Quando lo scontrino è obbligatorio nel commercio elettronico
Nel commercio elettronico, in alcuni casi è previsto l’obbligo di emettere la fattura, in altri la ricevuta e in altri ancora lo scontrino elettronico. Analizziamo, nello specifico, quest’ultimo caso, ovvero quando e come va emesso lo scontrino elettronico.
- Lo scontrino elettronico è il documento contabile con il quale si certificano i corrispettivi di vendite, realizzate nel commercio online.
- Per commercio elettronico si intende il luogo virtuale ove si realizzano operazioni di vendita di beni e servizi tramite internet, in cui non è richiesta la presenza simultanea delle parti.
- Lo scontrino elettronico è obbligatorio se si vende un servizio digitale a un privato, ma se si vende un bene fisico, non è invece obbligatorio.
Negli ultimi anni, le transazioni online hanno registrano un netto aumento. Un po’ per la maggiore offerta e varietà di prodotti, un po’ per la maggiore convenienza, tutti acquistiamo regolarmente online o abbiamo acquistato almeno una volta.
Per tale motivo, di recente, il Legislatore ha dovuto necessariamente regolamentare da un punto di vista fiscale e amministrativo l’ambito delle transazioni online.
Un particolare aspetto, di non poco conto, riguarda l’individuazione del documento contabile con il quale certificare i compensi ricevuti a seguito di una operazione di vendita di un articolo o prodotto online, ai fini anche del calcolo delle imposte.
Uno dei principali dubbi che sorgono nell’ambito delle transazioni online è se lo scontrino sia obbligatorio nel commercio elettronico. Per stabilire i casi in cui lo scontrino fiscale è da ritenersi necessario e quando può invece essere sostituito dalla fattura elettronica, occorre effettuare una serie di precisazioni preliminari.
Cosa si intende per commercio elettronico
Il commercio elettronico – più comunemente noto come e-commerce – rappresenta il luogo virtuale ove si realizza la vendita di beni e servizi tramite internet. A differenza delle tradizionali transazioni, nel commercio online non è richiesta la presenza simultanea delle parti.
Tale tipologia di commercio è disciplinata dal D.Lgs. n. 70/2003, con il quale è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo 2000/31/CE.
Il commercio elettronico può essere:
- diretto, quando l’oggetto della transazione riguarda beni digitali, come prodotti video e audio;
- indiretto, che riguarda invece beni fisici.
Altra importante distinzione, che deve essere effettuata, riguarda i soggetti. Se le vendite online sono effettuate verso clienti privati, si utilizza la dicitura business to consumer (B2C); se, invece, la transazione è realizzata fra soggetti che possiedono la partita IVA, si parla di business to business (B2B).
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Cos’è lo scontrino elettronico
Per prima cosa, concentriamoci brevemente sulla natura e funzione dello scontrino. Come anticipato, in linea generale, lo scontrino è il documento contabile utilizzato al fine di adempiere all’obbligo di certificazione fiscale.
Comunemente, lo scontrino fiscale ha un formato cartaceo e viene emesso, nell’ambito del commercio al minuto, alla conclusione dell’operazione commerciale, con misuratori fiscali o appositi bollettari per la compilazione del documento.
Lo scontrino può essere anche in formato elettronico, che non differisce particolarmente dallo scontrino cartaceo per quanto concerne le informazioni in esso contenute, ma diversi sono gli effetti, poiché, una volta emesso, i dati contenuti nello scontrino vengono inviati all’Agenzia delle Entrate.
L’introduzione dello scontrino elettronico, a partire dal 2019, ha avuto essenzialmente il fine ultimo di contrastare più efficacemente la lotta all’evasione fiscale. In tal senso, lo scontrino elettronico assolve alla medesima funzione attribuita alla fattura elettronica.
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Quando si deve emettere lo scontrino fiscale
Le operazioni per le quali è prevista l’emissione dello scontrino fiscale sono particolarmente numerose e molto diverse. Per semplicità e completezza, è possibile individuare due macro categorie di attività per le quali è prevista l’emissione dello scontrino fiscale:
- cessione di beni: lo scontrino è rilasciato nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo e, come controprestazione, consegnato il bene al cliente;
- prestazione di servizi: al momento in cui è terminata la prestazione del servizio ed effettuato il pagamento.
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Chi ha l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico
A partire dal 2021, lo scontrino elettronico ha, di fatto, sostituito la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. I soggetti tenuti a emettere lo scontrino elettronico sono i commercianti al minuto, ovvero i commercianti al dettaglio che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (esercizi di vendita di prodotti al dettaglio, bar, ristoranti, farmacie, alberghi, pasticcerie, parrucchieri, officine di autoriparazione, ecc.).
Sono tenuti, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all’emissione dello scontrino elettronico, soggetti in qualche modo assimilati ai citati commercianti, che svolgono attività esonerate dall’obbligo di emettere fattura:
- alberghi e commercianti per la somministrazione di bevande e alimenti in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- addetti al trasporto di persone, di veicoli e bagagli;
- esercizi per l’organizzazione di viaggi, escursioni e visite guidate;
- esercenti servizi di telecomunicazioni, servizi di radiodiffusione, resi a committenti, che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione.
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Quando la fattura elettronica sostituisce lo scontrino fiscale?
È importante fugare sin dal principio ogni dubbio: la fattura elettronica può, in alcuni casi, sostituire lo scontrino fiscale. I soggetti, che esercitano commercio al minuto (bar, ristoranti, ecc.) e che hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi, possono emettere scontrino, ricevuta fiscale o, in alternativa, fattura elettronica.
La fattura elettronica, per sostituire lo scontrino fiscale, deve essere immediata, deve cioè essere emessa al momento della transazione, se ciò viene richiesto dal cliente finale, cioè il consumatore. Ciò significa che, se per diversi motivi, la richiesta dell’emissione della fattura sia fatta successivamente e, nel frattempo, venga emesso lo scontrino, non è più possibile procedere con l’emissione della fattura.
Senza una formale richiesta di emissione della fattura, il commerciante è tenuto a emettere lo scontrino. Un esempio classico e ricorrente è rappresentato dal pagamento di una cena al ristorante. Il cliente che ha cenato nel ristorante, al momento del pagamento, può chiedere l’emissione della fattura in sostituzione dello scontrino fiscale.
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Chi vende online deve emettere lo scontrino?
Fatte tali premesse, per stabilire se nell’e-commerce sia necessario emettere lo scontrino elettronico, occorre distinguere i diversi casi in base alla tipologia di commercio realizzato e alle parti della transazione.
Per semplificare, se nel commercio elettronico diretto:
- si vende a privati, lo scontrino elettronico è obbligatorio;
- si vende a soggetti con partita IVA, lo scontrino elettronico non è obbligatorio, poiché occorre emettere la fattura elettronica.
Nel caso del commercio elettronico indiretto:
- se si vende a privati, lo scontrino elettronico non è obbligatorio, salvo apposita richiesta del consumatore;
- se si vende a soggetti con partita IVA, lo scontrino elettronico non è obbligatorio, poiché occorre emettere la fattura elettronica.
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