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Semplificazioni fiscali: ecco cosa cambia per l’imposta di registro, di bollo e sostitutiva

Adempimenti più semplici e pagamenti agevolati per le imposte di registro, di bollo e per l’imposta sostitutiva. Sono queste le principali novità introdotte dalla riforma in materia di semplificazioni fiscali.

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  • Sono diverse le semplificazioni fiscali approvate dal Governo. Per esempio, l’imposta di registro non è più determinata dall’Ufficio, ma è autoliquidata dal contribuente.
  • Per il recupero dell’imposta di registro, l’Ufficio deve prima agire verso il debitore principale e solo in caso di infruttuosità, può rivolgersi verso gli altri condebitori.
  • In tema di imposta di bollo e imposta sostitutiva è possibile correggere eventuali errori o omissioni, presentando una dichiarazione integrativa.

Nell’ultimo biennio, l’attuale Esecutivo ha intrapreso un importante programma di riforme in ambito fiscale, da tempo invocato e finalmente concretizzato, per rispettare gli impegni presi con Bruxelles e ottenere i fondi previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

La riforma fiscale è stata avviata con l’emissione di diversi decreti, attuativi della Legge delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111), ognuno dei quali ha profondamente innovato diversi tributi. Con specifico riferimento alle imposte di registro, di bollo e all’imposta sostitutiva, il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha introdotto nuove soluzioni per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e le modalità di pagamento dei tributi, che analizzeremo a breve.

L’obiettivo della riforma è attuare un programma di misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali delle norme, che regolamentano i principali tributi. Recentemente, come di consueto, l’Amministrazione finanziaria ha emesso la circolare 14 marzo 2025, n. 2/E, con la quale ha fornito i primi chiarimenti interpretativi delle numerose novità fiscali.

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si applica quando occorre registrare un atto. La registrazione assolve a un duplice scopo: remunerare lo Stato per il servizio offerto e garantire certezza giuridica di un diritto a favore del privato.

Si pensi, per esempio, a un contratto di locazione, di durata superiore a 30 giorni o al contratto preliminare di compravendita, che può essere registrato al fine di tutelare maggiormente il trasferimento della proprietà in termini di certezza e opponibilità a terzi.

L’applicazione dell’imposta si articola in due step:

  1. registrazionedegli atti, che consiste nella annotazione, in apposito registro, detenuto dall’Amministrazione;
  2. versamentodel tributo, nel momento e nella misura determinati dalla legge.

LEGGI ANCHE Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate: come funzionano e come difendersi in caso di accertamento fiscale

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Semplificazioni fiscali imposta di registro

La più importante novità fiscale introdotta per l’imposta di registro riguarda la previsione dell’autoliquidazione, che va a sostituire la determinazione del tributo a opera dell’Amministrazione finanziaria.

L’autoliquidazione è la procedura contabile con la quale il contribuente, sulla base della dichiarazione, provvede al calcolo dell’imposta in autonomia, senza l’intervento dell’Amministrazione finanziaria, e successivamente procede con un versamento diretto.

La maggior parte dei tributi, nel nostro sistema fiscale, sono versati con il sistema dell’autoliquidazione. Ne sono un esempio IRPEF, IRES, IVA, le imposte ipo-catastali, l’imposta di bollo e ora anche l’imposta di registro. L’autoliquidazione da quest’anno diventa, dunque, la regola per versare l’imposta di registro.

Quando non si applica l’autoliquidazione

Come per tutte le regole, c’è però un’eccezione, rappresentata dagli atti giudiziari, come la sentenza o il decreto ingiuntivo. Per tali tipologie di atti, il contribuente non può procedere con l’autoliquidazione dell’imposta, poiché il tributo è determinato ancora, seppur in via telematica, dall’Agenzia delle Entrate.   

Per tali tipologie di atti non si applica l’autoliquidazione, ma continua ad applicarsi la “vecchia” modalità di pagamento dell’imposta.

In particolare, occorre collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare “Servizi online” e inserire gli estremi dell’atto giudiziario da registrare. Alla fine della procedura, il servizio rilascia un modello F24 per procedere al pagamento della relativa imposta.

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Imposta di registro e nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate

Una volta versata l’imposta di registro, l’Agenzia può attivare i relativi controlli, anche in forma automatizzata, per verificare che, quanto dichiarato e, conseguentemente, versato a titolo di imposta di registro da parte del contribuente, sia corretto. Se all’esito del controllo emergono irregolarità o inesattezze, l’Ufficio competente emette un avviso di liquidazione, ovvero un atto impositivo con il quale l’Agenzia chiede il versamento di tributi indiretti, come l’imposta di registro.

A seguito della notifica dell’atto di liquidazione, il contribuente può regolarizzare la posizione, pagando entro 60 giorni:

  • l’imposta di registro non versata;
  • la sanzione in misura ridotta (ex art. 13, D.Lgs n. 471/1997);
  • gli interessi di mora, calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino alla data di effettivo pagamento.

Il mancato pagamento dell’imposta, determinata dall’Ufficio, entro il termine di 60 giorni, comporta l’applicazione della sanzione in misura piena, oltre all’imposta e agli interessi.

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Imposta di registro e atti giudiziari: cosa cambia

Altra importante novità fiscale, in tema di imposta di registro, riguarda il pagamento del tributo. Prima della riforma, nel caso di più condebitori (più soggetti debitori tenuti al versamento dell’imposta), l’Amministrazione finanziaria poteva agire nei confronti di ciascun soggetto per la riscossione del tributo.

Il nuovo art. 57, comma 1.1, TUR introduce un nuovo schema per la riscossione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari. La citata norma stabilisce che l’Amministrazione, per recuperare il tributo, deve prima procedere prima nei confronti del debitore principale, ovvero del soggetto condannato dal giudice o nei cui confronti è stata emessa sentenza sfavorevole.

Tale nuova modalità di riscossione dell’imposta di registro è più aderente al principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., in base al quale è tenuto in generale al pagamento delle spese di lite il soggetto soccombente nel giudizio, ovvero chi ha perso la causa. Solo nel caso di infruttuosità dell’azione di riscossione, il Fisco può rivalersi sugli altri soggetti coobbligati.

In altri più specifici termini, la responsabilità per la debenza dell’imposta di registro, in caso di più debitori, non è più di fatto paritaria, poiché per effetto della riforma, è ammessa una deroga al principio generale ispirato al meccanismo della solidarietà paritaria tra condebitori.

Approfondisci leggendo Atti giudiziari: cosa possono essere quelli che arrivano per posta

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Cos’è l’imposta di bollo

Importanti semplificazioni fiscali sono state introdotte con riferimento all’imposta di bollo. Tale tributo è disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e si applica agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, ai conti corrente, agli assegni circolari e bancari e alle fatture, anche elettroniche.

L’imposta di bollo può essere applicata in:

  1. misura fissa, se stabilita a prescindere dal valore indicato negli atti (solitamente è pari a 16 euro per foglio e trova applicazione per determinati atti giuridici);
  2. misura proporzionale, se colpisce l’atto in misura proporzionale, ovvero in base al valore in esso indicato (il bollo sulle cambiali).

Scopri di più su Imposta di bollo: dalle fatture ai conti correnti

La nuova imposta di bollo 2025

L’imposta di bollo è un tributo che, generalmente, è previsto dallo Stato per sostenere le spese associate alla richiesta o all’emissione di determinati documenti, come a esempio certificati, fatture o per i conti corrente.

In tema di imposta di bollo bisogna distinguere tra:

  • gli atti soggetti a un termine fisso per la registrazione, per i quali l’imposta di bollo può essere versata anche al momento della registrazione, mediante F24;
  • i documenti analogici (cartacei), soggetti all’obbligo di pagamento del bollo che, oggi, è possibile versare con un semplice contrassegno reperibile in qualsiasi tabaccheria.

LEGGI pure Criptovalute e fisco: come funziona la tassazione e quali sono gli obblighi dichiarativi

Imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

L’imposta sostitutiva, disciplinata dagli artt. 15-20 bis, D.P.R. n. 601/1973, è un tributo applicato alle operazioni di finanziamenti a medio e lungo termine (ovvero finanziamenti da un minimo di 18 mesi a un massimo di 5 anni, concessi da Banche Cassa depositi e prestiti SpA).

Si tratta di una imposta che, come suggerisce lo stesso termine “sostitutiva”, si applica in luogo, ovvero “in sostituzione” al regime ordinario, che comprende il pagamento dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

In altre parole, l’imposta sostitutiva rappresenta un’alternativa all’applicazione del regime ordinario e, di fatto, consente l’esonero dal versamento delle citate imposte indirette.

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Novità fiscali su imposta di bollo e imposta sostitutiva 

Le principali novità fiscali introdotte in tema di imposta di bollo e di sostitutiva riguardano la semplificazione fiscale delle modalità di correzione di eventuali errori. 

La riforma fiscale, con riferimento alle citate imposte, ha previsto la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni contenuti nell’ultima dichiarazione presentata, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di un maggiore o di un minore credito.

Per completezza, si precisa che la dichiarazione integrativa è uno strumento che consente di regolarizzare una precedente dichiarazione, sanando errori ed omissioni. Da quest’anno, eventuali errori relativi all’imposta di bollo possono essere corretti, presentando la dichiarazione integrativa.

La dichiarazione integrativa è applicabile anche alle dichiarazioni già presentate, a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, non siano scaduti i termini per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, senza incorrere nel pagamento delle sanzioni.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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