Danni da fauna selvatica: come funziona la richiesta di risarcimento
Chi è responsabile in caso di danni provocati da fauna selvatica? Chi risarcisce i danni dei cinghiali? Dove trovo il modulo di richiesta per il risarcimenti danni? Vediamolo insieme.
- Gli animali selvatici possono provocare danni di diverso tipo.
- Si va da quelli sui veicoli ai danni nel settore agricolo, al patrimonio zootecnico e alle produzioni ittiche.
- In casi simili è possibile rivolgersi direttamente alla propria Regione, presentando il modulo di richiesta risarcimento danni da fauna selvatica.
I danni da fauna selvatica in Italia si verificano ogni anno diversi settori, con perdite che corrispondono a milioni di euro. Dagli incidenti stradali ai problemi arrecati al settore agricolo e della pastorizia, per non parlare di quello ittico.
Si tratta di un argomento che per tanto tempo è stato ignorato o al quale, in generale, non è stato dato il giusto peso, ma che si è fatto particolarmente sentire durante il lockdown legato all’emergenza coronavirus.
Durante questo periodo, infatti, è cresciuta ancor di più la presenza dei cinghiali, che nel corso degli ultimi 40 anni sono passati da 50.000 a 2 milioni, causando ingenti danni all’agricoltura, oltre che più di 10.000 incidenti stradali.
Le associazioni di categoria degli agricoltori chiedono da diversi anni i risarcimenti per i danni da fauna selvatica subiti. A chi devono rivolgersi per ottenerli? Quali sono le tutele offerte dalla legge?
Danni da fauna selvatica: chi deve pagare
Il tema è stato approntato da diverse volte nel corso degli anni. Dopo risposte e orientamenti discordanti, è stata data una risposta univoca con la sentenza n. 7969/2020 della Corte di Cassazione. Quest’ultima ha stabilito che la responsabilità dei danni da fauna selvatica è delle singole Regioni.
In passato, invece, i danni procurati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili, quindi restavano a carico dei soggetti che li avevano subiti. La sentenza della Cassazione ha ribaltato la situazione: le Regioni sono state infatti considerate alla stregua di proprietari di animali.
Prima della sentenza, dal 1977, alcune specie animali protette erano state inglobate nel patrimonio indisponibile dello Stato, mentre alle Regioni erano state assegnate specifiche funzioni amministrative e normative. Con la legge 142/1990, invece, la salvaguardia della fauna selvatica era stata affidata alle Province.
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La sentenza n. 7969/2020
Nella sentenza citata, in pratica, un uomo aveva citato in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento per il danno provocato alla propria auto, su una strada pubblica, da uno scontro con un cinghiale.
La Regione aveva presentato ricorso in Cassazione contro l’uomo, lamentadosi di legittimazione passiva della responsabilità dei danni al veicolo dell’uomo. La Corte di Cassazione ha ribaltato tutto l’impianto in vigore fino a quel momento. Con questa sentenza ha infatti decretato che la responsabilità per i danni causati da fauna selvatica ricada totalmente sulla Regione.
A proposito del danno cagionato da animali, bisogna fare riferimento all’art. 2052 del Codice civile, nel quale si legge che Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La sentenza della Cassazione ha incluso nel concetto di “animale” non solo quelli domestici, ma tutti quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.
Danni da fauna selvatica e onere della prova
In base all’art. 2043 cc Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’automobilista o il soggetto che abbia subito un danno da fauna selvatica dovrà però dimostrare che quanto accaduto si sia verificato nonostante egli abbia messo in atto tutte le misure di controllo per cautelare l’animale.
La sentenza 20 aprile 2020 n. 7969 ha quindi ribadito che la legittimazione passiva nell’azione di risarcimento dei danni provocati da animali selvatici è di competenza esclusiva della Regione – anche nelle ipotesi di delega alle Province.
Resta comunque in vigore l’eccezione per la quale il risarcimento può ricadere sulle Province nel caso in cui le stesse siano state provviste di un’autonomia tale da poter prendere tutte le decisioni operative necessarie ad adottare le misure che possano permettere di limitare e prevenire il verificarsi di danni a terzi.
È stato in pratica precisato che:
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
Richiesta risarcimento danni fauna selvatica
Considerato che la Regione è l’ente al quale è stato assegnato il compito di manutenzione e custodia delle strade, quindi di mettere in atto attività di prevenzione e controllo di animali selvatici, la richiesta di risarcimento per danni da fauna selvatica dovrà essere rivolta alle stesse.
Sui siti delle varie Regioni sono disponibili dei moduli da utilizzare per richiedere tale risarcimento, che sia per un incidente stradale o un danno agricolo, al quale si dovranno aggiungere anche eventuali fotografie, testimonianze e documenti come prova dell’accaduto.
In aggiunta, qualora l’incidente con un animale selvatico dovesse avvenire in autostrada, ci sarebbe anche la coresponsabilità del gestore del tratto autostradale, che potrebbe essere chiamato a rispondere del sinistro per non avere provveduto a mettere la carreggiata in sicurezza.
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Danni da fauna selvatica – Domande frequenti
Il responsabile dei danni causati da fauna selvatica è la Regione.
La responsabilità per il danno cagionato da animali selvatici ricade direttamente sulla Regione.
In caso di incidente stradale con animali, si consigli di chiamare il servizio veterinario della ASL di competenza territoriale affinché possa intervenire per soccorrere l’animale eventualmente ferito dalla collisione.
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