Contumacia: che significa, esempi e conseguenze nel processo civile e penale
Cosa vuol dire andare in contumacia, cosa succede nel corso di un processo civile o penale e quali sono le conseguenze previste dal Codice di procedura civile.
- La contumacia è lo stato in cui l’imputato, nel processo penale, l‘attore o il convenuto, nel processo civile, non sono presenti in udienza.
- Nel processo penale è detta assenza. Non necessariamente preclude la prosecuzione del giudizio, se è presente il difensore in udienza.
- Nel processo civile, invece, la disciplina è differente a seconda che sia contumace l’attore o il convenuto. Nel primo caso, si ritiene che, salvo eccezioni, il processo si estingue. Nel secondo, invece, è necessario verificare la correttezza della citazione.
Il termine contumacia viene utilizzato sia nel processo civile sia in quello penale: fa riferimento al caso in cui l’attore o il convenuto rinunci o si rifiuti di comparire in udienza, senza fornire un valido motivo.
Ci possono dunque essere situazioni differenti nelle quali una delle parti è contumace: ci può essere una sentenza in contumacia, un processo, un divorzio, una condanna a morte, e così via.
In queste righe prenderemo in esame quali sono le conseguenze della contumacia e come si articola, in queste evenienze, l’iter processuale.
Contumacia: significato
Una prima domanda utile da porsi per affrontare al meglio questo argomento è la seguente: Che significa contumacia?. Si tratta di una parola che deriva dal termine contemno, il cui significato “disprezzo della giustizia”.
Nella pratica, infatti, la contumacia si realizza quando il soggetto che ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice decide di non comparire e di non giustificare la sua assenza.
Il processo in contumacia, comunque, fa riferimento alla sola assenza dell’imputato in aula, ma non al fatto che lo abbia scelto volontariamente: la contumacia si verifica, infatti, anche nel caso di difetto di notifica, ovvero qualora l’imputato dovesse risultare assente perché non ha ricevuto la comunicazione relativa al processo a suo carico.
La parte contumace dovrà ricevere in modo obbligatorio le notifiche relative:
- alle sentenze definitive;
- all’ordinanza con la quale si ammette l’interrogatorio o il giuramento;
- alle nuove domande riconvenzionali.
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Contumacia nel processo civile
Quali sono le conseguenze della contumacia nel processo civile? La procedura è differente a seconda della parte contumace, ovvero:
- qualora fosse assente l’attore, ovvero la persona che ha dato origine al giudizio, allora il procedimento potrebbe continuare solo su richiesta della controparte, altrimenti il processo sarà dichiarato estinto;
- se, invece, dovesse mancare il convenuto, il procedimento potrebbe continuare, ma si dichiarerebbe la contumacia solo dopo aver verificato che la notifica del processo non sia stata ricevuta.
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Contumacia nel processo penale
Nel caso di un processo penale, non si parla di contumacia, ma di assenza dell’imputato ritualmente citato. La contumacia di una delle parti, cioè l’assenza senza alcuna motivazione, non è un problema reale perché l’assente sarebbe rappresentato dal suo avvocato difensore.
In questo caso deve però essere accertato dal giudice che sia stato ritualmente citato e che non si siano verificati vizi che possano inficiare la regolarità della notifica dell’atto. Al termine del procedimento, la parte contumace riceverà la notifica della sentenza, contenente anche la dichiarazione di contumacia.
Nell’ipotesi in cui l’imputato assente dovesse presentarsi prima della decisione finale, il giudice annullerebbe la dichiarazione di contumacia e l’udienza proseguirebbe sentendo le ragioni della parte.
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Sospensione del procedimento: come funziona
Nel 2014, il legislatore ha introdotto la sospensione del procedimento in caso di indagati che sono irreperibili. È possibile ricorrere alla sospensione quando:
- la notificazione all’imputato non ha esito positivo alla prima udienza;
- non debba essere pronunciata una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p., cioè quando manca la condizione di procedibilità o il giudice ritenga che sia necessaria una sentenza di proscioglimento o anche quando il reato è estinto.
In questo caso, il giudice con ordinanza dispone la sospensione del processo. Inoltre, egli può anche disporre che si proceda a nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. La notifica deve essere ripetuta con scadenza annuale, se il procedimento non ha ripreso il suo corso.
Se il giudice decide di disporre la ripresa, con ordinanza fissa anche la nuova udienza. Tuttavia, se l’imputato è assente, o decide di non partecipare al processo, nonostante ne abbia avuto notizia, il processo comunque continua e si conclude in modo ordinario.
La sospensione comporta anche la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione. Dunque, questi comunque non decorrono fin quando l’avviso non sia ritualmente notificato all’imputato.
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Contumacia nel Codice di procedura civile
Il processo in contumacia viene regolato dagli articoli dal 290 al 294 del Codice di procedura civile. L’articolo 290 c.p.c. regola la contumacia dell’attore e stabilisce che: Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue.
L’articolo 291 c.p.c. regola invece la contumacia del convenuto, per la quale è previsto che:
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
La dichiarazione di contumacia, prevista dall’articolo 171 c.p.c., viene emanata dal giudice dopo che sono state eseguite le opportune verifiche nel rispetto del principio del contraddittorio.
Contumacia dell’attore
Se l’attore non si costituisce in giudizio, il giudice dichiara la sua contumacia, dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Tuttavia, se il convenuto ne fa richiesta, il giudice ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni di cui all’art. 187 c.p.c.
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Contumacia del convenuto
Quando non risulta la costituzione del convenuto, la dichiarazione di contumacia deve passare attraverso il vaglio di regolarità della citazione e della notificazione della stessa. In questo senso, se il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. La rinnovazione impedisce ogni decadenza e, se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata, il giudice lo dichiara contumace.
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Notificazione e comunicazione al contumace
Le notifiche degli atti che devono essere inviate al contumace sono inserite nell’articolo 292 c.p.c., il quale prevede che:
L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
La sentenza n. 317 del 1989 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo comma dell’articolo 292 c.p.c. in relazione al fatto che non venga prevista la notifica del verbale relativo alla produzione di una scrittura privata, che deve essere invece comunicato.
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Costituzione tardiva contumace
L’art. 293 c.p.c consente al contumace di costituirsi tardivamente in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di una comparsa in cancelleria o mediante comparizione in udienza.
Il regime agevolato previsto dal codice permette al contumace che si costituisce oltre i termini di compiere determinate attività che sarebbero precluse a chi fa il suo ingresso tardivo in giudizio.
In primo luogo, l’art. 115 c.p.c dispone che il giudice ponga a fondamento della decisione anche i fatti che non siano oggetto di specifica contestazione della parte costituita. Inoltre, ai sensi dell’art. 293, comma terzo c.p.c., il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Ma la deroga di certo più incisiva prevista dal quarto comma dell’art. 293 c.p.c riguarda la c.d. rimessione in termini. Tale istituto permette al contumace, all’atto della sua costituzione tardiva, di chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimile i fatti allegati, ammette la prova dell’impedimento e quindi decide con ordinanza.
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Cosa succede se la parte contumace si costituisce
Nel corso di un procedimento giudiziario, come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, può anche succedere che la parte contumace decida di costituirsi (art. 293 c.p.c.). Cosa succede in questo caso?
Quest’ultimo avrà il diritto:
- di disconoscere le scritture private che sono state prodotte contro di lui;
- di chiedere al giudice il compimento degli atti che in altre situazioni non sarebbero più consentiti in questo stadio processuale, a patto che riesca a dimostrare che la sua assenza è stata dovuta alla mancata comunicazione o ricezione della notifica relativa al processo.
Questa possibilità è contenuta nell’articolo 294 c.p.c., nel quale si legge che:
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.
I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.
Contumacia – Domande frequenti
La contumacia consiste nell’assenza dell’imputato, o dell’attore o convenuto, in un procedimento. La disciplina varia a seconda che si tratti di processo penale o civile.
In caso di contumacia nel processo penale, il giudice può dichiarare la sospensione del procedimento, che preclude il decorso dei termini. Lo scopo della sospensione è quello di ripetere l’avviso alla parte.
In caso di contumacia dell’attore nel processo civile, il giudizio si estingue. In caso di contumacia del convenuto, invece, si rinnova la notifica e si procede in sua assenza.
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