Il dipendente può usare in giudizio una conversazione registrata? Cosa dice la legge
Il dipendente può usare in giudizio la conversazione registrata sul luogo di lavoro, oppure sta violando la privacy del suo capo? Vediamo quando è possibile utilizzare in giudizio questo genere di conversazioni.
- Il dipendente può usare in giudizio una conversazione registrata quando ha partecipato personalmente al dialogo e la registrazione è funzionale alla tutela dei propri diritti.
- In questi casi non si configura una violazione della privacy e la prova è generalmente ritenuta utilizzabile sia nel processo civile, sia in quello penale.
- Il datore di lavoro, al contrario, è sottoposto a limiti molto più stringenti e non può registrare liberamente i dipendenti senza rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Nel contesto lavorativo moderno, capita sempre più spesso che un dipendente si chieda se possa registrare una conversazione con il proprio datore di lavoro o con un superiore e, soprattutto, se quella registrazione possa poi essere utilizzata in giudizio.
Il tema è delicato perché tocca due interessi fondamentali: da un lato la tutela dei diritti del lavoratore, dall’altro il rispetto della privacy e della riservatezza delle comunicazioni. Per fare chiarezza, dobbiamo distinguere tra il potere del datore di lavoro di effettuare registrazioni e la possibilità, per il dipendente, di documentare una conversazione alla quale ha preso parte.
Il datore di lavoro può registrare i dipendenti?
La possibilità per il datore di lavoro di registrare conversazioni o attività dei dipendenti è fortemente limitata dalla legge. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, integrato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal GDPR, vieta il controllo a distanza dell’attività lavorativa se non in presenza di specifiche condizioni.
In particolare, le registrazioni audio o video sono ammesse solo quando rispondono a esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e, comunque, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. I lavoratori devono inoltre essere adeguatamente informati sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati.
Ne deriva che una registrazione occulta delle conversazioni dei dipendenti da parte del datore di lavoro, soprattutto se sistematica, è generalmente considerata una grave violazione della privacy – può comportare sanzioni e l’inutilizzabilità della prova in giudizio.
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Il dipendente può registrare una conversazione sul posto di lavoro?
La posizione del dipendente è diversa. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, chi partecipa direttamente a una conversazione può registrarla, anche senza informare gli altri interlocutori. In questo caso non si parla di intercettazione illecita, perché la comunicazione non avviene tra soggetti terzi, ma coinvolge direttamente chi effettua la registrazione.
La legge, in sostanza, considera la registrazione come una semplice forma di memorizzazione di ciò che il soggetto ha legittimamente ascoltato. Chi parla con un’altra persona accetta implicitamente il rischio che le proprie parole vengano ricordate, riferite o documentate.
Questo principio vale anche sul posto di lavoro: il fatto che la conversazione avvenga in ufficio o riguardi temi professionali non rende di per sé la registrazione illegittima.
Le registrazioni non autorizzate sono sempre illecite?
Non tutte le registrazioni effettuate senza consenso sono vietate. La differenza fondamentale sta nel fatto di essere o meno presenti alla conversazione. È lecito registrare un dialogo al quale si partecipa, mentre è illecito captare conversazioni tra altre persone o effettuare registrazioni ambientali in assenza dei soggetti coinvolti.
La giurisprudenza riconosce, inoltre, che la registrazione può essere giustificata dalla necessità di tutelare un proprio diritto, per esempio per dimostrare comportamenti vessatori, minacce, pressioni indebite o discriminazioni sul lavoro.
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L’utilizzabilità delle registrazioni nel processo civile e penale
Nel processo civile le registrazioni audio non rientrano tra le prove tipiche, ma vengono comunque ammesse come prove atipiche o come riproduzioni meccaniche ai sensi dell’articolo 2712 del codice civile. La Cassazione ha più volte affermato che una registrazione effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione è pienamente utilizzabile in giudizio, anche se l’altro interlocutore non ne era a conoscenza.
In particolare, la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 11322 del 2018, ha chiarito che la registrazione tra presenti non viola la privacy e può essere utilizzata come prova, purché sia autentica e non alterata. Questo orientamento è molto rilevante nelle cause di lavoro, dove spesso le registrazioni costituiscono uno dei pochi strumenti a disposizione del dipendente per dimostrare determinate condotte.
Anche nel processo penale la registrazione effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione è considerata lecita. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 36747 del 2003, hanno escluso che si tratti di intercettazione, qualificandola invece come documento utilizzabile ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
Successive pronunce, come la Cassazione penale n. 18908 del 2011, hanno ribadito che la registrazione può essere legittimamente prodotta in giudizio, soprattutto quando è finalizzata all’esercizio del diritto di difesa.
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