Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità: tutte le misure in vigore
L'elenco completo delle detrazioni, deduzioni, esenzioni, bonus e agevolazioni fiscali previste attualmente per le persone con disabilità, dai veicoli a IRPEF e IVA, fino all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- La legge italiana prevede diverse misure a sostegno delle persone con disabilità.
- Si tratta, in particolare, di agevolazioni fiscali che riguardano diversi settori, come per esempio i veicoli o i sussidi tecnici e informatici.
- Ne fanno parte la detrazione IRPEF al 19% o l’IVA agevolata al 4%.
Oggi sono disponibili diverse agevolazioni fiscali destinate ai soggetti con disabilità. Si tratta di detrazioni ed esenzioni che si applicano in una serie di situazioni, che possono riguardare le spese mediche, quelle legate alla macchina, fino all’eliminazione delle barriere architettoniche.
In questa guida ci concentreremo su tutte le misure in vigore a sostegno dei disabili, che sono elencate anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mettendo in evidenza quali siano i requisiti di accesso e le possibilità di chiedere più volte lo stesso contributo.
- Agevolazioni fiscali veicoli: quali sono
- IVA 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici
- Deduzioni spese mediche dal reddito
- Su quali spese spetta una detrazione IRPEF del 19%?
- Altre agevolazioni per i non vedenti
- Eliminazione della barriere architettoniche
- Imposta agevolata su successioni e donazioni
Agevolazioni fiscali veicoli: quali sono
Le persone disabili hanno diritto a 4 tipologie di agevolazioni fiscali legate al possesso di un veicolo, ovvero:
- la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Queste agevolazioni spettano ai seguenti soggetti disabili:
- non vedenti, individuati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001;
- sordi, ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), art. 1, comma 2;
- con ridotte o impedite capacità motorie;
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, in riferimento all’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, in possesso della certificazione di disabilità prevista ai sensi all’art. 4 della legge n. 104/1992.
Le agevolazioni spettano unicamente se i veicoli vengono utilizzati esclusivamente o prevalentemente a beneficio delle persone disabili. Ne può beneficiare anche un familiare nell’ipotesi in cui il disabile sia fiscalmente a carico del familiare, ovvero abbia un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età superiore a 24.
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Su quali veicoli sono valide le agevolazioni fiscali per disabili?
Tipologia di veicolo | Caratteristiche |
autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan (*) (**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF del 19%
La detrazione fiscale si applica anche all’acquisto di veicoli elettrici e di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.
La cilindrata del motore termico, però, non deve essere superiore a 2.000 centimetri cubici, se il motore è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
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1) Detrazione IRPEF 19% sui veicoli
La detrazione IRPEF applicata ai disabili per l’acquisto di un veicolo è del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro. L’agevolazione si può ottenere per un solo veicolo, entro 4 anni dalla data di acquisto.
Nell’ipotesi di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Trascorsi 4 anni di tempo dall’acquisto del primo veicolo, è comunque possibile usufruire della detrazione anche per un altro veicolo, senza dover vendere il precedente.
Si può scegliere di godere della detrazione:
- per l’intero periodo di imposta;
- in 4 rate annuali di pari importo: in questa ipotesi, in caso di morte del disabile, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
La detrazione IRPEF spetta anche per:
- le spese di riparazione del veicolo, con l’eccezione di quelle sostenute per l’ordinaria manutenzione e i costi di esercizio;
- le vetture comprate all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
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2) IVA agevolata al 4%
L’IVA agevolata al 4% invece che al 22% spetta per i veicoli con cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Si può inoltre applicare sull’acquisto contestuale di optional, prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile, cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento, riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
Gli acquisti devono però essere effettuati dal disabile oppure dal familiare di cui lo stesso sia fiscalmente a carico. L’agevolazione fiscale si applica una sola volta, entro 4 anni dall’acquisto del veicolo, ma è possibile richiederla nuovamente entro 4 anni dall’acquisto, se il veicolo è stato rubato e mai ritrovato – questa regola si applica anche nel caso dell’agevolazione IRPEF.
Non sono incluse nell’agevolazione gli autoveicoli intestati:
- ad altre persone;
- a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’IVA ridotta al 4% è valida anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. Si deve in pratica prevedere di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, che avviene al termine della durata della locazione finanziaria.
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3) Esenzione pagamento bollo auto
Passando, invece, alle esenzioni, i soggetti con disabilità sono esonerati dal pagamento del bollo auto per i veicoli indicati nella tabella in alto.
Ha diritto all’esenzione:
- il soggetto disabile al quale la macchina è intestata;
- il familiare che lo ha fiscalmente a carico.
Per la relativa domanda, a seconda della Regione, è possibile rivolgersi:
- all’Ufficio tributi dell’ente Regionale;
- in assenza di tale ufficio, all’Agenzia delle Entrate o all’Aci.
Qualora si dovessero possedere più veicoli, si ha diritto all’esenzione soltanto su uno di essi.
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4) Esenzione imposta di trascrizione passaggio di proprietà
Infine, per quanto riguarda i veicoli, le persone con disabilità hanno anche diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. Questa tipologia di esenzione non è però prevista per le vetture dei non vedenti e dei sordi.
Deve essere richiesta al PRA territorialmente competente. Spetta anche nell’ipotesi di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
In presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, si ha diritto alle agevolazioni anche su:
- motocarrozzette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità.ù
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IVA 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici
È prevista l’IVA agevolata al 4% anche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
Potrebbe per esempio trattarsi di:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche;
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’aliquota agevolata è inoltre applicata sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici che permettano di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Tali dispositivi di supporto alle persone con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, devono favorire:
- la comunicazione interpersonale;
- l’elaborazione scritta o grafica;
- il controllo dell’ambiente;
- l’accesso all’informazione e alla cultura.
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Deduzioni spese mediche dal reddito
È possibile poi dedurre dal reddito complessivo delle persone con disabilità:
- le spese mediche generiche;
- le spese di £assistenza specifica”;
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale;
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Sono inoltre deducibili le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
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Spese non deducibili
Non possono invece essere oggetto di deduzione:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista;
- le spese sanitarie specialistiche e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro;
- le spese corrisposte a una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento.
Nell’evenienza di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non sarà possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma unicamente la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.
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Su quali spese spetta una detrazione IRPEF del 19%?
Le persona con disabilità hanno diritto interamente la detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, per le seguenti spese:
- il trasporto in ambulanza;
- il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti aventi come fine l’assistenza alle persone con disabilità;
- l’acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese, la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità – anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità, quali fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità.
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Si ricorda che la detrazione spetta a prescindere dalla condizione reddituale e che, a partire dal 2020, è possibile richiederla solo se le spese sono state sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.
Rientrano poi nelle detrazioni IRPEF al 19% anche le spese sostenute per pagare gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, anche qualora l’assistenza sia svolta da:
- una casa di cura o di riposo;
- una cooperativa di servizi;
- un’agenzia interinale.
Altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione | Come funziona |
Detrazione IRPEF 19% per l’acquisto del cane guida | Spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale La detrazione non è legata al reddito del beneficiario, ma i pagamenti effettuati dovranno essere tracciabili, quindi non è possibile pagare in contanti |
Detrazione per il mantenimento del cane guida | Non è necessario documentare la spesa effettiva La detrazione è pari a 1.000 euro e il beneficiario è solo il soggetto non vedente, quindi il familiare del quale risulti fiscalmente a carico non ne ha eventualmente diritto L’importo spetta interamente per i titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, mentre decresce progressivamente fino al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro |
IVA agevolata al 4% per l’acquisto di prodotti editoriali | Prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro, quali giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici |
Eliminazione della barriere architettoniche
È prevista una detrazione IRPEF delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche pari al:
- 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data e fino a 48.000 euro), fino a un tetto massimo di 96.000 euro;
- 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
- è poi possibile richiedere la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
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Detrazione polizze assicurative
Sarà poi possibile detrarre dalle spese delle polizze assicurative:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; questo importo è passato a 750 euro nel 2016 per le polizze delle persona con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte;
- 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Qualora nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari e uno avesse una grave disabilità, l’importo massimo detraibile corrisponde al limite più elevato di 750 euro.
La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, e decresce in modo progressivo fino al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.
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Imposta agevolata su successioni e donazioni
Un’altra tipologia di agevolazione fiscale per i soggetti con disabilità che vogliamo infine segnalare è l’imposta agevolata da versare su successioni e donazioni.
In tale ipotesi, si prevede che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, venga applicata solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Tra le condizioni da possedere per avere diritto a tali esenzioni troviamo quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Per ulteriori informazioni in merito, ti invitiamo ad approfondire sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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