Chi può impugnare un atto di donazione?
Quali sono i casi previsti dalla legge nei quali si può impugnare una donazione? Ecco come funzionano la revoca e la riduzione di una donazione e quali sono i termini di prescrizione da rispettare.
- La donazione è un atto con il quale un soggetto, chiamato donante, trasferisce a un altro soggetto, chiamato donatario, un bene o una somma di denaro, a titolo gratuito.
- Una donazione non può essere annullata, ma ci sono dei casi in cui è possibile procedere con la sua impugnazione.
- Le ipotesi previste dalla legge sono l’azione di riduzione, che può essere portata a termine dagli eredi legittimi, e l’azione revocatoria, con la quale i creditori possono procedere con l’opposizione alla donazione.
Quando il de cuius deve disporre del proprio testamento, dovrà tenere conto delle cosiddette quote di legittima, ovvero suddividere il proprio patrimonio agli eredi legittimi nel rispetto di tali quote. Si potrà disporre liberamente soltanto della parte del patrimonio che supera le quote di legittima.
Se un legittimario ha ricevuto una donazione mentre il de cuius era in vita, riceverà un quota di legittima inferiore sulla base del valore della donazione. Ma quali sono i casi in cui la donazione potrà essere impugnata? E quali azioni si possono esercitare? Vediamolo insieme in questa guida.
Successione ereditaria e donazione
L’articolo 553 c.c., che disciplina la Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari, recita che:
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
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Riduzione delle donazioni
Se le donazioni sono state concesse a soggetti che non siano legittimari, si potrà invece procedere con un’azione di riduzione qualora il loro valore sia superiore alla quota per la quale il de cuius avrebbe potuto disporre liberamente.
Nell’articolo 555 c.c. si legge, infatti, che le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni si riducono una volta esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
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Chi può richiedere la riduzione
Ai sensi dell’articolo 557 c.c., la riduzione delle donazioni spetta ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa. In particolare:
- essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione;
- i donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne;
- non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.
L’articolo 559 c.c. stabilisce che le donazioni possano essere ridotte cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. Nell’ipotesi in cui il bene donato dovesse essere un immobile, quest’ultimo dovrà rientrare interamente nell’asse ereditario.
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Cos’è l’azione revocatoria
L’impugnazione di una donazione è possibile anche attraverso un’azione revocatoria intrapresa dai creditori del soggetto donante, che viene chiamata anche azione pauliana.
Ai sensi dell’articolo 2091 c.c., nei casi in cui un soggetto ceda i propri beni in donazione solo per liberarsi dai creditori, questi ultimi potranno richiedere che l’atto di donazione venga dichiarato inefficace.
La revoca della donazione può essere richiesta in presenza di queste due condizioni, ovvero:
- che il donante sia consapevole di provocare un pregiudizio al creditore;
- che ne consegua un danno effettivo, in quanto il creditore non potrà più ottenere quanto dovuto dal debitore.
L’azione pauliana è valida anche nei casi in cui la donazione sia stata compiuta prima dell’insorgere del debito, se si dimostra che non sia stata casuale, ma realizzata per impedire al creditore di aggredire i beni del donante. L’azione revocatoria ha un termine di prescrizione pari a 5 anni.
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Revoca della donazione
La legge stabilisce, inoltre, che ci siano due motivi per i quali è possibile procedere con la revoca di una donazione. Il primo è l’indegnità del donatario, ovvero la sua ingratitudine, che potrebbe sfociare anche nel commettere reati gravi contro il donante.
L’ingratitudine può manifestarsi tramite atti di ingiuria, oppure con il mancato versamento degli alimenti dovuti dal donatario al donante.
La seconda motivazione, invece, è rappresentata dalla sopravvenienza di figli dei quali il donante non era a conoscenza nel momento della stipula dell’atto.
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Quando si può impugnare la donazione
La donazione è un atto di liberalità irrevocabile, ma ci sono delle situazioni previste dalla legge nella quale si può procedere con un’impugnazione.
Nello specifico, ciò può accadere:
- nei casi in cui il donatario abbia agito tramite violenza fisica o psichica per ricevere la donazione;
- in caso di errore, per esempio nell’ipotesi in cui qualcuno doni la propria casa a una persona, pensando che sia suo figlio, per poi scoprire che le cose non stanno esattamente così;
- qualora la persona che riceve una donazione abbia messo in atto un comportamento ingannatorio: in tal caso, la donazione potrà essere impugnata per dolo;
- se al momento della stipula dell’atto il donante non era in grado di intendere e di volere;
- se la donazione sia avvenuta senza rispettare le forme previste dalla legge, ovvero con atto pubblico alla presenza di almeno due testimoni (valido tranne nei casi in cui abbia un valore irrisorio). In tale ipotesi, la donazione potrà essere impugnata per nullità della forma.
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Entro quanti anni si può impugnare un atto di donazione
L’impugnazione di una donazione è un’azione che necessita l’intervento di un avvocato, il quale avrà il compito di analizzare nel dettaglio la questione.
La donazione potrà essere impugnata entro 5 anni dal momento in cui l’atto è stato stipulato, tranne nel caso dell’impugnazione per nullità della forma, che non è invece soggetta a prescrizione.
Per l’azione di riduzione, invece, si avranno a propria disposizione 10 anni di tempo dall’apertura della successione per contestare la donazione.
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Impugnare una donazione – Domande frequenti
La donazione di un immobile decade qualora venga avviata un’azione di riduzione da parte dei legittimari: ecco in cosa consiste.
Uno dei casi nei quali un atto di donazione è nullo consiste nel mancato rispetto della forma prevista dalla legge: ecco di cosa si tratta.
La donazione può essere impugnata dai soggetti che hanno subito un pregiudizio o una lesione dei propri interessi: scopri chi sono.
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