Le fake news possono portare a conseguenze penali?
In un mondo che spinge il piede sull’acceleratore ogni giorno, le fake news sono sempre più difficili da rincorrere e da stanare. Quando i rischi sono talmente alti da sfociare nel penale?
- Le fake news, ovvero la notizie false, non sono un reato.
- Ci sono, però, alcuni casi in cui possono integrare alcuni effetti previsti dal codice penale o civili.
- Dalla diffamazione all’aggiotaggio, ci sono infatti diversi reati connessi alle fake news che possono essere denunciati.
Il digitale e la diffusione delle notizie telematiche ha reso il controllo della veridicità dei fatti narrati pressoché impossibile. Così, in un mondo in cui ci si trova costantemente bombardati da notizie che giungono da ogni dove, le fake news si espandono a macchia d’olio. Confondono il lettore, non sempre consapevole che, per spazzare via quella “macchia” dalla sua testa, non basterà uno sgrassatore.
La diffusione di notizie false, negli ultimi anni, è stata talmente impattante da riuscire a influenzare addirittura le elezioni di un Paese (stiamo parlando di quelle che hanno portato al 1° mandato di Trump, nel 2016), portando con sé una serie di interrogativi. Come si fa ad avere un controllo sulle informazioni? Imporre dei paletti non rappresenta una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero?
In Italia, negli ultimi anni, c’è stato un acceso dibattito parlamentare sulle fake news, alimentato proprio dal tema della manipolazione dell’informazione e della proliferazione di contenuti falsi e/o illeciti, spesso correlata al reato di diffamazione. Le riflessioni che si potrebbero fare sull’argomento sono tantissime. In queste righe, ci concentreremo sui possibili risvolti penali derivanti proprio dalle fake news.
Cosa sono le fake news
Si parla di “infodemia” per indicare la diffusione incontrollata di notizie false, distorte, a metà. Parziali, di solito volutamente. Non sempre vere. Le fake news rientrano nel concetto di infodemia e non sono altro che le notizie false. Non è detto che siano inventate di sana pianta. Molte fake news sono, infatti, frutto della manipolazione della realtà.
Le bufale sono sempre esistite, ma internet e, in modo particolare, i social network, hanno reso la loro presenza nelle nostre vite sempre più massiccia, al punto da rendere non sempre possibile la loro identificazione in quanto tali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, poi, ha dato alle fake news nuova linfa vitale.
Si possono creare video di situazioni che non sono mai accadute realmente, per esempio, che potrebbero mettere l’ignara vittima in situazioni scomode, e arrecare particolare turbamento nella vita di tutti i giorni. Se non esiste il reato di “diffusione di fake news”, allora, quali sono gli articoli del codice penale ai quali potersi appellare in simili casi?
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Fake news e art. 656 c.p.
Il primo riferimento giuridico al quale fare riferimento, quando si ha a che fare con una fake news, è l’articolo 656 del codice penale, che regola la pubblicazione e la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. Tale articolo prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro per chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate e tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico.
La fattispecie rientra tra i reati di pericolo, in quanto non è rilevante che non sia avvenuto un effettivo turbamento dell’ordine pubblico – il quale rappresenta il bene giuridico tutelato.
La notizia, invece, può essere:
- falsa, quindi una fake news, nella misura in cui difforme dalla realtà;
- tendenziosa, poiché diffusa proprio con l’obiettivo di avere un effetto dannoso per l’ordine e la tranquillità pubblica;
- esagerata, giacché modifica la realtà dei fatti, minacciando, di fatto, la tranquillità pubblica.
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Art. 656-bis c.p.: la proposta di legge
Il 7 febbraio del 2017 è stato depositato il disegno di legge n. 2688, titolato “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica“.
Al suo interno, era stato previsto l’articolo 656 bis c.p. (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche), reato comune a forma vincolata, per il quale era stata prevista l’ammenda fino a 5.000 euro (ma non è mai stato approvato) per chiunque pubblicasse o diffondesse su internet notizie false, esagerate e tendenziose.
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Fake news e diffamazione
Le fake news, prese singolarmente, non rappresentano di per sé, un reato, ma, a seconda dell’effetto che generano, potrebbero integrare diverse fattispecie delittuose. Una delle più frequenti è il reato di diffamazione: si presuppone che la notizia falsa abbia per oggetto una persona e che provochi una lesione alla sua reputazione.
Facciamo un esempio molto semplice e generico. Alessia e Camillo lavorano insieme e hanno un bel feeling. Lui è il capo di lei. Gino, un collega di Alessia, è geloso del loro legame. Mette allora in giro la voce, in loro assenza e comunicandolo a più persone, che tra i due ci sia una relazione, provocando un’offesa alla reputazione di entrambi, che sono sposati con altre persone.
Ci sono, comunque, altre tipologie di reati connessi alle fake news, che non colpiscono in modo diretto una singola persona. In pratica, in tutti gli esempi che faremo di seguito, la diffusione di una notizia falsa rappresenta un reato solo se è presente un nesso di causalità tra la news in questione e un determinato effetto punibile dalla legge.
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Quali altri reati può generare una fake news?
Una fake news potrebbe comportare conseguenze differenti a seconda del contesto in cui viene diffusa. Per esempio, a livello economico, potrebbero consistere nell’aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ovvero nell’alterazione dei mercati fatta con dolo specifico, ovvero con l’obiettivo di provocare degli stravolgimenti nel mercato interno.
Altri reati che si potrebbero configurare sono:
- il reato di procurato allarme (658 c.p.), nell’ipotesi in cui la fake news sia relativa a disastri, pericoli e infortuni che non esistono, per il quale si prevede l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 516 euro;
- il disfattismo politico (art. 265 c.p.), per il quale si applica la reclusione non inferiore a 5 anni per chiunque comunichi o diffonda voci o notizie false, esagerate o tendenziose in tempo di guerra;
- l’abuso di credulità popolare (art. 661 c.p.), in base al quale si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro per chiunque, pubblicamente, tenta di abusare della credulità popolare e dal fatto possa derivare un turbamento dell’ordine pubblico.
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Fake news: come denunciare
Il nostro codice penale non punisce diversamente i soggetti che creano e quelli che diffondono le notizie false, sebbene, in teoria, i primi dovrebbero essere considerati maggiormente colpevoli, perché il falso parte da loro.
Questo significa che chi non si prende il compito di verificare la fondatezza di una fake news e la condivide, potrebbe essere punito, se non per dolo, almeno per colpa. Alcuni reati però, come l’aggiotaggio o la diffamazione, richiedono il dolo specifico.
Nel momento in cui ci si imbatte in una notizia falsa, è possibile:
- utilizzare alcune piattaforme online, come bufale.net, per segnalare la notizia infondata al grande pubblico, oppure semplicemente fare una ricerca su Google – è molto probabile che qualcuno l’abbia già segnalata;
- presentare denuncia alle Autorità – a parte la diffamazione, che è procedibile a querela della persona offesa, tutti gli altri reati che abbiamo citato sono procedibili d’ufficio.
Potrebbe, infine, risultare molto utile contattare un avvocato penalista e raccontare l’episodio specifico in cui una fake news ha causato un danno considerevole a cose e/o persone: il professionista saprà sicuramente indirizzare verso la soluzione più indicata al contesto specifico.
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