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L’Omicidio nautico è legge

Recentemente il legislatore ha introdotto il reato di omicidio nautico. Che differenze ci sono con l'omicidio colposo base? E con l'omicidio Stradale? Nel seguente articolo ti offriremo un quadro esaustivo della nuova ipotesi di reato.

omicidio nautico 1
  • Il reato di omicidio nautico è una fattispecie di nuova introduzione, prevista dal legislatore a seguito di alcuni eventi dolorosi di questa estate.
  • Il reato di omicidio nautico è un reato di omicidio colposo speciale, cioè che si prefigura al verificarsi di determinate condizioni.
  • È un reato simile a quello di omicidio stradale, infatti, la legge che introduce la norma va a modificare proprio gli art. 589 bis e 590 bis c.p. in tema di omicidio o lesioni stradali.

Il reato di omicidio nautico è una fattispecie di recente introduzione, espressione di quel fenomeno di specializzazione dei reati di omicidio colposo. Con ciò si intende la prassi di introdurre reati di omicidio colposo speciali, come l’omicidio stradale, al fine di rispondere ad esigenze ed istanze di maggior sicurezza dell’opinione pubblica.

Tuttavia, non sempre questa scelta di criminalizzazione è funzionale a reprimere condotte che hanno le proprie radici in fenomeni culturali e sociali. Sull’onda di questa nuova tendenza, dunque, il legislatore ha introdotto la fattispecie di omicidio e lesioni nautiche, sebbene, c’è anche da sottolineare, che non si avverte neanche un eccessivo allarme sociale sulla questione.

Molto più dibattuto e richiesto a gran voce è, infatti, il cosiddetto omicidio sul lavoro, fattispecie oggetto già di discussione in Parlamento, che, ad oggi, è stata ampiamente delineata dalla giurisprudenza, in via interpretativa, partendo all’art. 589 c.p.

Nel seguente articolo ti spiegheremo quali sono le novità normative, le sanzioni introdotte e le aggravanti sul reato di omicidio nautico. Ti indicheremo, poi, anche alcune perplessità evidenziate dalla dottrina. Altro nodo che esamineremo riguarda le possibili ipotesi di concorso di reati, caso che può condurre al rischio di un’eccessiva criminalizzazione della fattispecie. 

Che cos’è l’omicidio nautico?

L’omicidio nautico è una fattispecie recentemente introdotta dal legislatore. Con tale fattispecie si intende l’omicidio causato da incidente nautico, in mare. L’obiettivo del legislatore è, infatti, quello di ridurre le c.d. morti in mare. sopratutto in dottrina, come in precedenza con l’omicidio stradale, si è dubitato della validità del ricorso alla sanzione penale per contenere un fenomeno sociale e culturale

Già in passato, infatti, era stata ampiamente criticata la scelta del legislatore di rendere autonome alcune condotte omicidiarie ascrivibili nell’area del 589 c.p., ossia dell’omicidio colposo.

Nel nostro ordinamento, infatti, è da tempo in atto una tendenza ad intervenire, con apposite norme incriminatrici, per contenere alcuni fenomeni che destano l’interesse dell’opinione pubblica. Ricordiamo, a tal proposito, l’introduzione, solo alcuni anni addietro, del reato di omicidio stradale.

Come l’omicidio nautico, anche questa fattispecie sanziona, più gravemente, una condotta costituente omicidio colposo, realizzata in strada, a bordo di motoveicoli. La disposizione introduce una fattispecie ibrida, dove la condotta base è colposa, ma le eventuali aggravanti sono, in genere, volontarie.

Tale scelta è espressione dell’esigenza del legislatore di bilanciare le istanze popolari, con quelle che sono le regole sostanziali del diritto penale. Infatti, norme come quella che prevede l’omicidio stradale, o l’omicidio nautico, sono figlie di pressioni di tipo politico o provenienti dall’opinione pubblica.

Per tale ragione, se il legislatore da un lato vuole “rassicurare” la popolazione, da altro, si ritrova a fare i conti con l’impianto normativo, del codice penale, ma anche della Costituzione, che richiede una valutazione di ragionevolezza, quando si introduce un nuovo reato.

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Proliferazione di omicidi colposi speciali: a quanto serve?

La vera domanda che sorge spontanea è a quanto possa servire introdurre fattispecie come l’omicidio nautico. Sempre procedendo al raffronto con l’omicidio stradale, che costituisce l’esempio più vicino all’omicidio nautico, possiamo constatare che la previsione della sanzione penale non ha inciso in modo considerevole, o almeno quanto ci si aspettava.

Già prima dell’introduzione della norma, gli omicidi stradali erano in costante calo. Si erano per giunta dimezzati nell’arco di 10 anni, anche grazie alle nuove misure del Codice della strada e ai sistemi di sicurezza sempre più all’avanguardia dei veicoli di nuova generazione.

La dottrina post riforma ha, quindi, evidenziato come l’intervento penale non risulti essere così soddisfacente come ci si aspettava. Molto spesso, infatti, l’introduzione di una categoria speciale di reato (speciale rispetto ad una forma base già disciplinata dal codice) non corrisponde necessariamente ad una vera esigenza di politica criminale.

Per approfondire l’argomento ti consigliamo anche di leggere: Reato di omicidio stradale

Si è diffusa negli ultimi anni la prassi di reprimere penalmente condotte che creano grande allarme sociale, dunque, per far fronte ad un senso di insicurezza dilagante tra la popolazione. Sono, talvolta, considerate riforme manifesto, introdotte dal legislatore per aumentare il consenso politico e garantire una maggiore stabilità dell’esecutivo

Tuttavia, proprio con riferimento all’omicidio nautico, la principale critica, sostenuta a gran voce, è che manchi, in realtà, un’esigenza di tal tipo. Le condotte di omicidio nautico non hanno lo stesso tasso di frequenza dell’omicidio stradale. D’altra parte, non sembra neanche semplice procedere a una vera e propria stima.

Gli studi ad oggi condotti, infatti, prendono in considerazione statistiche che comprendono sia morti meramente accidentali in mare, cioè determinati da caso fortuito, sia morti causate da incidenti. Una delle costanti più ricorrenti, come per l’omicidio stradale, è che i colpevoli dei reati in questione sono, solitamente, sotto l’effetto di stupefacenti o di alcolici.

Ti consigliamo anche di leggere: Lesioni personali colpose stradali: lievi, gravi e gravissime

Perché è stato introdotto il reato di omicidio nautico?

Nella relazione di accompagnamento alla riforma sono state elencate le ragioni principali per intervenire, disciplinando questa nuovo fattispecie penale di omicidio colposo:

  • a) colmare «una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita e integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo»;
  • b) «intervenire non solo sull’entità della pena, ma anche e soprattutto sul corretto inquadramento dell’approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa». 

Soprattutto per quanto riguarda l’approccio psicologico descritto, è possibile notare che la scelta del legislatore non è del tutto coerente. Infatti, se da un lato espressamente si parla di reato colposo, l’atteggiamento psicologico descritto sembra equivalente al dolo eventuale.

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Omicidio nautico: cosa prevede la riforma

La legge recentemente introdotta si compone di due articoli, finalizzati all’introduzione del reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche. Sono poi previste anche le ipotesi aggravate di:

  • fuga del conducente in caso di omicidio nautico;
  • lesioni personali nautiche gravi e gravissime, oltre che l’indicazione dei casi in cui è possibile procedere all’arresto in flagranza.

La riforma è volta ad intervenire sul dispositivo dell’art. 588 bis c.p., cioè sull’omicidio stradale, al fine di estendere la disposizione anche alle ipotesi di omicidio nautico. 

La norma prevede che:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Si prevede, dunque, una responsabilità per colpa specifica, che approfondiremo nel seguente paragrafo, in quanto espressamente richiama la violazione delle norme sulla circolazione stradale e, ora, anche sulla «navigazione marittima o interna». 

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Reato di omicidio nautico: pena

Per quanto riguarda, invece, il regime sanzionatorio, il legislatore ha deciso di introdurre pene molto severe per l’omicidio nautico. Il primo articolo della nuova legge dispone che, in caso di omicidio stradale e nautico, l’autore è punito con la reclusione da due a sette anni, se ha provocato la morte violando le regole sulla navigazione.

Inoltre, è punita ancora più gravemente la condotta di chi cagiona la morte perché si pone alla guida di natanti o imbarcazioni in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o chi commette il reato in stato di ebbrezza.

Se l’omicidio è posto in essere da chi ha una patente nautica prescritta o revocata, la pena è ulteriormente aggravata. La pena massima è di 18 anni, quasi come l’omicidio volontario, il cui minimo, in assenza di aggravanti, è di 21 anni, per i conducenti di natanti e imbarcazioni o navi, nel caso in cui venga provocata la morte e la lesione di più soggetti.

Per approfondire l’argomento ti consigliamo anche di leggere: Incidente stradale e aggravante della guida in stato di ebbrezza

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Elemento soggettivo del reato di omicidio nautico

L’omicidio nautico, al pari dell’omicidio stradale, costituisce una forma ibrida, dove la condotta base è colposa, ma son previste delle aggravanti volontarie

Questa scelta è conseguenza di un compromesso tra chi chiedeva una pena alla stregua dell’omicidio volontario e l’esigenza di garantire il rispetto delle categorie giuridiche e l’esatta rappresentazione dei fatti.

Infatti, nella maggior parte dei casi, sia che l’incidente si verifichi in mare, sia che esso si verifichi in strada, difficilmente può dirsi che vi è la volontà dell’autore del delitto di cagionare il danno arrecato.

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Omicidio nautico: colpa generale e colpa speciale

Altra questione esaminata dalla dottrina, alla luce delle bozze che sono circolate, riguarda poi il tipo di colpa. La colpa, infatti, si distingue in:

  • generale, quando sono violate le regole cautelari di ordinaria diligenza;
  • specifica, quando sono violate regole cautelari scritte, cioè quelle codificate in disposizioni normative e non solo.

Il tema si era già posto per l’omicidio stradale: ora si ripropone per l’omicidio nautico. Per quale ragione? Il dato letterale dell’art. 589 bis c.p., infatti, induce ad alcuni dubbi interpretativi. A tal proposito, si richiamano, infatti, le violazioni delle norme sulla circolazione e sulla navigazione.

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Il problema principale è individuare le suddette norme, perché, a differenza di quelle stradali, che tendenzialmente sono contenute tutte nel codice della strada, per quelle sulla navigazione la questione è più complessa. Infatti, l’ordinamento conosce una molteplicità di disposizioni, tra cui quelle del codice della navigazione, le norme contenute nei trattati internazionali e le convenzioni tra Stati.

Inoltre, altra questione è se la norma lascia spazio anche alla colpa generale. Questo cosa significa? In particolare, ci si chiede se devono essere necessariamente violate norme specifiche sulla navigazione, oppure se è sufficiente la violazione delle ordinarie regole cautelari, quelle desumibili dalla comune esperienza.

La norma non induce a una tale conclusione, però è stato anche evidenziato, come già in precedenza per il reato di omicidio stradale, che le regole previste dalle disposizioni scritte spesso sono generali, elastiche, prive di un contenuto concretamente specifico.

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omicidio nautico e differenze con altri reati

Omicidio nautico: rapporto con altri reati

Il codice penale, in realtà, conosce già altri reati che sanzionano condotte connesse alla navigazione. Per esempio, si rammenta il reato di naufragio colposo. Quindi, potrebbe ragionevolmente accadere che si realizzi una forma di concorso dell’omicidio nautico con questo reato.

Il reato di naufragio colposo sanziona la condotta di chi provoca un incidente dovuto ad una collisione o ad un urto o comunque provochi la perdita o l’inutilizzabilità del natante, dell’imbarcazione o della nave. 

In tale ipotesi si applicano tutti e due i reati? Possiamo chiederci se c’è concorso reale di reati, cioè se si applicano entrambe le norme, oppure se trova applicazione una sola di esse. 

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Rapporto tra reato di naufragio colposo e omicidio nautico

Il reato di naufragio colposo, infatti, è un reato di pericolo, ove la condotta pericolosa stessa è, appunto, l’incidente in mare, che comporta un pericolo per la pubblica incolumità. Dunque, è un reato:

  • che genera un evento di grandi dimensioni;
  • che pone in pericolo un numero di soggetti indeterminato e non determinabile.

L’omicidio nautico, invece, è un reato di danno, che non necessariamente deve verificarsi con un naufragio, da cui non deriva solo il pericolo per taluno, ma la morte certa di un individuo. Dunque, sono due norme che non sono speciali tra loro ma concorrono.

Tuttavia, se la morte deriva dal naufragio stesso, con ogni probabilità è integrata la fattispecie di concorso formale di reati. Questa fattispecie è disciplinata dall’art. 81 co 1 c.p. e si verifica ogniqualvolta, da una stessa condotta, derivano più reati. In questo caso, vi è cumulo giuridico delle pene, cioè si applica la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo, comunque, con una pena non superiore alla somma delle singole pene.

Nel caso esaminato, il reato più grave è l’omicidio nautico, che prevede una pena severa, la quale sarà aumentata in conseguenza del concorso. Alla fine, nell’ipotesi più comune di omicidio nautico, ossia per naufragio, la pena sarà sensibilmente superiore a quella prevista per il reato di omicidio stradale.

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Omicidio nautico – Domande frequenti

Cos’è l’omicidio nautico?

L’omicidio nautico è un omicidio colposo conseguente all’uso di imbarcazioni, natanti o navi. Dunque, è un omicidio derivante dalla violazione delle norme sulla navigazione.

Quali pene sono previste per l’omicidio nautico?

L’omicidio nautico, nella forma base, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Tuttavia, il legislatore ha previsto della aggravanti se l’omicidio è commesso da chi si è posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, se la patente era scaduta o revocata, se ne deriva la morte o le lesioni di più persone. La pena massima è 18 anni.

Con quali reati concorre l’omicidio nautico?

Con ogni probabilità, l’omicidio nautico concorre con il naufragio colposo, giacché la principale ipotesi che si verificherà in concreto di omicidio nautico è quella conseguente il naufragio, con considerevole aumento della pena.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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