Cosa succede se mi trovano ubriaco alla guida?
Quali sono le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, quando scatta il penale e come funziona il procedimento. Una guida pratica su quello che rischi davvero.
La guida in stato di ebbrezza è un reato di tipo contravvenzionale, che prevede delle sanzioni amministrative e penali in base a quanto riportato nell’articolo 186 del Codice della Strada:
- il reato è penale nel momento in cui viene superata la soglia di 0,8 grammi di alcol per litro di sangue;
- al contrario, è prevista soltanto una sanzione nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per ogni litro di sangue.
Se sei stato fermato dalla polizia stradale dopo aver bevuto, o semplicemente vuoi sapere cosa prevede la legge, questa guida fa al caso tuo.
Quali sono le sanzioni in base al tasso alcolemico
La legge distingue tre fasce di gravità, in base ai grammi di alcol per litro di sangue:
- fino a 0,5 g/l: nessuna sanzione per i conducenti ordinari. Per i neopatentati e i under 21 il limite è zero;
- da 0,51 a 0,8 g/l: sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro, senza conseguenze penali;
- da 0,8 a 1,5 g/l: scatta il reato penale, con ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi;
- oltre 1,5 g/l: le conseguenze si fanno molto più serie – ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca del veicolo se è di tua proprietà.
Se vieni fermato tra le 22 e le 7 del mattino, considera che le ore notturne costituiscono un’ulteriore aggravante: l’ammenda prevista aumenta da un terzo alla metà.
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Quando diventa reato penale
Il confine tra sanzione amministrativa e reato penale è fissato a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Sotto quella soglia paghi una multa, ma non hai un procedimento penale a carico. Sopra quella soglia, invece, ti trovi davanti a un reato contravvenzionale con tutte le conseguenze del caso: un fascicolo in Procura, un’udienza davanti al giudice e una condanna che può includere l’arresto.
Oltre alle sanzioni principali, la guida in stato di ebbrezza comporta anche la decurtazione dei punti della patente come segue:
- tasso superiore a 0,5 g/l: decurtazione di 10 punti;
- per i neopatentati con tasso inferiore a 0,5 g/l: riduzione di 5 punti, con possibilità di revoca totale della patente se si supera quella soglia.
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Regole più severe per i neopatentati
Se hai meno di 21 anni o sei nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, le regole sono più rigide. Il limite legale per te è zero: qualsiasi tasso rilevabile è sanzionabile. Se vieni trovato con un tasso inferiore a 0,5 g/l, rischi una sanzione da 163 a 658 euro. Per la fascia tra 0,51 e 0,8 g/l, la sanzione ordinaria viene aumentata di un terzo; oltre 0,8 g/l, aumenta della metà.
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Se non hai causato un incidente
Se sei stato fermato a un posto di controllo e non hai provocato nessun incidente, hai una possibilità in più: puoi chiedere che la sanzione venga convertita in lavori socialmente utili, da svolgere presso enti convenzionati elencati dalla Procura della Repubblica del tribunale competente. È un’opzione che vale la pena valutare con un avvocato, perché evita conseguenze più pesanti sul casellario giudiziale.
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Se hai causato un incidente
Le cose si complicano se alla guida in stato di ebbrezza si aggiunge un incidente stradale. L’articolo 186, comma 2-bis del Codice della Strada prevede in questo caso il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che il mezzo non appartenga a una persona estranea al fatto.
Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza si raddoppiano se hai provocato un incidente, anche senza feriti. Se il tuo tasso alcolemico era superiore a 1,5 g/l, si aggiungono la revoca della patente – che ti obbliga a sostenere di nuovo l’esame di guida – e la confisca del veicolo.
I lavori di pubblica utilità, in questo caso, non sono ammessi.
La messa alla prova
Se rischi una condanna penale per un incidente causato in stato di ebbrezza, puoi valutare la messa alla prova. Si tratta di un istituto che consente di evitare la condanna svolgendo lavori di utilità sociale e versando una somma al Fondo di garanzia per le vittime della strada, come forma di riparazione del danno. La Riforma Cartabia ha introdotto alcune novità su questo strumento, che vale la pena approfondire con il proprio difensore.
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Come viene accertato il reato: l’alcoltest
L’accertamento avviene quasi sempre tramite etilometro, lo strumento omologato che misura il tasso alcolemico nell’aria espirata – ed è da questo che deriva il termine comune “alcoltest”. In alcuni casi, in particolare quando non è possibile usare l’etilometro o il conducente è coinvolto in un incidente con feriti, l’accertamento può avvenire tramite prelievo di sangue in ospedale.
Prima di sottoporsi all’alcoltest, la polizia deve avvisarti che hai il diritto di farsi assistere da un difensore. Questo diritto è sancito dall’articolo 356 del Codice di procedura penale, che riconosce al tuo avvocato la facoltà di essere presente durante l’atto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5396 del 2 febbraio 2015, ha stabilito che se non ti viene dato questo avviso, il risultato dell’alcoltest può essere annullato. È un dettaglio che in sede processuale può fare la differenza.
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Cosa succede se rifiuti l’etilometro
Rifiutare di sottoporsi all’alcoltest non ti mette al riparo dalle conseguenze: il rifiuto è esso stesso un reato, classificato tra i reati omissivi. Il giudice valuta le circostanze – le modalità del rifiuto, il grado di colpevolezza, l’entità del pericolo – e può decidere di assolvere oppure di applicare le sanzioni previste per il caso più grave, cioè ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto fino a un anno, sospensione della patente e confisca del veicolo.
In pratica, rifiutare espone al rischio di essere trattato come se avessi superato la soglia più alta.
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Recidiva: cosa cambia alla seconda volta
Se non è la prima volta che vieni fermato per guida in stato di ebbrezza, le conseguenze si aggravano in modo significativo. In caso di recidiva nel biennio, le sanzioni aumentano e – per i casi più gravi, cioè tasso superiore a 1,5 g/l – è prevista la revoca della patente anziché la semplice sospensione. Questo significa che non puoi riottenere la patente per almeno tre anni e devi sostenere nuovamente l’esame.
Minori a bordo: un’aggravante in più
Se al momento del fermo hai a bordo un passeggero minorenne, la legge prevede un’aggravante specifica. Le sanzioni pecuniarie aumentano ulteriormente e, nei casi più gravi, si aggiunge la revoca della patente. È un elemento che il giudice considera nella valutazione complessiva della condotta.
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Farmaci, droghe e guida: l’art. 187 C.d.S.
L’alcol non è l’unica sostanza che può portarti nei guai. L’articolo 187 del Codice della Strada disciplina la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con un sistema sanzionatorio analogo a quello per l’ebbrezza alcolica ma con alcune differenze procedurali.
Vale la pena ricordarlo anche per i farmaci: alcune categorie di medicinali – ansiolitici, antidolorifici oppioidi, antistaminici, ma anche il metadone usato nelle terapie sostitutive – possono alterare i riflessi e la capacità di guida. Se vieni coinvolto in un incidente e risulta che assumevi sostanze che alterano le capacità psicofisiche, anche se prescritte dal medico, questo elemento può essere valutato nell’accertamento della responsabilità.
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Guida in stato di ebbrezza: prescrizione
Con la riforma anticorruzione entrata in vigore il 1° gennaio 2019, i termini di prescrizione per i reati contravvenzionali come la guida in stato di ebbrezza sono cambiati. Prima della riforma, il reato poteva cadere in prescrizione dopo quattro o cinque anni dalla sentenza di primo grado. Oggi questo non avviene più automaticamente: la prescrizione si sospende dopo la sentenza di condanna, anche non definitiva.
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L’assicurazione paga i danni?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9448 del 2015, ha chiarito che l’assicurazione non è tenuta a risarcire i danni causati da un guidatore in stato di ebbrezza. Il richiamo normativo è l’articolo 1900 del Codice civile, secondo il quale la copertura assicurativa non si estende ai rischi provocati volontariamente o con colpa grave dell’assicurato.
Molte compagnie hanno già inserito clausole specifiche nei contratti RC Auto che escludono espressamente il risarcimento in caso di alterazione volontaria delle condizioni psicofisiche. In pratica: se provochi un danno guidando ubriaco, l’assicurazione può rivalersi su di te per recuperare quanto ha pagato al danneggiato.
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Guida da ubriachi – Domande frequenti
Una sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da tre a sei mesi. Nessuna conseguenza penale.
Quando superi 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Da quel punto in poi hai un procedimento penale a carico, con ammenda da 800 euro, possibilità di arresto e sospensione della patente.
Se non hai causato un incidente, puoi chiedere la conversione in lavori socialmente utili. In caso di incidente, puoi valutare con il tuo avvocato il rito abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova. Hai 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
No. Il rifiuto è un reato autonomo e rischi le stesse sanzioni previste per il caso più grave, compresa la confisca del veicolo.
In linea generale no, e molte polizze lo escludono espressamente. La compagnia può risarcire il danneggiato ma poi rivalersi su di te per recuperare la somma pagata.
Il Codice della Strada non prevede sanzioni specifiche per il passeggero in stato di ebbrezza a bordo di un veicolo privato: le norme sulla guida in stato di ebbrezza riguardano chi è alla guida, non chi siede accanto. Se però il passeggero tiene comportamenti che disturbano la guida o mette a rischio la sicurezza, il conducente può essere ritenuto corresponsabile di eventuali conseguenze. Discorso diverso vale sui mezzi pubblici: in quel contesto, un passeggero in stato di manifesta ubriachezza può essere allontanato e, nei casi più gravi, rispondere ai sensi dell’articolo 688 del Codice penale.
Cambia la norma di riferimento: non si applica il Codice della Strada, ma l’articolo 688 del Codice penale, che sanziona l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta di una contravvenzione punita con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda fino a 206 euro. La sanzione può aumentare se chi è in stato di ebbrezza è un minore o se il fatto avviene in presenza di minori. Non ci sono quindi conseguenze sulla patente, ma una denuncia penale – per quanto lieve – rimane un precedente da non sottovalutare.
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