Come si dichiarano le criptovalute e cosa succede se non lo fai
A partire da quest'anno, sono state introdotte importanti novità che hanno rivoluzionato il mondo della criptovalute e, in generale, della fiscalità internazionale. Vediamo quali sono.
- Le criptovalute sono monete virtuali nascoste visibili e utilizzabili solo attraverso codici informatici criptati.
- Il possessore di criptolavute è obbligato a dichiararle al Fisco e a pagare una imposta sostitutiva se realizza una plusvalenza.
- Il mancato rispetto di tali obblighi comporta il pagamento di importanti sanzioni.
Le criptovalute, nate qualche anno fa (2009) con l’intento di rappresentare una moneta completamente digitalizzata e del tutto sganciata da controllo di Banche centrali e Governi, oggi assomigliano molto di più a strumenti finanziari.
Le criptovalute sono sempre più presenti. Nel giro di qualche anno, infatti, le più importanti valute virtuali hanno quasi raddoppiato il loro valore. Per questo motivo sono spesso il primo mezzo per realizzare speculazioni, più che come effettiva moneta per acquisti e scambi.
Le monete digitali sono solitamente associate a strumenti di pagamento illegali o a limite della legalità, ma non è sempre cosi. In linea generale, le criptovalute, se destinate per scopi leciti e nel rispetto di specifici adempimenti e obblighi, sono mezzi legali e utilizzabili. In questa guida ci occupiamo di come funziona la loro tassazione, ovvero di come devono essere dichiarate.

Cosa sono le criptovalute
Le criptovalute sono monete (valute) virtuali (non materiali come le classiche banconote euro o dollaro), nascoste (cripto), perché visibili e utilizzabili solo attraverso specifiche chiavi di accesso, ovvero con codici informatici (L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 126).
Non sono emesse da Banche centrali, ma si trasferiscono fra le parti tramite la tecnologia c.d. peer-to-peer (P2P), senza necessità di intermediari. Le transazioni effettuate tra criptovalute sono annotate in un unico registro in cui sono scritte tutte le operazioni effettuate da chi possiede, compra o vende quella specifica crypto.
Dietro le criptovalute non ci sono, quindi, i controlli e le garanzie generalmente garantite dallo Stato o da Istituti di credito. Questo, tuttavia, non significa che il mondo delle criptovalute sia del tutto fuori da ogni verifica e garanzia.
Il Consiglio dei Ministri, l’8 ottobre 2025, ha approvato uno schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana alla direttiva UE 2023/2226 (DAC8), con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione amministrativa internazionale e contrastare l’evasione e l’elusione nel settore delle criptovalute. Da un punto di vista fiscale, le criptovalute sono considerate redditi diversi (art. 67 Tuir).
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Inquadramento fiscale delle criptovalute
Oggetto di tassazione sono le c.d. plusvalenze derivanti dal rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione delle criptoattività. L’applicazione degli obblighi fiscali presuppone che le monete virtuali siano di fonte italiana.
Nella circolare n. 30/2023, l’Agenzia precisa che le cripto-attività si considerano di fonte italiana e, conseguentemente, tassate secondo la fiscalità del nostro Paese, se le chiavi di accesso sono detenute presso intermediari residenti o se le cripto-attività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.
Una volta stabilito che le criptovalute sono fiscalmente soggette alla normativa italiana, se le possiedi, devi sapere che sei tenuto:
- al pagamento di un’imposta sostitutiva;
- a dichiararle al Fisco.
I guadagni delle criptovalute vanno dichiarati?
Le criptovalute sono tassate solo nel caso in cui realizzano una plusvalenza, ovvero quando si verifica un incremento risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto.
Fino allo scorso anno, le criptovalute erano soggette a imposta solo se la plusvalenza era superiore a 2.000 euro (art. 68, comma 9 bis, Tuir). A partire dal 2025, è stata abolita la citata franchigia: oggi le criptovalute sono sempre tassate, indipendentemente dall’effettivo valore ottenuto.
Le plusvalenze da criptoattività sono assoggettate a imposta sostitutiva pari al 26%, in quanto rientranti tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui agli artt. 67 e 68 TUIR, cui si applica l’aliquota prevista dall’art. 3 del D.L. 66/2014.
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Come dichiarare le crypto nel 730?
L’obbligo dichiarativo delle criptovalute nell’ordinamento italiano trova il suo fondamento nell’art. 4, D.L. n. 167/1990, che impone alle persone fisiche residenti di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Tale obbligo dichiarativo è stato confermato anche dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 30/E del 2023). L’obbligo di compilazione riguarda il quadro RW per tutte le criptovalute detenute, ed è indipendente dalla realizzazione di plusvalenze o dalla modalità di detenzione.
Cosa indicare nel quadro RW
Il quadro RW è una particolare sezione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di criptovalute serve a monitorare le attività finanziarie estere. Per ogni criptovaluta, occorre indicare la tipologia (asset), il Paese di detenzione e il valore in euro all’inizio e alla fine dell’anno o anche alla data di acquisto o di vendita.
Devono essere segnalate anche eventuali movimentazioni intercorse durante l’anno, come compravendite o conversioni tra criptovalute, anche se non producono plusvalenze. Nella sostanza, l’obiettivo è fornire all’Agenzia delle Entrate una fotografia chiara della detenzione delle crypto, garantendo trasparenza e correttezza fiscale.
Violare gli obblighi di versamento e dichiarativi delle criptovalute può costare caro, soprattutto se sono detenute all’estero in Paesi non collaborativi (c.d. paradisi fiscali), come vedremo nel prossimo paragrafo.
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Cosa rischio se non dichiaro le crypto?
L’art. 5, comma 2, D.L. n. 167/90 stabilisce che, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa o infedele compilazione del quadro RW), si applica la sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
La sanzione è raddoppiata, dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se le criptovalute sono detenute in paradisi fiscali. Tale raddoppio delle sanzioni non si applica in caso di mera detenzione di cripto-attività (circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2023).
In caso di ritardo lieve, cioè se il quadro RW è presentato entro 90 giorni dalla scadenza del termine, si applica la sanzione fissa di 258 euro.
Anonimato e criptovalute
Riguardo alle criptovalute vi è il generale convincimento che siano del tutto anonime. In realtà, le criptovalute non garantiscono totale anonimato, ma piuttosto schermano il titolare, perché in qualche modo coperto da uno pseudonimato.
Nella maggior parte dei casi, infatti, le criptovalute sono utilizzate su piattaforme di scambio, che richiedono procedure di identificazione degli utenti. In tali casi, diventa possibile collegare un determinato wallet (portafoglio contenete le criptovalute) a una persona fisica, con la conseguenza che le operazioni sono tracciabili anche a posteriori.
In questo contesto, anche l’Agenzia delle Entrate può accedere a informazioni rilevanti ai fini fiscali, attraverso i crescenti strumenti di cooperazione internazionale e analisi dei dati.
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