Che differenza c’è tra NASpI e DIS-COLL?
Cosa cambia in termini di requisiti e compatibilità tra l'indennità NASpI e la DIS-COLL, quali sono le prestazioni che si possono cumulare e cos'è la disoccupazione agricola e quella per i rimpatriati.
- La NASpI e la DIS-COLL sono due differenti tipologie di indennità di disoccupazione, che vengono erogate sulla base di requisiti differenti.
- NASpI è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
- DIS-COLL, invece, è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori.
Le normative in vigore in tema di disoccupazione non coprono allo stesso modo tutte le categorie di lavoratori. Per esempio, quando si parla di disoccupazione, non tutti possono avere accesso alla NASpI. In alcuni casi è infatti previsto un altro contributo, che prende il nome di DIS-COLL.
Cosa cambia tra i due sussidi? A chi si rivolgono? Cos’è, invece, la disoccupazione agricola o quella per i rimpatri? Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile farne richiesta, la principale differenza tra NASpI e DIS-COLL, quanto durano e se sono cumulabili l’una con l’altra.
Indennità NASpI: come funziona
La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è una prestazione che può essere richiesta soltanto dai lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro in modo involontario. Dal 2025, è necessario che nei 12 mesi che precedono il licenziamento siano state maturate 13 settimane di lavoro (ovvero di contributi).
Non è compatibile:
- con la pensione di vecchiaia;
- con la pensione anticipata;
- con l’assegno ordinario di invalidità;
- con la pensione di inabilità.
Puoi essere richiesta dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tra i quali rientrano anche gli apprendisti, i soci di cooperative, il personale artistico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato.
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DIS-COLL: requisiti e quanto spetta
La DIS-COLL è un’indennità che viene erogata a soggetti differenti, ovvero a quelli che siano collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), lavoratori a progetto, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio. La prestazione spetta anche agli iscritti alla Gestione Separata INPS che abbiano perso il lavoro in modo involontario.
La DIS-COLL viene erogata:
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione;
- oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venisse presentata oltre l’ottavo giorno.
Approfondisci leggendo DIS-COLL: come funziona l’indennità di disoccupazione
Calcolo, quanto spetta e quanto dura la DIS-COLL
Dal 1° gennaio 2022, la durata della DIS-COLL è pari a un massimo di 12 mesi: il totale si calcola facendo riferimento ai mesi di contribuzione che sono stati accreditati.
L’importo corrisponde:
- al 75% del reddito medio mensile, qualora sia inferiore all’importo medio fissato nell’anno di riferimento (nel 2024 era pari a 1425,21 euro);
- se il reddito medio mensile supera tale cifra, invece, si aggiunge al 75% di 1425,21 euro il 25% della differenza tra il reddito mensile medio e tale importo;
- a una riduzione pari al 3% ogni mese, a partire dalla sesta mensilità (quindi dal 151° giorno di fruizione).
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Qual è la differenza tra NASpI e DIS-COLL?
Alla luce di quanto detto fin qui, possiamo evidenziare che:
- la NASpI è un’indennità di disoccupazione mensile che viene ricevuta da chi ha un contratto di lavoro subordinato e di somministrazione e lo perde involontariamente;
- la DIS-COLL è un contributo riservato ai lavoratori co.co.co. e ad altre categorie, quali assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio. Anche in questo caso, il lavoro deve essere perso in modo involontario, non si deve ricevere un assegno pensionisitico, né avere la partita IVA.
In entrambe le ipotesi, l’erogazione non è automatico e la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
NASpI e DIS-COLL sono cumulabili?
La NASpI non è cumulabile con:
- l’indennità di maternità o paternità;
- i trattamenti antitubercolari;
- l’infortunio;
- la mobilità;
- la cassa integrazione;
- l’indennità di mancato preavviso;
- l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.
Sulla base di quanto indicato in elenco, si potrebbe dedurre che la NASpI e la DIS-COLL siano cumulabili e compatibili. ciò non è sempre vero, comunque. Per ricevere la DIS-COLL, infatti, oltre a essere disoccupato, devi anche essere iscritto alla gestione separata INPS. Ma se percepisci la NASpI perché avevi un contratto subordinato come collaboratore o dottorando, ma eri iscritto a un’altra cassa, non è possibile che tu riceva la DIS-COLL.
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Cos’è la disoccupazione agricola?
Ancora diversa è la cosiddetta disoccupazione agricola, cioè una prestazione che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti agricoli. Si richiede nell’anno successivo a quello delle giornate di non occupazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. Per saperne di più, leggi la nostra guida Disoccupazione agricola: cos’è, importo, requisiti, quando arriva.
Disoccupazione per i rimpatriati: in cosa consiste
I cittadini italiani disoccupati a causa di un licenziamento o di un mancato rinnovo del contratto lavorativo in un paese Ue o extra Ue che abbiano deciso di rientrare in Italia possono presentare la domanda di disoccupazione per rimpatriati, a patto che non stiano ricevendo sussidi dal Paese in cui lavoravano.
Questa indennità:
- decorre dalla data del licenziamento o da quella in cui si è concluso il rapporto di lavoro;
- potrà essere richiesta se si rientra in Italia entro 180 giorni di tempo dalla cessazione della propria attività lavorativa.
I richiedenti avranno a propria disposizione 30 giorni per presentare la domanda.
La disoccupazione per i rimpatriati non è compatibile con:
- altre indennità di disoccupazione ricevute dai Paesi esteri in cui si lavorava;
- prestazioni quali pensioni, malattia o maternità;
- il rientro all’estero per lavoro o la modifica delle condizioni fissate con il Centro per l’Impiego.
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