I nipoti possono impugnare le donazioni?
La donazione è un istituto che potrebbe ledere gli interessi di creditori e legittimari. Come possono tutelarsi? È possibile farlo con l'opposizione? In che modo? Esaminiamo insieme l'istituto.
- La donazione è un contratto con cui una parte arricchisce l’altra, determinando un contestuale depauperamento, per mero spirito di liberalità.
- Con la donazione, è possibile che siano lesi i diritti dei c.d. legittimari oppure dei creditori del donante.
- Tramite l’opposizione alla donazione, tali soggetti possono tutelarsi dall’atto negoziale della donazione.
La donazione è un atto che viene spesso compiuto dal genitore nei confronti del figlio, ma ponendo in essere tale atto, gli altri legittimari potrebbero essere lesi. Cosa si piò fare se si è lesi da una donazione? In realtà, gli strumenti a disposizione sono diversi. Tra questi vi è l’opposizione alla donazione.
L’opposizione può essere fatta da chiunque? Per esempio, un nipote può procedere all’opposizione alla donazione? Nel seguente articolo, ti daremo alcune nozioni essenziali per comprendere come e per quali ragioni è possibile procedere all’opposizione alla donazione.
Analizzeremo:
- le modalità per opporsi;
- gli effetti;
- come sia possibile rinunciare all’opposizione.
Quali sono le forme di successione?
Le forme di successione sono due:
- testamentaria: quando il defunto provvede a redigere un testamento, con il quale dispone del proprio patrimonio per un momento in cui non sarà più in vita;
- legittima: il legislatore introduce regole che dispongono come viene ripartito il patrimonio.
La successione legittima e testamentaria possono anche concorrere, quando il defunto dispone con testamento solo di parte del proprio patrimonio. Sulla parte residuante, si apre successione legittima.
La successione necessaria, invece, non è una terza forma di successione: essa è un regime a tutela dell’interesse di soggetti che hanno un particolare legame con il defunto. Tali soggetti sono detti legittimari.
La successione necessaria opera sia ove siano lese le ragioni del legittimario con testamento, sia quando, invece, siano lese anche in conseguenza della successione legittima. Essa non è una forma di successione in quanto il legittimario non sempre diventa erede. La quota a lui riservata, infatti, potrebbe essere soddisfatta per donazione o per legato.
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Cos’è la donazione?
La donazione è, secondo la definizione posta dall’art. 769 c.c., un contratto. Non è dunque sufficiente la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza riceverne un corrispettivo: affinché questo risultato si produca, è necessaria l’accettazione del donatario. Solo in via eccezionale l’accettazione non è necessaria: si tratta dell’ipotesi della donazione obnuziale.
Con la donazione, una delle parti, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, o disponendo a favore di questa di un suo diritto ovvero assumendo verso la stessa un’obbligazione, purché, si ritiene, si tratti di obbligazione di dare e non di fare.
L’arricchimento è l’incremento del patrimonio del donatario. Come risulta dall’art. 769 c.c., l’arricchimento può realizzarsi o disponendo di un diritto o assumendo un’obbligazione nei confronti del donatario.
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Il nipote può opporsi alla donazione?
L’opposizione alla donazione può essere effettuata solo dai legittimari. In linea di principio, potrebbe essere posta in essere anche dal creditore del donante. Il nipote può procedere ad impugnare la donazione? In linea di principio, il nipote può presentare opposizione alla donazione.
A potersi opporre alla donazione quindi sono:
- il coniuge che il donante aveva al momento della donazione, anche se separato in seguito, purché senza addebito;
- il coniuge del donante, anche se il legame avviene a seguito della donazione, purché sia entro 20 anni dal momento della donazione stessa;
- genitori ed eventuali nonni del donante;
- figli, nipoti pronipoti del donante.
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Chi sono i legittimari?
I legittimari sono i soggetti che sono necessariamente chiamati a succedere, ai quali l’ordinamento riserva una quota del patrimonio del defunto, che non può essere lesa né tramite donazione, né tramite testamento. La quota di patrimonio è detta indisponibile, mentre quella residuante è detta disponibile, perché il de cuius può liberamente disporne.
La quota indisponibile non è un valore fisso, ma variabile, in considerazione di alcuni fattori:
- la presenza o meno di legittimari;
- la loro qualità: la quota spettante a ciascun legittimario dipende anche dal grado di parentela;
- la presenza di più legittimari, con la medesima qualità o anche appartenenti a categorie diverse.
Per esempio, se il defunto ha un solo figlio, la quota è della metà, essa invece è di due terzi in presenza di più figli, da dividersi tra tutti in parti eguali. Tale sistema è definito della quota mobile, in quando la quota di indisponibile si modula a seconda dei criteri indicati.
Nel precedente codice, invece, era stato individuato il meccanismo della quota fisse, con esso si riconosceva alla singola e complessiva categoria di legittimari una quota di riserva stabile. Il meccanismo aveva il pregio di sterilizzare ogni vicenda successiva all’apertura della successione.
Tabella quote legittimari
SE CHI DECEDE LASCIA | QUOTE DEL PATRIMONIO EREDITARIO SPETTANTI |
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili | 1/ al coniuge come quota di legittima 1/2 come quota disponibile |
Il coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Il coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Solo il figlio (senza coniuge) | 1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile |
Solo due o più figli | 2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile |
Il coniuge e ascendenti legittimi | 1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Come funziona l’opposizione alla donazione?
La disciplina dell’opposizione alla donazione è di recente introduzione. La donazione, se trascritta, consente di stabilizzare l’effetto traslativo, trascorso il ventennio dalla trascrizione. Ciò significa che trascorsi 20 anni:
- il soggetto non perde azione di riduzione;
- ma perde l’azione di restituzione verso i terzi. Quindi, l’eventuale atto dispositivo avente ad oggetto il bene donato si stabilizza.
Il legittimario può prevenire questo esito mediante opposizione alla trascrizione, ma può anche rinunciare all’opposizione alla trascrizione. Tuttavia, ciò comporta che:
- se il de cuius/donatario muore prima del ventennio, in ogni caso, il legittimario può esercitare sia riduzione che restituzione;
- se il de cuius/donatario muore dopo il ventennio, il soggetto del legittimario perde il diritto alla restituzione.
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Cosa succede se l’erede muore?
Può accadere che un legittimario, o un chiamato all’eredità in generale, muoia prima di accettare l’eredità. Cosa succede in questo caso? La risposta a questo interrogativo può essere rintracciata nel codice stesso.
Ai sensi dell’articolo 479 del codice civile:
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.
In questa ipotesi, quindi, la possibilità di accettare l’eredità è trasferita ad altro soggetto. Tale istituto prevale sia sulla rappresentazione che sull’accrescimento.
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Come si effettua l’opposizione alla donazione?
Per presentare opposizione alla donazione è necessario richiedere l’intervento di un notaio, sebbene non sia del tutto esclusa la possibilità di ricorrere in modo autonomo.
Il notaio non deve essere necessariamente colui che ha partecipato all’atto di donazione. L’opposizione è un atto personale, per questo non è possibile procedere per procura, similmente alla donazione. Tuttavia, può ben accadere che i legittimari presentino un atto unico di opposizione, invece di agire individualmente.
Solo coloro che presentano l’atto di opposizione possono poi beneficiare degli effetti. Quindi, in conseguenza dell’opposizione, può accadere che per alcuni legittimari sia caduta in prescrizione la possibilità di chiedere la restituzione. L’atto di opposizione deve essere rinnovato allo scadere dei venti anni, per consentire la produzione degli effetti.
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Opposizione alla donazione – Domande frequenti
La donazione è un contratto con cui il donante arricchisce il donatario, con contestuale depauperamento, per spirito di liberalità
Per difendersi dall’atto di donazione è possibile fare opposizione alla donazione, con cui si consente al soggetto leso di opporsi alla stabilizzazione conseguente la trascrizione dell’atto di donazione.
Possono fare opposizione alla donazione i legittimari, quindi coniuge, figli e i relativi discendenti, e gli ascendenti in assenza dei figli.
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