Reato di pericolo nel Codice Penale: definizione, esempio, differenza tra astratto e concreto
Cosa si intende con l'espressione "reato di pericolo" e le differenti tipologie dell'ordinamento giuridico italiano, con un focus sulla differenza con il reato di danno.
- I reati di pericolo sono tali se la condotta illecita è volta a porre in pericolo il bene giuridico protetto.
- Tali reati si distinguono, di norma, in pericolo concreto e astratto.
- Il legislatore poi prevede una particolare tipologia di reati di pericolo che sono quelli di pericolo contro la pubblica incolumità.
Nell’ordinamento giuridico italiano, il reato di pericolo è una della classificazioni dei reati elaborate dalla dottrina, che in genere viene contrapposta al reato di danno. Consiste nel fatto che il bene giuridico tutelato dalla legge non sia leso del tutto, ma sia solamente messo a rischio dalla condotta dell’agente.
Questa tipologia di reato viene a sua volta suddivisa in reato di pericolo astratto (presunto) e reato di pericolo concreto: La stessa classificazione, in realtà, ha destato non poche perplessità, tant’è che sono state elaborate più teorie sul punto.
In questa guida saranno presentate:
- la disciplina del reato di pericolo nel Codice Penale;
- le differenze tra le due tipologie esistenti, oltre che quella con il reato di danno.
- le possibile problematiche che possono insorgere.
Quando un reato è di pericolo?
I reati di pericolo sono quelli nei quali il bene giuridico tutelato viene messo in pericolo, ma non subisce una vera e propria e lesione. Si è soliti distinguere tra:
- il reato di pericolo astratto;
- il reato di pericolo concreto.
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1. Reato di pericolo astratto
Il reato di pericolo astratto, chiamato anche presunto, si basa sulla formulazione di un giudizio di pericolosità da parte del legislatore relativo a un determinato comportamento antigiuridico. In questo caso, il pericolo rappresenta il motivo dell’incriminazione, ma non un elemento costitutivo del reato.
La condotta viene sanzionata senza verificare l’esistenza di un pericolo concreto, che è già presunto nella norma che è stata violata. Il pericolo viene dunque presunto “iuris et de iure”, senza ammissione di prova sulla sua esistenza.
Il giudice dovrà quindi verificare l’esistenza di un comportamento antigiuridico e il reato sussisterà a prescindere dal fatto che abbia causato veramente una situazione di pericolo.
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Esempi di reato di pericolo astratto
Uno degli esempi più comuni di reato di pericolo astratto è l’omissione di soccorso, disciplinata dall’articolo 593 del Codice Penale, ma solo nei casi in cui non sia richiesta la presenza di un pericolo effettivo.
In pratica, nel caso in cui ci si ritrovasse con un bambino non accompagnato da solo e non si avvertissero le Autorità competenti, il reato di pericolo astratto si verificherebbe comunque anche se il bambino non fosse davvero in pericolo.
Oltre all’omissione di soccorso, rientrano tra i reati di pericolo astratto anche:
- il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- il reato di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.);
- il traffico di influenze illecite (art. 346.bis c.p.).
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Reato di pericolo concreto
Se nel reato del pericolo astratto la condotta illecita viene punita anche se il bene tutelato dalla legge non viene messo veramente a rischio, nel reato di pericolo concreto il bene tutelato – che può essere la salute pubblica, l’integrità fisica, l’ambiente, e così via – viene effettivamente messo a rischio dalla condotta dell’agente.
Esempi di reati di pericolo concreto sono:
- il reato di omissione di soccorso, quando sia prevista la presenza di pericolo effettivo (art. 593 c.p. commi 2 e 3);
- il reato di incendio (art. 423 c.p.);
- il reato di strage (art. 422 c.p.);
- gli attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.);
- il reato di minaccia (art. 612 c.p.).
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Dibattito sulla classificazione giuridica del reato di pericolo
Un primo dubbio interpretativo sorto rispetto a tale categoria è relativo alla classificazione. Un primo orientamento distingue le due categorie citate, ovvero:
- pericolo presunto o astratto, dove il pericolo non è elemento del fatto tipico. Esso è in re ipsa insito nella condotta, non deve, dunque, essere accertato dal giudice in quanto è elemento indefettibile della condotta;
- reato di pericolo concreto, in cui il pericolo è elemento del fatto tipico, quindi deve essere accertato dal giudice mediante un giudizio prognostico a base totale, quindi tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento del fatto, quelle conosciute, conoscibili e quelle non conoscibili. Il giudice valuta se il bene ha effettivamente corso un pericolo.
Un secondo orientamento, invece, distingue tre categorie:
- reati di pericolo presunto, dove il legislatore introduce una presunzione di pericolosità, conforme all’id quod plerumque accidit, in virtù del quale la condotta è presumibilmente pericolosa e il giudice non è tenuto ad accertare il pericolo;
- reati di pericolo astratto;
- reati di pericolo concreto.
Differenza con i reati di danno
I reati di pericolo sono stati classificati nel nostro ordinamento giuridico in contrapposizione ai reati di danno: la differenza deriva dal rapporto tra la condotta dell’agente e il bene giuridico tutelato dalla legge.
In pratica, nei reati di danno la condotta provoca una lesione reale al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Ne sono esempi:
- il reato di omicidio;
- la rissa;
- i maltrattamenti;
- i reati sessuali.
Approfondisci le differenze indicate leggendo la nostra guida su Reato di danno: cos’è e qual è la differenza con il reato di pericolo
Rapporto con il principio di offensività
Il principio di offensività presuppone che la condotta descritta dalla norma incriminatrice sia:
- in astratto offensiva, cioè deve essere espressione di una presunzione, introdotta dal legislatore, per cui la condotta possa porre almeno in pericolo un bene giuridico protetto, laddove sia realizzata;
- in concreto offensiva, cioè la condotta posta in essere in concreto deve avere messo per lo meno in pericolo un bene giuridico protetto.
I reati di pericolo possono porre problemi di compatibilità con il principio di offensività. La fattispecie che crea maggiori dubbi di compatibilità con il principio di offensività è quella dei reati di pericolo presunto. Nelle altre due ipotesi, infatti, il pericolo è elemento del fatto tipico, che quindi deve essere accertato al giudice.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sostenuto che:
- rientra nella discrezionalità del legislatore anticipare la soglia di rilevanza penale, purché la norma incriminatrice introduca una presunzione conforme all’id quod plerumque accidit, cioè la presunzione non deve essere sistematicamente smentita dalla realtà empirica;
- in ogni caso, il giudice deve poi valutare l’offensività in concreto della condotta, da intendersi come parametro negativo: il giudizio di offensività in concreto non è volto a verificare la sussistenza del pericolo, dunque, dell’offesa, ma mira ad escludere la punibilità di quei fatti che, pur corrispondendo alla fattispecie tipica descritta dalla norma incriminatrice, risultino privi di ogni possibilità di produzione del danno, alla luce delle circostanze concrete.
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Reati di pericolo contro la pubblica incolumità
I reati contro la pubblica incolumità sono disciplinati dal tutto IV, che poi distingue tra:
- reati di comune pericolo mediante violenza;
- reati di comune pericolo mediante frode.
Tuttavia, tale classificazione è dibattuta, in quanto non sembra riscontrabile in fatto una reale differenza tra le due categorie: mediante frode non necessariamente implica un mezzo fraudolento, molto spesso è una condotta insidiosa, come nel caso della epidemia colposa che si realizza con diffusione di germi patogeni, circostanza che non è accertabile da un punto di vista empirico.
Le caratteristiche principali di tali tipologie di reato sono:
- la diffusivi del danno, cioè la capacità di diffondersi senza controllo;
- il pericolo per un numero indeterminato di persone.
Per esempio, affinché ci sia un‘epidemia serve diffusività e un numero indeterminato di persone esposte al pericolo. È stato escluso il reato in questione rispetto al soggetto che, consapevole di essere affetto da HIV, aveva avuto rapporti non protetti. Non c’era epidemia colposa perché le modalità di diffusione non comportavano un pericolo per un numero di soggetti indeterminato.
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Reati di pericolo – Domande frequenti
I reati di pericolo si definiscono tali perché la condotta illecita non è finalizzata ad arrecare un danno, ma solo a porre in pericolo un bene giuridico protetto.
I reati di pericolo possono essere classificati come reati di pericolo concreto, pericolo astratto e pericolo presunto.
Alcuni reati di pericolo sono contro la pubblica incolumità: essi sono tali quando mettono in pericolo un numero indeterminato di persone.
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