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Misure alternative alla detenzione: quando si possono chiedere

Le misure alternative alla detenzione consentono di eseguire la pena fuori dagli istituti di detenzione. Hanno il duplice obiettivo di facilitare la risocializzazione del reo e far fronte al fenomeno del sovraffollamento delle carceri.

misure alternative alla detenzione quali sono
  • Le misure alternative alla detenzione consentono di scontare la pena residua o integrale fuori dagli istituti penitenziari.
  • Erano in origine escluse per gli autori di reati c.d. ostativi che non collaboravano con le Forze dell’ordine;
  • Sono state oggetto di importanti riforme nell’ultimo anno.

Le misure alternative alla detenzione sono uno strumento mediante il quale si dà esecuzione alla pena. Nascono con lo scopo di consentire una più celere risocializzazione del reo, adempiendo alla funzione rieducativa della pena.

Purtroppo negli anni sono diventate anche uno strumento per far fronte al sovraffollamento carcerario o anche un mezzo per indurre i detenuti alla collaborazione.

Ricordiamo a tal proposito che, fino a non molto tempo fa, era precluso ai cd. autori di reati ostativi, come quelli di mafia, l’accesso a tali misure se non collaboravano con le Forze dell’ordine. 

Recentemente tale disciplina è stata però modificata, grazie a plurimi interventi del legislatore, sia con la Riforma Cartabia del processo penale sia con le nuove disposizioni in tema i reati ostativi. 

Misure alternative alla detenzione: cosa sono

Le misure alternative alla detenzione costituiscono uno strumento di erosione della pena detentiva. Sono state introdotte con la legge sull’ordinamento penitenziario, la l. 24 luglio 1975 n. 374.  Anche tramite queste misure si dà attuazione alla funzione rieducativa della pena.

Le misure alternative non sono state concepite come sanzione autonoma, ma come modalità esecutive della pena detentiva, da applicarsi nel corso della detenzione. In tal modo, si garantisce il principio di progressività del trattamento dei condannati. 

Ciò, nell’intenzione del legislatore avrebbe consentito il graduale reinserimento del detenuto nella società, sulla base della sua partecipazione al percorso rieducativo. 

Come la dottrina ha osservato, questa funzione delle misure è andata progressivamente annacquandosi. La crescita tumultuosa della popolazione carceraria ha propiziato la progressiva utilizzazione delle misure alternative come strumento di deflazione penitenziaria. A tale mutazione di significato delle misure alternative è poi seguita una modifica anche del momento attuativo delle misure.

Infatti, oggi possono essere applicate anche prima dell’inizio dell’esecuzione della pena, quindi non sono più una modalità di attuazione della progressività. 

Centrale in questo processo di trasformazione è stata l’introduzione della sospensione dell’ordine di esecuzione delle condanne a pena detentive fino a 3 anni, di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p..

Quando applicate prima dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, le misure alternative assumono però il ruolo di vere e proprie sanzioni non detentive. Ben più razionale sarebbe in questi casi consentire l’applicazione già in fase di cognizione, evitando così inutili ritardi e farraginose duplicazioni dei momenti decisori. 

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Misure alternative alla detenzione: differenze con altri istituti

Le misure alternative alla detenzione sono quindi disciplinate dalla legge che regola l’ordinamento penitenziario. Queste sono:

  1. affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all’art. 47;
  2. detenzione domiciliare, di cui all’art. 47 ter;
  3. semilibertà, di cui all’art. 48;
  4. libertà anticipata, di cui all’art. 54.

Tali misure si distinguono dalle sanzioni sostitutive. Queste nascevano per essere pene vere e proprie, a differenza delle misure che costituiscono una modalità di esecuzione della pena.

La differenza principale sta nel fatto che le prime sono disposte dal giudice in sede di condanna, mentre le seconde sono di competenza della Magistratura di Sorveglianza.

Le misure alternative non hanno neanche nulla in comune con il patteggiamento, che è un rito alternativo a quello ordinario. In questo caso, l’imputato e il PM si accordano sulla pena da applicare, la cui regolarità è verificata dal giudice. 

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Misure alternative alla detezione: il ruolo degli assistenti sociali

L’esecuzione delle misure alternative alla detenzione è sottoposta all’osservazione di assistenti sociali. Questi svolgono un ruolo fondamentale, non solo nel caso dell’affidamento.

A questi è infatti in generale attribuito il ruolo di verificare la progressiva risocializzazione del detenuto, anche grazie all’esecuzione della pena extra carceraria. Al fine anche di stabilire l’andamento e l’esito positivo della misura, gli assistenti sociali sono tenuti a visite periodiche, durante le quali verificano i progressi dello stesso reo.

Saranno valutati a tal fine alcuni indici, quali:

  • lo stato dell’abitazione e della dimora;
  • i rapporti con i conviventi, se ammessi;
  • i progressi lavorativi e personali.

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1. Misure alternative alla detezione: l’affidamento in prova ai servizi sociali

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una delle misure alternative alla detenzione. Tramite suddetto strumento è consentito al detenuto di espiare la pena, entro certi limiti edittali, o una parte residua, fuori dall’istituto penitenziario.

Il soggetto è sottoposto ad una prova, sotto il controllo degli assistenti sociali. Al termine, se l’esito è positivo potrà ottenere l’estinzione della pena a tutti gli effetti.

Esistono quattro tipologie di messa alla prova:

  1. l‘affidamento in prova ordinario;
  2. l’affidamento in prova di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria;
  3. l’affidamento in prova in casi particolari: è in genere concesso a soggetti tossicodipendenti o alcolisti che devono seguire un programma di recupero;
  4. l’affidamento in prova del condannato militare: viene concesso al militare condannato a pena detentiva non superiore a 3 anni, non seguita da misura detentiva.

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1.1 Affidamento ordinario

L’affidamento ordinario è la modalità normale di applicazione di questa misura alternativa alla detenzione. Presuppone che il detenuto sia sottoposto alla sorveglianza dei servizi sociali.

Il soggetto in prova deve rispettare una serie di prescrizioni. Queste sono di varia natura e possono riguardare:

  • i rapporti con i servizi sociali, il luogo dove deve dimorare e posti che può frequentare;
  • il divieto o l’obbligo di soggiorno in certi Comuni;
  • una serie di prescrizioni per fare ammenda, cioè per porre rimedio ai danni arrecati con la condotta illecita.

Un ruolo importante è assunto anche dall’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), che aiuta il condannato nel reinserimento sociale durante tutta la fase di affidamento e provvede anche a:

  • verificare il rispetto delle prescrizioni impartite;
  • comunicare una relazione finale al Magistrato di Sorveglianza. 

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1.2 Presupposti

La misura alternativa alla detenzione dell’affidamento può essere richiesta solo se si è in possesso di alcuni presupposti:

  1. il condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni, nell’anno precedente ha avuto un comportamento tale da far ritenere che l’esito sarà favorevole;
  2. oppure deve espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore a 3 anni, ed è stato sottoposto a sospensione per un termine di 30 giorni, contestualmente all’ordine di carcerazione;
  3. la misura deve essere idonea ad evitare la reiterazione del reato;
  4. la presenza di un comportamento che consenta di far ritenere che l’affidamento avrà esito favorevole.

I limiti edittali non sono previsti per coloro che sono affetti da AIDS o altre malattie che comportano immunodeficienza.

2. Detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che è stata introdotta successivamente alla legge sull’ordinamento penitenziario.

Si distingue dagli arresti domiciliari, che invece costituiscono una misura cautelare. Come per l’affidamento in prova esistono diverse tipologie:

  • detenzione domiciliare ordinaria;
  • detenzione domiciliare soggetti affetti da AIDS conclamata;
  • detenzione domiciliare speciale.

Tale misura consente di scontare la pena residua al di fuori dell’istituto penitenziario, presso la propria dimora o luogo pubblico o istituto di cura. 

Scopri come funzionano gli arresti domiciliari

2.1 Requisiti per la detenzione domiciliare

La misura della detenzione domiciliare può essere concessa se si è in possesso di alcuni requisiti. Se il soggetto ha compiuto 70 anni, può essere condannato per qualsiasi reato, ad eccezione delle ipotesi espressamente escluse. 

Per i soggetti che ancora non hanno compiuto 70 anni, invece, deve essere condannato all’arresto o una pena, anche residua, inferiore a quattro anni, quando si tratta di:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Infine, possono accedere alla misura anche i soggetti che devono scontare una pena, anche se residua, inferiore a due anni.

2.2 Nuova detenzione domiciliare sostitutiva

La Riforma Cartabia ha introdotto alcune novità anche sulla detenzione domiciliare sostitutiva, che si differenzia dalla misura esaminata. 

Questa impone al soggetto di rimanere presso l’abitazione o altro luogo di dimora per almeno 12 ore al giorno. Le restanti ore possono essere trascorse all’esterno per ragioni lavorative, di salute o familiari. 

La normativa consente in ogni caso di lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno. La misura presuppone la realizzazione di un programma di reinserimento, con la collaborazione dell’UEPE.

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3. Misure alternative alla detezione: la semilibertà

La semilibertà permette al soggetto detenuto di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario. Tuttavia, almeno 8 ore al giorno devono essere trascorse in carcere. 

La Riforma Cartabia ha ridotto le ore minime, che in precedenza erano 10. Inoltre, si impone anche al detenuto di indicare dove sarà espletata l’attività lavorativa. Predetto arco della giornata sarà determinato in base alle esigenze di lavoro o salute. Si può accedere a questo beneficio se il giudice valuta che non sia da irrogare una pena superiore a due anni. 

È possibile accedere solo se si è in possesso di alcuni specifici requisiti:

  • può essere applicata al condannato alla pena dell’arresto e alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il soggetto non è affidato in prova;
  • al di fuori dell’ipotesi precedente, il soggetto può accedere al beneficio se ha scontato almeno la metà della pena;
  • per i reati indicati ai commi  1, 1-ter e 1 quater dell’articolo 4 bis, devono essere stati espiati i 2/3 della pena:
  • in caso di ergastolo, devono essere espiati almeno 20 anni di reclusione.

Leggi il nostro approfondimento sull’ergastolo ostativo

4. Libertà (o liberazione) anticipata

Infine, possiamo brevemente delineare anche la figura della liberazione anticipata. Questa consiste in un riconoscimento che è garantito al detenuto, ove assuma un comportamento corretto e dimostri impegno nella sua risocializzazione.

La figura è stata introdotta nel 2014, con la legge n. 10, che ha previsto la possibilità di ridurre la pena del detenuto. Si effettua uno scomputo di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

Deve essere fatta richiesta al Magistrato di Sorveglianza, che concede il beneficio se ricorrono i presupposti. L’istanza può essere presentata anche alla scadenza del relativo semestre di riferimento. Se comporta la fine della pena, è effettuata una veloce istruttoria per reperire informazioni e autorizzazioni necessarie all’ordinanza di liberazione.

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Misure alternative alla detenzione: reati ostativi

La disciplina originaria delle misure alternative alla detenzione escludeva la loro applicazione ai c.d. reati ostativi se non era integrata:

  • la condizione della collaborazione per i reati associativi;
  • oppure l’osservazione scientifica e l’aver seguito il programma di riabilitazione per i reati a sfondo sessuale o di pedofilia.

Questi sono quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario e sono:

  • Reati di mafia e camorra: Associazione di tipo mafioso anche straniere o Scambio elettorale politico-mafioso;
  • Reati contro la pubblica amministrazione, ad esempio Concussione o Corruzione;
  • Reati contro il patrimonio, quali Furto in abitazione o Rapina aggravata;
  • Reati contro l’ambiente, come l’Incendio boschivo.
  • Reati contro la persona e la famiglia, ad esempio Omicidio, Maltrattamenti in famiglia aggravati, Atti persecutori aggravati;
  • Associazione per delinquere, ad esempio finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • Reati a sfondo sessuale, come Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Violenza sessuale sia individuale sia di gruppo; 
  • Reati di immigrazione clandestina, come Acquisto o vendita di schiavi e immigrati;
  • Reati relativi a stupefacenti e tabacchi.

Misure alternative alla detenzione: novità

Con la riforma del 2022, in particolare con  decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, è stata superata la presunzione che connotava il precedente regime. Come ha osservato anche la Corte costituzionale, la presunzione di pericolosità per coloro che non collaborano è divenuta da assoluta a relativa.

Essa è vincibile dando prova dell’avvenuta risocializzazione del reo, con ulteriori indici di valutazione che valorizzano anche l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. A seconda della tipologia di illecito, infatti, sono state previste ulteriori condizioni.

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Misure alternative alla detezioneDomande frequenti

Quando si possono chiedere le misure alternative alla detenzione?

La misura alternativa alla detenzione è concessa dal Magistrato di sorveglianza, dopo la sentenza di condanna. 

Quando può essere chiesta la semilibertà?

La semilibertà può essere richiesta dopo aver scontato la metà della pena oppure i 2/3 a seconda della tipologia di reato. In caso di ergastolo, devono essere scontati 20 anni.

Cosa fanno gli assistenti sociali quando si presentano a casa?

Gli assistenti sociali controllano lo stato dei luoghi e verificano i progressi che il reo ha conseguito nel reinserimento sociale.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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