DIS-COLL: come funziona l’indennità di disoccupazione per i collaboratori
A chi spetta la DIS-COLL e quando richiederla, come funziona la sua erogazione e il calcolo degli importi sulla base dei massimali INPS.
- DIS-COLL è una misura di sostegno strutturale diversa dalla disoccupazione NASpI.
- Si rivolge, infatti, ai lavoratori co.co.co. che hanno perso il lavoro in modo involontario.
- Il sostegno è stato introdotto nel 2015, dal decreto legislativo n. 22, e modificato in seguito dalla legge di bilancio 2022.
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, introdotta nel 2015 in modo sperimentale e resa strutturale dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017.
Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche se a progetto, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa di studio che hanno perso la propria occupazione in modo involontario e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
È disciplinata dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, che ne esclude l’assegnazione ai collaboratori titolari di pensione, ai titolari di partita IVA, ai sindaci, amministratori o revisori di società, nonché alle associazioni e agli enti con o senza personalità giuridica.
In questa guida sarà presentato il funzionamento della DIS-COLL, con i relativi dettagli su come fare domanda e quali sono le regole attualmente in vigore.
DIS-COLL: quali sono i requisiti di accesso?
I requisiti da possedere per ricevere la disoccupazione DIS-COLL sono:
- essere disoccupati nel momento in cui è stata presentata la domanda;
- aver perso il lavoro in modo involontario;
- avere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro all’evento stesso.
Non può, invece, essere erogata ai soggetti titolari di pensione o di partita IVA, oltre che a sindaci, amministratori o revisori di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica.
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Quando arriva la DIS-COLL?
La decorrenza della DIS-COLL scatta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, qualora la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venga presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, qualora la domanda sia presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venga presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
Quanto dura la disoccupazione DIS-COLL?
Per quanto riguarda il pagamento della DIS-COLL, viene erogato ogni mese per un numero di mesi corrispondenti alla metà dei mesi di contribuzione relativi al periodo compreso fra il 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno della cessazione stessa. La durata massima nel corso della quale si potrà ricevere la prestazione è pari a 12 mesi.
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DIS-COLL: quanto spetta? Come funziona il calcolo
Come viene calcolata la DIS-COLL? L’importo dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori è pari:
- al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia inferiore a 1.425,21 euro per il 2024;
- al 75% dell’importo di 1,425,21 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.425,21 euro euro, nel caso in cui il reddito medio mensile che costituisce la base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.425,21 euro.
L’importo massimo mensile erogabile non potrà superare i 1.550,42 euro per il 2024 (cifra che dovrebbe aumentare per il 2025): dal sesto mese di fruizione, l’indennità DIS-COLL subirà una riduzione del 3% ogni mese.
L’ammontare mensile si può ricevere tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
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Quando viene sospesa la DIS-COLL?
I casi nei quali non si avrà più diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL sono i seguenti:
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- l’inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni – se inferiore a 5 giorni, invece, viene sospesa e poi riattivata;
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne il caso in cui il percettore scelga l’indennità DIS-COLL;
- la partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo del 15 settembre 2015, i soggetti che vengono scoperti a ricevere la DIS-COLL anche se non sono più in possesso dei requisiti richiesti, saranno soggetti a sanzioni di diverso genere e alla decurtazione della prestazione e dello stato di disoccupazione.
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Come si richiede la DIS-COLL
La DIS-COLL non viene erogata in modo automatico agli aventi diritto, ma è necessario presentare apposita domanda, per via telematica entro 68 giorni dalla data in cui è terminato il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Qualora nel corso dei 68 giorni si dovesse verificare una maternità o una degenza ospedaliera indennizzabile, il termine resterebbe in sospeso e ripartirebbe alla fine del suddetto periodo.
La domanda si potrà inviare:
- online, tramite il sito dell’INPS;
- tramite il Contact Center chiamando il numero 803 164 gratuito da rete fissa, o lo 06 164 164 da rete mobile;
- per mezzo di enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
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DIS-COLL – Domande frequenti
La domanda per la disoccupazione DIS-COLL potrà essere presentata in tre modi differenti: ecco quali sono.
La DIS-COLL è prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che non sono né pensionati né titolari di partita IVA.
I collaboratori coordinati e continuativi, anche se a progetto, potranno ricevere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
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