Se il geometra sbaglia, chi paga?
Come fare per denunciare un geometra? Cosa rischia un geometra in caso di errore professionale? Analizziamo la questione più da vicino, vedendo quanto e come richiedere un risarcimento danni.
- Un geometra che assume un incarico per un cliente deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia.
- Se commette un errore professionale, è tenuto a risarcire il cliente.
- Quest’ultimo può eventualmente richiedere anche la risoluzione del contratto in essere.
Il geometra è un professionista al quale si è soliti affidarsi nel caso di lavori edili di diversa natura. Come ogni professionista, nel momento in cui si richiede il suo intervento, è tenuto a presentare un preventivo al cliente, al quale seguirà un contratto scritto per l’esecuzione di eventuali lavori o verifiche.
Nonostante il professionista sia tenuto a operare con diligenza e rispetto delle tempistiche fornite al cliente, potrebbe capitare che commetta un errore, per esempio violando una normativa in materia edilizia o utilizzando un documento in modo scorretto, oppure che ci siano dei ritardi.
Il geometra potrebbe anche sovrastimare o sottostimare una certificazione o una valutazione, omettere informazioni, mancando così di trasparenza, o verificare in modo incompleto o erroneo le informazioni catastali sull’immobile. Insomma, sono tanti i casi nei quali potrebbero essere fatti degli sbagli.
Considerato che gli errori professionali commessi dal geometra possono avere delle conseguenze molto gravi per i clienti – stiamo comunque parlando di un professionista che dovrebbe garantire la sicurezza edilizia – è possibile agire contro di lui qualora dovesse sbagliare. Vediamo di seguito in che modo.
Contratto d’opera intellettuale: cos’è
Per inquadrare al meglio la questione, dobbiamo introdurre il contratto d’opera intellettuale, che è il contratto che viene concluso dal professionista – in questo caso il geometra – con il cliente.
Con tale contratto, il geometra si impegna a realizzare una serie di attività in cambio in un compenso, operando ai sensi dell’art. 1176 del Codice civile – Diligenza nell’adempimento – in base al quale dovrà svolgere l’incarico che gli è stato conferito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il geometra che viene meno a questo dovere di diligenza, agendo in modo imprudente, senza attenzione o con negligenza, sta commettendo una violazione di una responsabilità professionale.
Non si tratta di una responsabilità civile, però, ma di un inadempimento contrattuale, per il quale è possibile richiedere un risarcimento per il danno subito. L’art. 1218 del Codice civile – Responsabilità del debitore – prevede infatti che il debitore che non esegue adeguatamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno causato, a meno che non riesca e dimostrare che l’inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili.
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Inadempimento geometra e responsabilità professionale
Alla luce di quanto detto fin qui, il geometra ha il dovere di operare con la diligenza del buon padre di famiglia fin dal conferimento dell’incarico, quindi ancora prima dell’avvio dei lavori edilizi relativi a un immobile.
Gli errori potrebbero essere infatti commessi anche nella fase antecedente l’inizio dell’intervento edilizio vero e proprio. Chi si occupa di progettare un edificio, deve per prima cosa conoscere la normativa urbanistica di riferimento e la relativa procedura amministrativa da utilizzare.
Esempi di inadempimenti contrattuali che possono essere commessi dal geometra sono:
- la mancata presentazione di un’istanza per ottenere una concessione edilizia;
- una richiesta presentata male;
- un errore progettuale.
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Errore del geometra: come tutelarsi
Come anticipato, nel caso in cui il geometra dovesse essere inadempiente rispetto ai suoi doveri professionali, il cliente potrà agire contro di lui per ottenere un risarcimento per il danno subito.
Dovrà però essere in grado di dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il danno e la condotta del geometra, quindi provare che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione dei lavori siano una sua responsabilità, dalla quale sia derivato un danno.
Si potrà così ottenere un rimborso per la perdita subita (danno emergente), con la restituzione di eventuali somme già corrisposte al professionista, oltre che per il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto inadempimento e ritardo rappresentano una conseguenza immediata e diretta del danno (art. 1223 cc).
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Risoluzione del contratto: quando è possibile
Il cliente avrà anche l’eventuale diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l’inadempimento del professionista sia grave. Questo perché, ai sensi dell’art. 1455 cc, il contratto non si può risolvere nel caso in cui l’inadempimento abbia scarsa importanza.
Rientrano tra i gravi inadempimenti:
- l’omissione di attività per la realizzazione del progetto;
- azioni che provochino ritardi e aumenti delle spese a carico del cliente;
- mancanza di documenti necessari per l’esecuzione legittima dei lavori.
Potrebbe verificarsi una situazione nella quale il cliente, che abbia già pagato al geometra una parte della somma pattuita, decida di non pagare la restante parte al professionista, proprio a causa del suo inadempimento.
In questa ipotesi, sarà necessario valutare il comportamento complessivo delle parti, per vedere chi, tra le due, ha maggiore rilevanza. Anche se il geometra agisse contro il cliente perché non ha ricevuto la somma complessiva che gli sarebbe spettata, quest’ultimo potrebbe comunque avere la meglio. Le conseguenze sarebbero dunque la risoluzione del contratto e il risarcimento per il danno subito.
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Geometra sbaglia – Domande frequenti
Il cliente che voglia contestare l’opera di un professionista deve essere in grado di provare il nesso causale tra l’inadempimento del professionista e il danno causatogli.
L’errore professionale consiste in un inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un dato cliente.
Ai sensi dell’art. 1667 del Codice civile, il committente deve denunciare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
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