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Ritenuta d’acconto: cos’è, esempio e come si calcola

La ritenuta d’acconto è uno dei più diffusi sistemi di sostituzione di imposta, la cui applicazione genera spesso dubbi e perplessità. Li chiariamo nella nostra guida.

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  • La ritenuta d’acconto è un meccanismo di sostituzione d’imposta.
  • Il creditore, nei casi in cui va effettuata la ritenuta, è tenuto a effettuare una trattenuta sulle somme che deve corrispondere, che deve poi versare al Fisco.
  • Tra gli altri casi, la ritenuta d’acconto si applica ai redditi da lavoro dipendente, alle prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro occasionale.

La ritenuta d’acconto è una somma che – in determinate ipotesi previste dalla legge – viene trattenuta dal debitore al creditore sull’importo totale da erogare per una prestazione di lavoro autonomo o subordinato, oppure per prestazioni occasionali.

Chi effettua tale prelievo diventa dunque un sostituto d’imposta, il quale non versa gli importi di cui alla ritenuta d’acconto al creditore, al quale viene corrisposto il cosiddetto “netto da pagare”, ma provvede a versarli direttamente al Fisco.

Chi subisce la trattenuta vede invece detratta la somma equivalente alla ritenuta d’acconto dalle imposte da versare a titolo di IRPEF. Pertanto, sommando il “netto da pagare” e la ritenuta di acconto si ottiene l’importo totale da pagare per la prestazione ricevuta. Ma quando si deve fare la ritenuta d’acconto? Analizziamo i singoli casi.

Per quali prestazioni deve essere versata la ritenuta d’acconto?

In base a quanto stabilito dagli artt. 23-30 del D.P.R. 600/1973, la ritenuta d’acconto si applica a svariate tipologie di prestazioni. 

Tra i casi più diffusi nell’applicazione pratica, osserviamo che viene trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di:

  • redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati;
  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni relative a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari;
  • corrispettivi dovuti dal condominio nei confronti dell’appaltatore per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o di servizi.

Esaminiamo nel dettaglio alcuni dei casi ora descritti, per meglio comprendere l’applicazione e il calcolo della ritenuta d’acconto, ovvero cosa succede per:

  1. i redditi da lavoro dipendente;
  2. i redditi da lavoro autonomo;
  3. la partita IVA in regime forfettario;
  4. le prestazioni occasionali.

LEGGI ANCHE Ricevuta di pagamento: cos’è, come funziona e quando è obbligatoria

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1. Ritenuta d’acconto per redditi da lavoro dipendente

I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta dai dipendenti. 

La ritenuta d’acconto è applicata tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e le somministrazioni di vitto.

In particolare, per le somme versate sulla parte imponibile (cioè sulle somme che concorrono a determinare la tassazione) dello stipendio, le ritenute si effettuano in relazione a quanto corrisposto per ciascun periodo di paga, in base:

  • alle aliquote progressive previste ai fini Irpef dall’art. 11 D.P.R. 917/1986;
  • ed effettuando poi un ragguaglio in riferimento agli scaglioni annui di reddito.

Approfondisci leggendo anche ISCRO partita IVA 2025: cos’è, requisiti, a quanto ammonta, durata, domanda

2. Ritenuta d’acconto per redditi da lavoro autonomo

Anche per le prestazioni di lavoro autonomo è prevista la sostituzione d’imposta tramite ritenuta d’acconto. Nello specifico, coloro che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Quindi, quando ci si trova a pagare un professionista (avvocato, medico, commercialista, ecc.), bisogna corrispondere a quest’ultimo il netto da pagare e versare il restante 20% a titolo di ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo, tramite modulo F24.

Ti consigliamo di leggere anche Partita IVA e lavoro dipendente: quando sono compatibili legalmente

Come calcolare la ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo?

Per determinare l’ammontare della ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo è necessario, in primo luogo, individuare la base imponibile, in cui rientrano i compensi professionali, i rimborsi spese documentati e il contributo previdenziale nella misura del 4% da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Non concorrono a determinare la base imponibile i contributi per la cassa nazionale degli ordini di appartenenza (come nel caso degli avvocati e dei dottori commercialisti) e le somme dovute a titolo di IVA. Il 20% della base imponibile costituisce la ritenuta d’acconto.

Scopri anche Il regime dei lavoratori impatriati: come funziona il rientro dei cervelli?

Esempio calcolo ritenuta d’acconto

Riportiamo un esempio di calcolo di ritenuta d’acconto per le prestazioni rese da un avvocato o altro professionista iscritto a un albo nazionale:

  • compenso: € 1000,00;
  • contributo 4% Cassa nazionale: € 40,00;
  • IVA 22%: € 228,8;
  • ritenuta d’acconto: € 200,00 (20% di 1.000 euro).

Un caso particolare riguarda i redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e di diritti per opere d’ingegno: in tale ipotesi, la base imponibile è costituita dall’ammontare dei compensi, ridotto del 25%. Dunque, la ritenuta d’acconto si deve calcolare sul 75% della base imponibile.

3. Ritenuta d’acconto e regime forfettario

Può capitare che il professionista a cui ci si rivolge sia un contribuente con la partita IVA che aderisca al regime forfettario, un particolare regime fiscale che garantisce l’applicazione di diversi vantaggi.

In questo caso, non è necessario operare alcuna ritenuta d’acconto, come stabilito dall’art. 1 co. 67 della L. 190/2024. Il professionista, infatti, deve emettere fattura elettronica, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore.

Approfondisci leggendo Regime forfettario 2025: requisiti, limite fatturato e contributi INPS

4. Ritenuta d’acconto per prestazioni occasionali

Anche in caso di prestazioni occasionali, il committente deve effettuare la ritenuta d’acconto e versare tale importo successivamente al Fisco, con le stesse modalità previste per il lavoro autonomo non occasionale. 

Come è noto, coloro che rendono prestazioni occasionali, diversamente dai professionisti titolari di partita IVA che emettono fattura, forniscono al proprio committente una ricevuta dalla quale è possibile conoscere l’importo dovuto per la prestazione occasionale.

Come per le fatture dei professionisti con la partita IVA, anche tali ricevute devono indicare:

  1. il “netto da pagare”;
  2. la ritenuta d’acconto;
  3. l’importo lordo totale dovuto per la prestazione (“netto da pagare” + ritenuta d’acconto).

La ritenuta non deve essere operata solo nel caso in cui il compenso per prestazioni di lavoro autonomo occasionale sia di importo inferiore 25,82 euro e debba essere corrisposto da enti pubblici e privati non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

LEGGI pure la nostra guida su Collaborazioni occasionali e ritenuta d’acconto: regole e istruzioni

Come calcolare la ritenuta d’acconto per prestazioni occasionali?

La ritenuta d’acconto per prestazioni occasionali è pari al 20% del compenso dovuto, e viene calcolata dunque ugualmente a quanto previsto per i lavoratori autonomi.

Ricordiamo che è necessario aprire la partita IVA nel momento in cui un’attività lavorativa di tipo occasionale per un determinato cliente, o più, smette di avere il carattere dell‘occasionalità.

Se hai dubbi o perplessità sulla ritenuta d’acconto, o hai bisogno di una consulenza approfondita in materia, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto tributario.

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Avv. Rossella Russo
Esperta di diritto del lavoro e della previdenza sociale
L’Avv. Rossella Russo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel dicembre 2018 ed è iscritta all’albo degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere dal 2022. Nel 2023, ha frequentato il Master di II livello in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Si dedica principalmente al diritto del lavoro e della previdenza sociale e ha collaborato con studi legali operanti nel settore in ambito nazionale ed internazionale. Si occupa inoltre di diritto civile, con riferimento in particolare alla contrattualistica, risarcimento danni e tutela dei consumatori.
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