Decurtazione punti patente: le tabelle

Molto spesso quando si parla di imposte si tende a fare parecchia confusione, per esempio utilizzando la parola tassa in modo improprio.
Così il bollo auto, che è un’imposta sulla proprietà di un veicolo, viene chiamato in modo erroneo tassa di circolazione, oppure tassa automobilistica.
In realtà, come vedremo di seguito, il termine “tassa di circolazione” fa riferimento a tutt’altra cosa.
La tassa di circolazione non è il bollo auto: si riferisce, invece, all’obbligo di pagare un’imposta per la circolazione dei veicoli di interesse storico, ovvero quelli che hanno superato i 20 anni di vita e siano iscritti nei registri storici. Questa imposta è nota anche come “minibollo”.
In passato, il bollo era in effetti un’imposta di circolazione in quanto si era tenuti a pagarlo soltanto nel caso in cui si circolasse: oggi consiste invece in una somma da pagare anche se si tiene l’auto in garage, per il semplice fatto di possederne una.
Il bollo auto è un’imposta di proprietà (e non una tassa come si è soliti dire) che deve essere pagata su ogni veicolo che sia iscritto al PRA, ovvero al Pubblico Registro Automobilistico.
Si tratta di un tributo regionale, che viene affidato dalle singole Regioni alle delegazioni ACI presenti a livello locale. L’importo da pagare viene calcolato sulla base del tariffario previsto in ogni Regione.
Il sito dell’ACI permette di calcolare in automatico la somma da versare tramite l’inserimento di dati quali:
Nel caso dei veicoli non iscritti al PRA, come per esempio i ciclomotori, l’imposta da pagare viene solitamente chiamata tassa regionale di circolazione.
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L’imposta di possesso automobilistica si può pagare:
Il tributo viene incassato dalle Regioni, tranne per quelle a statuto speciale in cui la gestione è di competenza dell’Agenzia delle Entrate che opera tramite gli uffici sparsi sul territorio.
Nei casi in cui non si dovesse pagare il bollo, si potrebbe rischiare, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa e dei relativi interessi, anche il fermo amministrativo.
Il primo bollo auto dovrà essere pagato entro il mese di immatricolazione: se avviene nell’ultima decade del mese, la scadenza slitta all’ultimo giorno del mese successivo. Anche il rinnovo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza.
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In caso di pagamento in ritardo o di mancato pagamento, sono previste delle sanzioni di tipo amministrativo, alle quali si aggiungono eventuali interessi. Il pagamento potrà essere regolarizzato entro un anno tramite la procedura di ravvedimento operoso.
Di seguito sono state elencate le sanzioni da sostenere previste dalla legge.
Giorni di ritardo | Sanzione |
15 giorni | 0,1% dell’importo del bollo al giorno |
Tra 15 e 30 giorni | La sanzione è pari all’1,5% dell’importo al giorno |
Tra 30 giorni e 90 giorni | La sanzione è pari all’1,67% dell’importo al giorno |
Tra 90 giorni a 1 anno | La sanzione è pari al 3,75% dell’importo al giorno |
Tra 1 anno e 2 anni | La sanzione è pari al 4,286% dell’importo al giorno |
Superiore a 2 anni | La sanzione è pari al 5% dell’importo al giorno |
L’imposta per il possesso di un veicolo non dovrà essere pagata: