Opposizione al decreto ingiuntivo: come si fa, quanto tempo si ha, quando conviene
Che cosa prevede la Riforma Cartabia in tema di opposizione al decreto ingiuntivo? Come si esercita l'azione? Nel seguente articolo, vogliamo, brevemente, individuare le questioni essenziali rispetto al rimedio dell'opposizione al decreto, esercitato dal debitore a fronte della pretesa del creditore.
- Il decreto ingiuntivo è una modalità con cui ottenere celermente il pagamento di una somma di denaro o la consegna di cose, in generale, l’adempimento ad un’obbligazione.
- Il debitore può tutelarsi mediante opposizione al decreto ingiuntivo, che segue alla fase monitoria e ha carattere eventuale.
- Recentemente, la Riforma Cartabia ha modificato alcuni aspetti inerenti l’opposizione al decreto ingiuntivo, in specie per quel ce riguarda la mediazione obbligatoria. Il decreto è finalizzato a conseguire il soddisfacimento di un diritto di credito.
Il decreto ingiuntivo è una procedura che presuppone due fasi, una monitoria a cognizione sommaria e una eventuale, di opposizione, a cognizione piena.
Nella fase di opposizione si procede a verificare la fondatezza della pretesa del creditore, non accertata in modo pieno nella fase monitoria. In questa sede, il debitore può far valere eventuali vizi e non solo del decreto ingiuntivo.
Nel seguente articolo, intendiamo brevemente indicarti gli elementi essenziali dell’opposizione al decreto ingiuntivo e le novità che di recente sono state introdotte con la Riforma Cartabia.
- Che cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo?
- Quale rito si applica all’opposizione al decreto ingiuntivo?
- Il procedimento dopo l’atto di citazione
- Quando il decreto ingiuntivo diviene esecutivo?
- Quando l’opposizione è nulla?
- Mediazione obbligatoria e opposizione al decreto ingiuntivo: le novità della Riforma Cartabia
- Quanto costa l’opposizione a decreto ingiuntivo?
Che cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo?
Nel caso in cui il creditore ricorra allo strumento del decreto ingiuntivo, il debitore può tutelarsi mediante opposizione al decreto ingiuntivo, istituto previsto all’art. 653 c.p.c..
La norma in questione prevede che il debitore possa presentare opposizione entro quaranta giorni dalla notifica del decreto. Il termine è perentorio, ciò significa che, ove sia inutilmente decorso, il debitore non potrà più far valere l’opposizione.
L’oggetto della procedura è, in sostanza, la domanda del creditore e la validità della stessa, non del mero decreto ingiuntivo in quanto tale.
Consente, quindi, di andare a verificare in concreto l’attendibilità della richiesta del creditore, per questa ragione essa è una fase solo eventuale; il debitore potrebbe non avvertire come ingiusta la richiesta dal creditore e non presentare la domanda.
In questa fase, si procede all’accertamento dei presupposti della richiesta di pagamento della somma di denaro o della consegna della cosa, oggetto del decreto ingiuntivo. In caso di accoglimento dell’opposizione, si provvede alla revoca del decreto ingiuntivo.
Di recente, il legislatore è intervenuto con una riforma sostanziale del procedimento civile e penale. Di seguito, tratteremo di come sia intervenuto anche rispetto alla fattispecie del decreto ingiuntivo, con particolare riguardo all’opposizione al decreto ingiuntivo,
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Quale rito si applica all’opposizione al decreto ingiuntivo?
Il procedimento in sede di opposizione al decreto ingiuntivo è di cognizione piena, a differenza del procedimento monitorio, a cui segue l’emanazione del decreto ingiuntivo, che è a cognizione sommaria.
Ciò significa che si procederà a porre in essere il giudizio secondo il rituale ordinario, non in forma semplificata. Si procede, in primo luogo, alla notifica dell’atto di citazione e viene avviato un vero e proprio giudizio di cognizione in contraddittorio tra debitore e creditore.
Si osserva che:
- Se l’opposizione è formulata innanzi al Tribunale, si introduce un giudizio a cognizione piena che deve seguire le regole oggi previste proprio dalla Riforma Cartabia in tema di processo ordinario.
- Se l’opposizione viene formulata al Giudice di Pace il giudizio che si introduce è a cognizione semplificata.
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Il procedimento dopo l’atto di citazione
Come dicevamo, dopo la proposizione dell’opposizione, mediante atto di citazione, si procede secondo le forme del rito ordinario davanti al giudice adito.
Secondo una parte della giurisprudenza, l’opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento (Cass. sez. un., 7/07/1993).
Il codice di procedura civile introduce, poi, un rito peculiare nel caso in cui vengano in evidenza crediti nascenti da rapporti individuali di lavoro.
In particolare, il codice dispone che dopo la notificazione, entro 5 gg, l’opposizione debba essere denunciata all’associazione sindacale legalmente riconosciuta, alla quale appartiene l’opponente.
Dal ventesimo giorno successivo alla notifica, è possibile procedere alla costituzione in giudizio.
L’opponente, tra l’altro, può anche chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto per l’intera durata del tentativo di conciliazione.
Il giudice dichiara esecutivo il decreto quando:
- non sia stata proposta opposizione;
- l’opponente non si sia costituito.
Se non è stata proposta opposizione, il giudice può anche rinnovare la notificazione, ove il giudice ritenga che non sia stato conosciuto dal debitore.
Nel momento in cui il decreto sia divenuto esecutivo, non sarà più possibile procedere all’opposizione, salvo che il debitore provi di non aver avuto conoscenza del decreto.
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Esecuzione provvisoria: quando è concessa?
Il giudice può disporre la provvisoria esecuzione del decreto quando l’opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta e facile soluzione.
In ogni caso, si ritiene che debba essere concessa l’esecuzione provvisoria parziale con riferimento alla somme non contestato. salvo che l’opposizione sia stata proposta per vizi procedimentali.
Un’ulteriore ipotesi che consente al giudice di disporre la provvisoria esecuzione è quella in cui il creditore offra una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
L’esecuzione provvisoria può essere sospesa per gravi motivi.
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Conciliazione: quando è possibile?
Ove intentato il procedimento di opposizione, è possibile anche ricorrere all’istituto della conciliazione tra le parti.
In tale eventualità, il giudice dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto o riduce la somma a quella pattuita dalle parti.
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Quando il decreto ingiuntivo diviene esecutivo?
Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se:
- L’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva.
- il procedimento è dichiarato estinto con ordinanza;
Laddove, invece, l’opposizione sia accolta in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza. Per quanto riguarda gli atti esecutivi già compiuti, questi, in ogni caso, conservano la loro efficacia nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 del Codice di procedura civile).
Laddove l’opposizione sia accolta, al contrario, decreto ingiuntivo è definitivamente caducato.
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Quando l’opposizione è nulla?
È possibile che l’opposizione presenti dei vizi. Si intende nulla quando, ai sensi dell’art. 163, comma III, nn. 3 e 4, e 164, comma IV, c.p.c, l’atto di citazione sia nullo per la mancanza assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi dell’unica contestazione mossa.
Si ritiene, infatti, che nell’atto di citazione debba essere indicata , a pena di nullità, la determinazione della cosa oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
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Mediazione obbligatoria e opposizione al decreto ingiuntivo: le novità della Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto alcune significative novità anche in tema di mediazione, andando a modificare il D.Lgs. 28 del 2010.
La normativa, prima della riforma, prevedeva che le disposizioni sulla mediazione obbligatoria:
“non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
La norma nulla disponeva, invece, rispetto a chi, tra creditore e debitore, avesse l’onere di presentare domanda di mediazione.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, sul punto, è intervenuto anche il legislatore, modificando l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28.
L’articolo, dedicato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, chiarisce che l’onere di mediazione riguarda, non già la prima fase del procedimento monitorio, ma quella in cui il giudice concede il decreto ingiuntivo in presenza dei requisiti di legge, ma quella successiva ed eventuale dell’opposizione.
La norma, ad oggi, dispone che quando si apre la fase di opposizione:
: “Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
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Quanto costa l’opposizione a decreto ingiuntivo?
In genere, quando si procede ad opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario ricorrere all’assistenza di un professionista. In tal caso, l’avvocato potrà richiedere una parcella variabile, in base al tariffario, predisposto dai parametri forensi.
Oltre alle spese di rappresentanza, il debitore dovrà anche pagare il contributo unificato, che è variabile in considerazione dell’oggetto del procedimento.
Il contributo varia come segue:
- valore fino a 1.100,00 euro: 21,50 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 1.100,00 euro e fino a 5.200,00 euro: 49 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 5.200,00 euro e fino a 26.000,00 euro: 118,50 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 26.000,00 euro e fino a 52.000,00 euro: 259 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 52.000,00 euro e fino a 260.000,00 euro: 379,50 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 260.000,00 euro e fino a 520.000,00 euro: 607 euro di contributo unificato;
- valore superiore a 520.000,00 euro: 843 euro di contributo unificato.
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Opposizione al decreto ingiuntivo – Domande frequenti
L’opposizione al decreto ingiuntivo è lo strumento che il debitore impiega per tutelarsi a fronte del decreto ingiuntivo di pagamento da parte del creditore.
L’opposizione al decreto ingiuntivo si introduce con atto di citazione.
La Riforma Cartabia ha modificato la disciplina della mediazione obbligatoria, prevedendo l’onere di mediazione, che deve essere proposta dalla parte che chiesto il decreto ingiuntivo.
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