in quanto il contratto, a differenza del testamento, non è unilateralmente revocabile. Si vuole assicurare al de cuius la possibilità di modificare le proprie ultime volontà fino alla morte. Critica: si ritiene, invero, che non sia questa la ratio principale, in quanto tale limite sarebbe superabile anche mediante mera previsione del diritto di recesso unilaterale;
- un secondo orientamento, invece, afferma che il legislatore vieta i patti al fine di soddisfare l’esigenza di assicurare nell’atto a causa di morte che rilevi solo la volontà del de cuius. La disciplina del testamento presuppone che ciascuna clausola sia interpretata conformemente alla volontà del de cuius. La disciplina del contratto, invece, presuppone che il contratto sia interpretato tenendo conto della volontà e dell’affidamento di entrambe le parti.
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I patti successori dispositivi o rinunciativi sono vietati:
- per prevenire il c.d. desiderio corvino, ossia che la disposizione possa far sorgere il desiderio della morte del de cuius. Non è questa la ratio principale, perché anche altri istituti possono far sorgere il medesimo interesse;
- evitare il rischio di prodigalità – il patto avrebbe ad oggetto bei futuri. Tendenzialmente recessiva, in quanto l’ordinamento comunque ammette la possibilità di disporre di beni futuri o altrui, salvo eccezioni.
La tesi prevalente è che risulta contrario alla morale comune che la morte di un terzo diventi oggetto di trattative negoziali e di contratto. Dunque, il divieto è espressione di una visione paternalistica e per tale ragione si tende a superare predetto divieto.
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Successione ereditaria – Domande frequenti
I legittimari sono coniuge, figli, ascendenti che succedono necessariamente al defunto. Sono tutelati, secondo le regole della successione necessaria, con azione di riduzione e restituzione.
La divisione ereditaria è un istituto con cui si consente di trasformare la quota ideale sul patrimonio in una quota materiale, cioè si individuano i beni che vengono assegnati agli eredi.
I patti successori sono contratti con cui si regola la successione ereditaria. Sono vietati dall’ordinamento interno.
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