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Patteggiamento: cos’è, pena sospesa, quanto costa

Cos'è il patteggiamento, quali sono i casi nei quali può essere richiesto, quali i tempi che devono essere rispettati e i costi previsti, oltre che l'esito al quale può condurre.

come funziona il patteggiamento

Il patteggiamento indica un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 e successivi del Codice di procedura penale, in cui viene indicato come “applicazione delle pena su richiesta delle parti”. Quali sono i benefici del patteggiamento? Quanto costa? La sentenza di patteggiamento è appellabile? In queste righe analizzeremo il significato di patteggiamento, che si lega solitamente a concetti quali l’estinzione del reato, il rito abbreviato, la pena sospesa, detta anche sospensione condizionale della pena

Cos’è il patteggiamento

Il patteggiamento è un accordo che viene stabilito tra l’imputato e il Pubblico Ministero in relazione all’entità della pena da irrogare

Il comma 1 dell’articolo 444 c.p.p. stabilisce che “L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria“.

La funzione del patteggiamento, dunque, è quella di richiedere la riduzione della pena, anche a condizione di dover rinunciare al diritto di poter dimostrare la propria innocenza

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Quando si può richiedere il patteggiamento

Il patteggiamento prevede dei limiti da rispettare e non può essere richiesto per qualsiasi tipologia di reato. In particolare:

  • può essere applicato solo quando una pena detentiva non sia superiore ai 5 anni;
  • esclude alcuni procedimenti, come quelli relativi ai reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuali di gruppo

Nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza, o gli sia stata contestata la recidiva pluriaggravata, non sarà possibile patteggiare la pena sopra i due anni.

Nei delitti quali la concussione o il peculato, il patteggiamento può essere richiesto a condizione che siano stati restituiti del tutto il prezzo o il profitto del reato

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Sospensione condizionale della pena

Il patteggiamento può anche condurre alla sospensione condizionale della pena. In particolare, al comma 3 dell’articolo 444 c.p.p. si legge che:

“La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”.

Quanto costa un patteggiamento penale

La procedura di patteggiamento potrà avere costi differenti – che possono andare tra i 700 e i 1.200 euro – a seconda della tipologia di trattativa. 

Per quanto riguarda, invece, i tempi, la richiesta potrà essere formulata nel corso delle indagini preliminari – quindi prima dell’azione penale – ma non dopo la chiusura dell’udienza preliminare, che rappresenta lo sbarramento finale. La richiesta di patteggiamento resta in tale ipotesi ammissibile nel caso in cui il PM attivi unilateralmente altri riti.

I termini da rispettare variano a seconda del momento in cui avviene la richiesta:

  1. nel caso del giudizio direttissimo, potrà avvenire fino all’apertura del dibattimento;
  2. nel giudizio immediato, entro 15 giorni dall’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato;
  3. nel procedimento per decreto penale, infine, il patteggiamento potrà essere richiesto con l’opposizione

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patteggiamento cos'è e come funziona

Chi patteggia é colpevole?

Considerato che la richiesta di patteggiamento serve a ridurre la pena alla quale l’imputato potrebbe essere condannato al termine del processo penale, in genere viene richiesta dai colpevoli. Tale richiesta diventa irrevocabile nel momento in cui viene presentata al giudice.

Dopo la richiesta di patteggiamento, possono verificarsi 5 differenti ipotesi:

  • se il PM presta il consenso, il giudice procede con l’applicazione della pena richiesta con il patteggiamento: in questo caso la sentenza è ricorribile solo in Cassazione;
  • se il PM non presta il consenso, il giudice avrà comunque facoltà di applicare la pena richiesta con il patteggiamento nel caso in cui la ritenesse opportuna;
  • il giudice ritiene non congrua la pena che è stata proposta e rigetta l’istanza;
  • il giudice ritiene che la qualificazione giuridica del reato sia sbagliata e rigetta l’istanza;
  • il giudice ritiene che la prova del fatto di cui all’imputazione non sia sufficiente

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Quando diventa definitiva la sentenza di patteggiamento?

Il giudice a cui viene presentata la richiesta di patteggiamento può accoglierla o rigettarla, ma non ha il potere di modificare o integrare in alcun modo l’accordo raggiunto tra imputato e PM.

La sentenza di patteggiamento diventa definitiva nel momento in cui il giudice verifica:

  1. la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalla parti;
  2. la congruità della pena indicata;
  3. che non sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

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Patteggiamento – Domande frequenti

Cosa vuol dire fare il patteggiamento?

Il patteggiamento è una procedura con la quale si richiede la riduzione di una pena pecuniaria o detentiva o l’applicazione di una sanzione sostitutiva: ecco come funziona

Quando è possibile chiedere patteggiamento?

Il patteggiamento ha dei limiti fissati per legge e non vi si può sempre fare ricorso: scopri quali sono i casi in cui non si può richiedere

Qual è la pena base per il patteggiamento?

Solitamente il patteggiamento prevede una pena non superiore a 5 anni di reclusione come conseguenza dell’accordo tra imputato e PM.

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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