Delitti contro la fede pubblica: quali sono e come trovare un avvocato specializzato
Cosa si intende per fede pubblica? Quando si configura un delitto in questo ambito? Ecco l’elenco dei reati contro la fede pubblica presenti nel Codice penale.
- I reati contro la fede pubblica sono una particolare tipologia di reati presenti nel Codice penale.
- Possono essere commessi sia contro degli oggetti materiali, quali atti e sigilli, che una qualità personale.
- Alcuni sono reati propri, mentre altri reati comuni, che possono quindi essere commessi da chiunque.
La fede pubblica è la fiducia che un gruppo di persone (la società) ha nei confronti di alcuni oggetti o simboli, ai quali viene attribuito uno specifico valore: ne fanno parte le monete, i documenti, i sigilli, i segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
I delitti contro la fede pubblica sono quelli contrari alla tutela di questi beni: ne è un esempio la falsificazione di monete o documenti, ma non riguardano soltanto beni di tipo materiali. Possono infatti colpire anche la sfera personale: basta pensare al caso in cui si finga di essere un’altra persona al fine di ottenere un profitto o un vantaggio personale.
I reati contro la fede pubblica sono disciplinati nel Codice penale come segue:
- Della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (artt. 453-466 c.p.) – Titolo VII Capo 1;
- Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467-475 c.p.). – Titolo VII Capo 2;
- Della falsità in atti (artt. 476-493 c.p.). – Titolo VI Capo 3;
- Della falsità personale (artt. 494-498 c.p.) – Titolo VI Capo 4.
Vediamo più nel dettaglio di quali reati si tratta nelle prossime righe.
1. Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
Il primo sottogruppo di reati contro la fede pubblica si riferisce all’alterazione fisica di alcuni beni, che può per esempio consistere nella falsificazione o nella contraffazione, quali monete, carte di pubblico credito, valori di bollo.
La falsificazione di monete e la spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp) è punita molto severamente, con la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 516 a 3.098 euro.
Tra gli altri reati, ricordiamo:
- Alterazione di monete (art. 454 cp) – pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 a 516 euro;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp) – pena: quella prevista per i due reati precedenti, ridotta da un terzo alla metà;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp) – pena: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 euro;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp) – pena ridotta di un terzo rispetto a quella prevista dagli art. 453, 455 e 547 cp;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp) – pena: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 309 a 1.032 euro;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp) – pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 a 516 euro;
- Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (art. 462 cp) – pena: reclusione fino a 1 anno e multa da 10 a 206 euro;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp) – pena: reclusione fino a 3 anni e multa fino a 516 euro;
- Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (art. 465 cp) – pena: sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 euro;
- Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (art. 466 cp) – pena: sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 euro;
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2. Falsità in sigilli
Il secondo gruppo di delitti contro la fede pubblica fa riferimento alla contraffazione e falsificazione di sigilli. Per esempio, la contraffazione del sigillo dello Stato e l’utilizzo del sigillo contraffatto (art. 467 cp) viene punita con la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da 103 a 2.065 euro.
In questo caso, il bene giuridico tutelato è l’interesse pubblico di garantire la fede pubblica relativamente a strumenti simbolici e segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Rientrano in questa macrocategoria i seguenti reati:
- Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468 cp) – pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 e 1.032 euro;
- Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 cp) – pena: la stessa prevista prevista nell’articolo precedente, ridotta di un terzo (in questo caso, viene punita la sola contraffazione e non l’uso del sigillo contraffatto;
- Uso abusivo di sigilli e strumenti veri (art. 471 cp) – pena: reclusione fino a 3 anni e multa fino a 309 euro;
- Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472 cp) – pena: reclusione fino a 6 mesi e multa fino a 516 euro;
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cp) – pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp) – pena: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.
L’art. 474 ter cp prevede delle circostanze aggravanti per gli art. 473 e 474 cp, per le quali la pena prevista è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro.
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3. Falsità in atti
I reati di falso sono un’altra categoria di delitti contro la fede pubblica, dove per falso si identifica tutto ciò che è contrario al vero, e può essere commesso per ingannare un solo individuo o una pluralità di persone.
Si parla di falsità nel momento in cui la vittima viene tratta in inganno. L’elemento soggettivo di questi reati è il dolo, ovvero la consapevolezza da parte di chi lo compie di avere realizzato una falsificazione.
È possibile distinguere tra due diverse fattispecie, ovvero:
- il falso materiale, che consiste nella contraffazione di un documento: ne è un esempio la Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cp), punito con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure da 3 a 10 anni, se la falsità riguarda un atto o una parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso;
- il falso ideologico, che viene commesso quando un dato documento presenta informazioni non veritiere.
Nella tabella che segue, abbiamo raccolto i principali reati relativi alla falsità in atti, che si distinguono tra reati propri, se commessi da un pubblico ufficiale o un soggetto che riveste una determinata posizione, e reati comuni, che possono essere commessi da chiunque.
Reato | Pena |
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cp) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cp) | Reclusione da 1 a 4 anni Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 8 anni Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni |
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cp) | Pena stabilita all’art. 476 cp |
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cp) | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cp) | Reclusione fino a 1 anno o multa da 51 a 516 euro |
Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cp) | Pene previste dagli art. 476, 477 e 478 ridotte di un terzo |
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp) | Reclusione fino a 2 anni |
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cp) | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 390 euro |
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cp) | Pene previste dagli art. 479 e 480 cp |
Uso di atto falso (art. 489 cp) | Pena stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo |
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cp) | Pene previste negli articoli 476, 477 e 482 |
Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 cp) | Pene previste nella prima parte dell’art. 476 e nell’art. 482 |
Fanno parte dei reati di falsità in atti anche l’art. 493 cp, Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, e l’art. 493 ter cp, Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro.
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4. Falsità personale
I reati di falsità personale sono quelli nei quali si verifica una lesione della fede pubblica attraverso l’alterazione di un contrassegno personale che identifica un dato soggetto. Può trattarsi di un contrassegno di identità, tipo i dati anagrafici, o di un contrassegno di qualità, ovvero la posizione occupata da un dato soggetto nella società.
Un esempio è il reato di sostituzione di persona (art. 494 cp), che consiste nel sostituirsi illegittimamente all’altrui persona attribuendosi un falso nome o un falso stato, quindi una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, al fine di ottenere un vantaggio personale o recare un danno all’altro, inducendolo in errore. Il reato è punito con la reclusione fino a 1 anno.
Possiamo poi citare i reati di:
- Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cp) , punito con la reclusione da 1 a 6 anni;
- Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 bis cp), punito con la reclusione fino a 1 anno;
- Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art. 495 bis cp), punito con la reclusione da 1 a 6 anni;
- False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cp), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
- Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati (art. 497 cp), punito con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro;
- Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis), punito con la reclusione da 2 a 5 anni;
- Possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497 ter), punito con la stessa pena dell’art. 497 bis;
- Usurpazione di titoli o di onori (art. 498 cp), per il quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro.
Qualora sia stato/a vittima di uno dei reati contro la fede pubblica, ti invitiamo a rivolgerti a uno degli avvocati penalisti presenti su deQuo, che potrà analizzare il tuo caso e consigliarti le migliori soluzioni legali da mettere in pratica.
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