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Si può rendere una donazione non impugnabile?

Che cosa fare se la donazione lede i diritti successori? Il donatario si può opporre all'azione dei legittimari? Quali strumenti mette a disposizione l'ordinamento? Nel seguente articolo, esamineremo come è possibile impugnare una donazione e come fare per stabilizzarla.

Che cosa si intende per opposizione alla trascrizione di una donazione?
  • La donazione è uno strumento particolarmente impiegato dai genitori in favore dei figli. Tuttavia, potrebbe arrecare dei pregiudizi ad altri eredi.
  • Gli eredi tutelati dell’ordinamento sono detti legittimari: possono impugnare la donazione con azione di riduzione e poi chiedere la restituzione.
  • L’azione di riduzione e quella di restituzione rendono instabile la donazione: ciò limita la circolazione del bene.

Le donazioni sono considerate da un orientamento tradizionale come un anticipo della successione, ciò anche perché in genere sono realizzate nell’ambito dello stesso nucleo familiare.

Può accadere che tramite le donazioni siano anche lesi alcuni diritti ereditari, come il diritto dei legittimari, cioè quei soggetti – coniuge, figli e ascendenti – a cui il legislatore riserva una porzione del patrimonio del defunto.

Proprio per questa ragione le donazioni possono essere rese relativamente inefficaci mediante l’azione di riduzione e il legittimario può anche chiedere la restituzione del bene donato.

Ciò, come appare evidente, pone non pochi problemi laddove il donatario voglia far circolare il bene donato. Questo, allo stato di fatto, è immobilizzato, perché anche chi acquista può vedersi privato del bene che ha pagato.

Nel seguente articolo ci occuperemo di descrivere cosa devi fare per rendere stabile la donazione, ovvero per sottrarla all’impugnazione degli eredi legittimari.

Chi può impugnare una donazione?

Quando viene effettuata una donazione, il donante arricchisce l’altra parte, depauperando al contempo il proprio patrimonio. Ne possiamo desumere che dalla donazione possa derivare un danno per i c.d. legittimari. Chi sono i legittimari? Sono gli eredi necessari, cioè coloro che hanno diritto a una porzione del patrimonio del defunto.

Questi sono i parenti stretti del defunto, in particolare appartengono a tre categorie:

  1. il coniuge – con coniuge si intende anche il coniuge separato ma non divorziato;
  2. figli – con figli si intendono sia quelli adottivi che naturali. Se il figlio premuore al padre, il diritto è attribuito al proprio erede, quindi, al nipote;
  3. gli ascendenti – hanno diritto alla quota solo se il defunto non ha lasciato figli.

Approfondisci alcuni profili inerenti la successione ereditaria e il rapporto con l’usufrutto leggendo: Usufrutto: significato, esempio, tipologie, estinzione

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Come e quando è possibile impugnare una donazione?

Gli eredi legittimari citati nel precedente paragrafo possono opporsi alla donazione se questa risulta essere lesiva della quota di riserva, cioè se a causa della donazione il patrimonio diventi insufficiente a soddisfare la quota.

La donazione può essere contestata se ricorrono le seguenti condizioni:

  • il donante sia già morto;
  • non siano decorsi 10 anni dalla sua morte;
  • se è stata lesa la quota di legittima, cioè se gli eredi legittimari abbiano ricevuto meno della quota di legittima che ad essi riserva la legge.

In questi casi, è possibile ricorrere all’azione di riduzione.

Ti consigliamo anche di leggere: I nipoti possono impugnare le donazioni?

Azione di riduzione: come funziona?

L’azione di riduzione è un’azione di inefficacia relativa, con cui la donazione diventa non opponibile all’erede legittimario. Questo potrà considerare il bene oggetto di donazione come ancora parte del patrimonio, al momento della successione.

L’azione di riduzione presuppone una serie di passaggi specifici:

  • si individua il valore dell’eredità, tramite il residuo al momento dell’apertura della successione, sommando le donazioni e sottraendo i debiti;
  • sulla somma individuata, si calcola la quota di riserva, che varia a seconda del numero o della qualità dei legittimari;
  • se all’esito di tale calcolo i legittimari hanno ricevuto meno di quanto spetterebbe loro per legge, si può esercitare l’azione di riduzione.

Gli eredi legittimari dovranno computare alla quota di legittima le donazioni che hanno già avuto dal defunto, le quali dovranno, quindi, essere considerate per verificare se è stata o meno violata la legittima.

Approfondisci l’argomento leggendo anche: Come funziona l’eredità: tutto sulla successione

Che effetto produce la trascrizione della donazione

Donazione di beni immobili: qual effetto ha la trascrizione?

Come abbiamo evidenziato, l’azione di riduzione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione. Questo termine potrebbe essere molto lungo e nel frattempo la donazione è instabile. Pensiamo alla donazione di un immobile: in via di fatto sarebbe preclusa ogni circolazione del bene in questione. Cosa si può fare? Il legislatore ha pensato a una soluzione.

Il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere la donazione. Quale effetto produce la trascrizion? Se la donazione è trascritta, consente di stabilizzare l’effetto traslativo, trascorso il ventennio dalla trascrizione.

Ciò significa che trascorsi 20 anni:

  • il soggetto non perde la possibilità di ricorrere all’azione di riduzione;
  • ma perde l’azione di restituzione verso i terzi. Quindi, l’eventuale atto dispositivo avente ad oggetto il bene donato si stabilizza.

LEGGI ANCHE Che differenza c’è tra regalo e donazione?

Opposizione alla trascrizione

Il legittimario è evidentemente pregiudicato dalla trascrizione della donazione. In questo caso, egli non potrà più recuperare il bene: può, al più, recuperare l’equivalente dal donatario che, a sua volta, ha rivenduto il bene. Ciò pone un inconveniente: il donatario potrebbe essere insolvente, cioè potrebbe non essere in grado di restituire il valore. In tal caso, il legittimario resta privo di una tutela effettiva.

Il legittimario può prevenire questo esito mediante opposizione alla trascrizione, di recente introdotta dal legislatore. L’atto di “opposizione” alla donazione è un atto stragiudiziale, non è una forma di impugnazione, che va trascritta come la donazione immobiliare. La trascrizione dell’opposizione ha come effetto quello di impedire che, trascorso il ventennio, la donazione si stabilizzi.

L’opposizione preclude, quindi, l’effetto della trascrizione che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, con la trascrizione dell’opposizione si vanifica l’effetto della trascrizione. Chi compra il bene donato o chi trascrive su di esso l’ipoteca è pregiudicato, perché potrebbe subire l’azione di restituzione.

Se però sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione e non è stata fatta opposizione, il diritto dell’acquirente si consolida. In altri termini, dal comportamento silente o inerte del legittimato all’opposizione, protratto per un ventennio, consegue la “purgazione” del bene donato, il quale non potrà più essere sottoposto ad azione di restituzione.

Ti consigliamo anche di leggere: Si può donare un immobile ricevuto in donazione?

come funziona la donazione

Rinuncia all’opposizione

Nonostante questo complesso quadro normativo volto a tutelare il legittimario, si ritiene oramai pacifico che l’erede possa rinunciare a presentare l’opposizione. Con la rinuncia all’opposizione, la donazione si stabilizzerà trascorsi i venti anni. Prima dei venti anni dall’apertura della successione, però, egli comunque avrà il diritto di esercitare l’azione di riduzione e restituzione.

Secondo un orientamento, il legittimario può rinunciare sia all’opposizione che all’azione di restituzione; in specie, secondo una dottrina, la rinuncia sarebbe insita nella rinuncia all’opposizione. D’altronde, se ci pensiamo bene, rinunciare all’opposizione ma non all’azione di restituzione è del tutto inutile. L’erede potrebbe benissimo rinunciare all’opposizione, ma esercitare l’azione di restituzione.

La principale obiezione a questa facoltà è che la rinuncia costituirebbe un patto successorio rinunciativo. L’orientamento prevalente, in ogni caso, ammette la legittimità di questa conclusione.

Si osserva che, alla luce del significato e dell’utilità della rinuncia all’opposizione, la rinuncia all’azione di restituzione consente la stabilizzazione della donazione. Tale facoltà sarebbe inutilmente esercitata, ove non ne conseguisse la rinuncia all’azione di restituzione.

È anche opportuno considerare che il legislatore espressamente vieta la rinuncia all’azione di riduzione, ma non anche all’azione di restituzione. Si osserva dunque che:

  • il legislatore prevede un divieto che sarebbe insito nel divieto di cui all’art. 458 c.c.. Possiamo desumerne che non si intende desumere in automatico tale divieto;
  • giacché non è espressamente vietato, è possibile la rinuncia all’azione di restituzione.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo anche: Donazione di immobile: cos’è e come funziona, rischi e impugnazione

Donazione non impugnabile – Domande frequenti

Come è possibile impugnare una donazione?

La donazione può essere impugnata mediante azione di riduzione, che rende l’atto relativamente inefficace; poi è possibile esercitare l’azione di restituzione.

Come si stabilizza una donazione immobiliare?

La donazione immobiliare può essere trascritta dal donatario: trascorsi 20 anni il legittimario perde il diritto di esercitare le azioni di riduzione e restituzione.

Cosa può fare il legittimario contro la trascrizione della donazione?

Il legittimario può fare opposizione alla trascrizione, in tal modo essa non produrrà alcun effetto.

Cosa può fare il donatario avverso l’opposizione alla trascrizione della donazione?

Il donatario non può far nulla avverso all’opposizione alla trascrizione: può chiedere però al legittimario di rinunciarvi, così come all’azione di restituzione. In tal modo la donazione si stabilizza.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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