Guida senza patente: sanzioni, regole, multe, rischi
Cosa succede se circoli con un veicolo senza aver conseguito la patente? O se hai la patente scaduta o dimenticata a casa? In questo articolo, analizzeremo cosa si rischia tra sanzioni amministrative, sequestro auto e ritiro patente.
- La guida senza patente individua due ipotesi di illecito: chi ha guidato senza mai aver conseguito la patente o chi non ha con sé il documento.
- Talvolta può costituire reato guidare senza patente, in particolare in caso di recidiva o se il soggetto era sottoposto a misura di prevenzione.
- Sono previste sanzioni anche in caso di guida senza assicurazione.
Negli ultimi anni il fenomeno della guida senza patente è divenuto sempre più comune. Ti potrai chiedere allora come il legislatore ha inteso contrastare il predetto fenomeno. Nei fatti, sembra aver scelto una specifica direzione, cioè quella della sanzione amministrativa e non della sanzione penale.
Questa scelta può risultare contraddittoria a molti. In realtà, è ormai dimostrato che una sanzione pecuniaria molto severa può avere maggior efficacia deterrente della sanzione penale.
Nelle prossime righe cercheremo di spiegarti cosa accade in caso di guida senza patente. Ti indicheremo sinteticamente tutte le sanzioni a cui potresti essere sottoposto se circoli senza patente. Vogliamo poi distinguere alcune altre ipotesi diverse, come la guida senza documenti o senza assicurazione.
Guida senza patente: quando è reato
Guidare senza patente può comportare una serie di sanzioni. La disciplina della guida senza patente è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. In particolare, il legislatore è intervenuto anche sul regime sanzionatorio, prevedendo la depenalizzazione della sanzione penale.
Nel 2016 il legislatore ha quindi deciso di modificare la disciplina della guida senza patente. Ha trasformato il reato in mero illecito amministrativo, prevedendo una sanzione anche piuttosto elevata, cioè una multa fino a 50 mila euro.
L’illecito amministrativo comunque opera solo con riferimento a chi non ha mai conseguito la patente. Non è invece applicato rispetto a chi è fermato ed è momentaneamente sprovvisto, perché non ha portato con sé il documento.
Nonostante sia stata depenalizzata, la fattispecie costituisce ancora reato:
- la guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio che assume carattere penale. Questa costituisce autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a un anno;
- la guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione. Tale ipotesi non è stata interessata da depenalizzazione: la sanzione è dell’arresto da 6 mesi a 3 anni secondo i dettami dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.
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1. Guida senza patente e recidiva
Come evidenziato nel precedente paragrafo, una delle ipotesi in cui la condotta di guida senza patente costituisce reato è il caso della recidiva. Questa si verifica quando il soggetto è stato trovato alla guida senza titolo per almeno due volte.
La recidiva però non è sempre rilevante. È necessario che sia:
- commessa nell’arco di un biennio;
- stata emanata una prima condanna, divenuta definitiva.
Quindi, è necessario che sulla prima infrazione non ci sia un giudizio in corso, come sostenuto più volte dalla stessa giurisprudenza di Cassazione. Se invece la sanzione amministrativa precedente non sia definitiva, può essere impugnata: in corso di giudizio l’impugnazione, non sarà possibile contestare il reato.
Per esempio, nel caso affrontato dalla Cassazione, il trasgressore era stato colto a guidare senza patente quando la sanzione era ancora impugnabile.
Nel giudizio penale sulla seconda trasgressione, occorre dare atto che la prima sanzione non sia impugnabile, quindi che sia definitiva. Quindi opera un principio simile a quello previsto per la recidiva in caso di delitti. È necessario che sia passata in giudicato la sentenza che accerta il primo fatto rispetto a quello per cui si procede e non la data di commissione.
Il presupposto del reato di reiterazione di un illecito amministrativo è sia l’esistenza sia la definitività del provvedimento amministrativo che abbia accertato e sanzionato la violazione. In questo caso il soggetto è sottoposto alla pena dell’arresto fino a un anno.
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2. Guida senza patente e misura di prevenzione
L’art. 73 del Codice antimafia prevede poi una seconda ipotesi in cui la guida senza patente costituisce reato, ossia quando il soggetto era sottoposto a misura di prevenzione che ne impedisce la circolazione.
La norma dispone l’arresto da sei mesi a tre anni quando si guida senza patente:
- dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata;
- quando si tratta di una persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, adottata con provvedimento definitivo. Per esempio, se il soggetto è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e dell’avviso orale del questore.
Tale reato è stato sottoposto all’attenzione della Corte Costituzionale, proprio perché la fattispecie di reato era stata depenalizzata. Si sosteneva che creasse una discriminazione nei confronti dell’autore di questi reati, i quali sarebbero trattati in modo deteriore solo per il fatto di essere destinatari di una misura di prevenzione.
La questione di costituzionalità aveva ad oggetto la compatibilità della norma rispetto agli artt. 25 secondo comma e gli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione.
La Corte Costituzionale però si è pronunciata per la compatibilità, osservando che la previsione in questione:
è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi.
La questione è dunque infondata sul piano dell’offensività. Inoltre, si giustifica anche perché la condotta di guida senza patente per il soggetto sottoposto a misura è particolarmente pericolosa, a tal punto che si applica la misura di prevenzione. Dunque, c’è un elemento differenziale che giustifica la sanzione penale.
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Guida senza patente dimenticata: articolo 180 CdS
L’art. 180 del codice della strada prevede la sanzione nel caso in cui il soggetto momentaneamente non sia in possesso del documento costituente la patente. Si tratta quindi dell’ipotesi in cui il soggetto ha conseguito ed è in possesso del titolo, ma non ha il documento con sé. Questa ipotesi si differenzia dalla precedente di guida senza patente.
In particolare, la norma elenca anche i documenti che il conducente deve avere in suo possesso al momento delle circolazione:
- la carta di circolazione;
- la patente di guida;
- il certificato di assicurazione.
Se il soggetto è trovato privo di uno di questi documenti:
- è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 42 a 173 euro – quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da 26 a 102 euro;
- il trasgressore è invitato dall’autorità pubblica a presentarsi, entro un termine prestabilito, agli uffici di polizia per fornire o esibire i documenti;
- se il soggetto non adempie all’invito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.
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Guida senza patente mai conseguita
La circolazione senza patente perché mai conseguita rientra nella fattispecie precedente, che è stata depenalizzata. Si prevede infatti una sanzione amministrativa, piuttosto gravosa, consistente in una multa da 5 mila a 30 mila euro, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
La stessa sanzione è poi applicata ai casi in cui c’è guida:
- con patente revocata;
- anche se considerato inidoneo alla guida dalla Commissione Medica locale, per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici.
In caso di recidiva, la condotta integra reato come già esaminato.
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Guidare senza patente e fermo amministrativo
In tema di guida senza patente, la condotta può comportare anche fermo amministrativo, come abbiamo osservato. Il comma 17 dell’art. 116 del C.d.S., infatti, prevede che alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Il fermo è un atto formale che blocca l’utilizzo di una vettura: è un’ipotesi particolare di sequestro, con il quale si impone al proprietario di non utilizzare il veicolo fin quando non paga la sanzione erogata.
L’auto sottoposta a fermo amministrativo:
- non può circolare;
- non può essere rottamata, salvo che il mezzo non sia più idoneo alla circolazione. È quindi possibile procedere a demolizione.
L’auto soggetta alla misura non può essere parcheggiata in strada, ma deve essere custodita adeguatamente, per esempio in un cortile o in un box auto. Se si intende vendere l’auto sottoposta a fermo amministrativo, l’acquirente potenziale deve essere adeguatamente informato. Se non viene informato, ha diritto alla risoluzione e al risarcimento del danno.
Per scoprire se c’è un fermo amministrativo l’acquirente può rivolgersi al PRA, cioè il pubblico registro automobilistico, che fornisce la misura tramite il numero di targa del mezzo. È possibile fare il controllo anche sul portale dell’ACI, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o carta d’identità elettronica.
Il fermo viene cancellato o alla scadenza o al pagamento della sanzione prevista.
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Cosa succede se alla guida del veicolo non c’è il proprietario?
In caso di guida senza patente, ove alla guida non vi sia il proprietario del veicolo accade che:
- è applicata la sanzione pecuniaria al soggetto che materialmente conduce il veicolo;
- è applicato comunque il fermo amministrativo, anche se il proprietario non era alla guida. Egli comunque ha omesso di controllare se il soggetto alla guida aveva la patente, o perfino, ne era a conoscenza.
Guida senza patente e sequestro auto
L’auto potrebbe anche essere sottoposta al sequestro, cioè il provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria o dalla polizia. Questo comporta un divieto di porre in essere atti di disposizione giuridica o materiale. Per questa ragione, si distingue dal fermo amministrativo, oltre che per le funzioni.
Il sequestro può essere:
- probatorio, se finalizzato a conservare un bene come prova di un reato;
- preventivo, che è una misura cautelare adottata quando la cosa fa sorgere il pericolo di reiterare il reato;
- conservativo: è un sequestro finalizzato a conservare beni ai fini di preservare la garanzia patrimoniale generica, cioè serve a conservare il patrimonio per garantire il pagamento anche delle obbligazioni nascenti da un reato.
Oltre al fermo, quindi, può accadere che l’auto sia sottoposta a questa forma di sequestro.
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Cosa succede in caso di guida senza assicurazione?
Premettiamo, intanto, che anche chi non ha la patente può assicurarsi. L’art. 193 del CdS prevede anche che tutti i veicoli a motore, per circolare, devono essere assicurati, siano essi veicoli che circolano su rotaie, filoveicoli e rimorchi. Quindi la circolazione è preclusa in assenza di copertura assicurativa.
La guida senza assicurazione comporta anche una responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile. L’obbligo sussiste anche se il veicolo non circola effettivamente, ma è parcheggiato in un’area pubblica.
Il guidatore che circola senza assicurazione è soggetto a sanzione amministrativa, infatti paga una somma compresa tra gli 849 e i 3.396 euro. In caso di recidiva, la sanzione è soggetta a raddoppio.
Tuttavia, la legge prevede un termine di tollerabilità nel caso in cui il soggetto non paghi il premio assicurativo. Infatti, l’auto può comunque circolare per un periodo di 15 giorni.
Oltre alla sanzione pecuniaria, è applicata anche la sanzione del sequestro, che dura fino alla demolizione del veicolo o al rinnovo della polizza. Il prelievo del veicolo è effettuato dal carro attrezzi. Chi viene sorpreso a guidare senza assicurazione, poi, oltre alla multa e al sequestro, subisce una terza sanzione, cioè vengono decurtati 5 punti della patente.
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Guidare senza patente: sintesi sanzioni
Facciamo ora una breve ricapitolazione delle sanzioni previste nei casi che abbiamo trattato.
Guida senza patente | Mancata esibizione documenti | Guida senza assicurazione |
è soggetto alla sanzione amministrativa della multa per una somma compresa tra i 5 mila e i 50 mila euro | è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 42 a 173 euro – quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da 26 a 102 euro | è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 849 a 3.396 euro |
Fermo amministrativo | se il soggetto è invitato ad esibire i documenti presso l’autorità pubblica e non adempie all’invito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro | Sequestro veicolo |
Se integra reato è previsto un anno di arresto; laddove sia recidivo la pena va da 6 mesi a 3 anni secondo i dettami dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011 | Decurtazione 5 punti della patente |
Guida senza patente- Domande frequenti
Chi guida senza patente incorre in un illecito amministrativo se ha conseguito la patente e non ha il documento, oppure in illecito amministrativo e talvolta penale se non ha conseguito la patente.
Guidare senza patente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 42 a 173 euro – quando si tratta di ciclomotori la sanzione va da 26 a 102 euro.
Chi guida senza patente perché mai conseguita può essere chiamato a pagare una somma compresa tra 5 mila e 50 mila euro, è soggetto a fermo per tre mesi e può incorrere in responsabilità penale.
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