Patto di prova: a cosa serve, quanto dura e quando è nullo
Come funziona il periodo (o patto) di prova? Quanto deve durare? Quando, invece, si può interrompere o licenziare il neo dipendente? Scoprilo nella nostra guida.
- Il patto di prova, o periodo di prova, è un periodo di tempo durante il quale si valuta un nuovo dipendente.
- La sua durata dipende dall’inquadramento contrattuale, ovvero dal livello in cui si trova il dipendente.
- Chi non supera il periodo di prova, non può proseguire l’attività lavorativa, ma ci sono alcuni casi in cui il licenziamento è illegittimo.
L’assunzione alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, seppure a tempo indeterminato, non sempre è definitiva. Nel nostro ordinamento, difatti, è previsto l’istituto del patto di prova, una clausola inserita nel contratto di lavoro, con la quale viene stabilito che le parti possono liberamente recedere dal contratto per un determinato periodo, senza preavviso e senza una specifica motivazione (se non quella del mancato superamento del periodo di prova).
In questo articolo analizzeremo:
- cos’è il patto di prova e quali caratteristiche deve avere per essere valido;
- a cosa serve;
- quanto dura;
- cosa avviene in caso di mancato superamento del patto di prova.
Cos’è il patto di prova?
Come si è detto, il patto di prova è una clausola volta a inserire nel contratto di lavoro un periodo di prova, al superamento del quale l’assunzione diviene definitiva. Il patto di prova serve a entrambe le parti (il datore di lavoro e il lavoratore), per valutare la reciproca convenienza della definitiva instaurazione del contratto lavorativo.
Durante il periodo di prova, infatti, il datore di lavoro può verificare se il lavoratore possiede effettivamente le capacità per svolgere le mansioni che gli sono state assegnate e valutare la sua prestazione lavorativa. Al contempo il lavoratore può rendersi conto se si trova nel posto giusto.
In questo lasso di tempo, entrambe le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro senza dover rispettare i termini di preavviso, né in caso di licenziamento, né in caso di dimissioni. Tuttavia, l’art. 2096 c.c. (Assunzione in prova) prevede che le parti possono stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale le parti non possono recedere liberamente dal contratto di lavoro.
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Quando è nullo il patto di prova?
Se si decide di inserire un patto di prova all’interno di un contratto di lavoro, bisogna fare molta attenzione a rispettare le caratteristiche che ne sanciscano la validità, fissate dall’art. 2096 c.c. e dalla giurisprudenza, cioè:
- in primo luogo, il patto di prova deve avere obbligatoriamente forma scritta;
- il periodo di prova non può durare più di sei mesi in generale, ma la specifica durata massima è fissata dai contratti collettivi, a seconda delle mansioni e del livello di inquadramento assegnato al lavoratore;
- il patto di prova deve indicare le mansioni per le quali il lavoratore è sottoposto al periodo di prova.
Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito altri casi di nullità del patto di prova: in particolare, il patto è ritenuto nullo quando tra le parti è intercorso un altro rapporto di lavoro con le medesime mansioni, in quanto ciò renderebbe privo di causa il patto di prova, la cui finalità è proprio quella di testare la convenienza alla definitiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Periodo di prova nullo e licenziamento
La conseguenza della nullità del patto di prova è che lo stesso si considera non apposto al contratto di lavoro. Pertanto:
- il rapporto di lavoro si riterrà definitivamente instaurato al momento dell’assunzione;
- in caso di nullità del patto di prova, anche il recesso per il mancato superamento dello stesso comporterà l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del motivo posto a base del licenziamento stesso.
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Quanto deve durare un periodo di prova?
Come abbiamo appena, detto, il periodo di prova ha una durata massima di 6 mesi (si fa riferimento all’art. 7 del D. Lgs. 104/2022). In generale, può essere apposto anche a contratti di lavoro a tempo determinato, ma la sua durata deve essere proporzionale a quella del contratto.
In particolare, la L. 203/2024, ovvero il Collegato Lavoro, ha stabilito che la durata del periodo di prova è ora fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto.
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Sono stati inoltre introdotti limiti minimi e massimi: il periodo non può essere inferiore a 2 giorni né superare i 15 giorni per contratti di durata non superiore a 6 mesi. Per contratti con durata superiore a 6 mesi, ma inferiore a 12 mesi, la durata massima è di 30 giorni.
Cosa succede se non si supera il periodo di prova?
In caso di mancato superamento del periodo di prova, il datore di lavoro deve darne comunicazione, sempre in forma scritta. Il rapporto di lavoro cesserà senza che al lavoratore sia dovuto alcunché a titolo di indennità di preavviso. Al lavoratore spetteranno comunque le retribuzioni e le spettanze lavorative maturate.
Se invece il periodo di prova viene superato con esito positivo, il rapporto di lavoro sarà definitivamente instaurato e il periodo di prova verrà computato anche ai fini dell’anzianità lavorativa.
Affinché il rapporto lavorativo si consideri definitivo, non è necessario che il datore di lavoro dichiari esplicitamente la sua volontà di confermare il lavoratore assunto in prova, ma è sufficiente che la prestazione lavorativa prosegua anche per breve tempo dopo la scadenza della prova. Lo svolgimento di attività lavorativa dopo la scadenza del periodo di prova comporta pertanto l’automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La durata del periodo di prova deve però essere effettiva, perché periodi di sospensione della prestazione lavorativa, come le ferie o la malattia, lo interrompono.
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Mancato superamento periodo di prova: quando il licenziamento è illegittimo
Vi sono, inoltre, casi in cui, pur essendo il patto di prova valido, il licenziamento per mancato superamento di prova è illegittimo.
Ciò avviene quando il datore di lavoro non abbia consentito l’effettivo svolgimento del periodo di prova, quindi non abbia permesso al lavoratore di svolgere le mansioni per cui era in prova. Ciò in quanto l’art. 2096 co. 2 c.c. afferma che l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Dunque, è certamente illegittimo il licenziamento in prova quando il lavoratore non sia stato messo nelle condizioni di sostenere la prova, in quanto le mansioni oggetto del patto di prova non gli sono state concretamente attribuite.
Allo stesso modo, è illegittimo il licenziamento in prova che si fondi su motivazioni estranee al contenuto del patto di prova. Infine, è sempre nullo il licenziamento che sia determinato da un motivo illecito (art. 1345 c.c.).
Se hai bisogno di valutare la validità di un patto di prova, hai subito un licenziamento illegittimo, oppure devi comunicare un recesso per mancato superamento del periodo di prova, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro.
Periodo di prova – Domande frequenti
Se il lavoratore viene licenziato durante il periodo di prova, o si dimette per giusta causa, dovrebbe accedere alla disoccupazione, ma a condizione che rientri nei requisiti fissati dalla normativa aggiornata sulla NASpI.
La durata del patto di prova è direttamente connessa a quella del contratto di assunzione: scopri come cambia nella nostra guida sul periodo di prova.
Sì, la retribuzione è normalmente prevista anche nel periodo di prova.
Il mancato superamento del periodo di prova può essere comunicato con una semplice mail.
Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere dal contratto di lavoro senza preavviso.
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