Occupazione senza titolo: cos’è e quali sono le novità del DDL Sicurezza
La legge italiana punisce chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, nonché chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui.
- L’art. 633 c.p. punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di
occuparli. - Il DDL Sicurezza 2025 ha inserito nel codice penale l’art 634 bis, titolato Occupazione arbitraria di
immobile destinato a domicilio altrui, al fine di reprimere le occupazioni abusive. - Entrambi i reati previsti dagli artt. 633 e 634 bis c.p. sono permanenti e la persona offesa
potrà sporgere querela finché durano, rispettivamente, lo stato di invasione o/e di
occupazione.
Il codice penale prevede, rispettivamente, agli artt. 633 e 634 bis, l’invasione di terreni o edifici e
l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Sono due istituti differenti, ma tutelano entrambi l’inviolabilità e l’integrità della proprietà immobiliare. Vediamo, quindi, come la legge disciplina l’invasione e l’occupazione senza titolo e come tutelarsi.
Invasione arbitraria di terreni o edifici altrui: cos’è
L’art. 633 c.p. prevede che:
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di
trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Il reato, introdotto dal legislatore nel 1930, si pone a tutela non della proprietà in quanto tale, quanto piuttosto della pacifica fruizione del bene da parte del legittimo possessore, ossia di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa.
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Elemento oggettivo del reato
La condotta tipica voluta dal Legislatore, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 633 c.p. è
l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, al fine di occuparli, dunque, la specifica condotta di chi, non essendo in possesso e non avendo la detenzione di un bene immobile, lo invade contra ius (senza un titolo giuridico) al fine di occuparlo.
La nozione di invasione non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di chi si introduce in un fondo di cui non ha il possesso.
Approfondisci leggendo Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Elemento soggettivo del reato
Il dolo previsto per la configurazione del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione specifica nell’occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto.
La prova di esso, oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell’occupazione, non si sostanzia, in modo automatico, nella dimostrazione dell’edificazione, ovvero della sola consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione della finalizzazione specifica (Cass. Sez. II, 2592 del 20.01.2006).
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Reato di invasione di terreni o edifici: aggravanti
Il comma 2 dell’art. 633 c.p. prevede che il reato sia aggravato qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone o da una persona palesemente armata; il comma 3 prevede un aumento di pena nei confronti dei promotori o degli organizzatori, se il fatto è commesso da due o più persone.
Termini per proporre la querela
Il reato previsto dall’art. 633 c.p. è un reato permanente, per cui l’offesa al bene giuridicamente tutelato si protrae nel tempo a causa di una condotta persistente e volontaria dell’agente. Pertanto, il termine per proporre la querela non decorre dal momento in cui si è a conoscenza dell’avvenuta invasione, ma dalla cessazione della condotta illegittima; finché vi sarà invasione, la parte offesa avrà termine per denunciare.
È molto importante rivolgersi ad un avvocato penalista che conosca bene la materia, anche per la fase processuale successiva in cui la persona offesa si potrà costituire parte civile nel processo e chiedere il risarcimento dei danni.
A questo proposito, approfondisci leggendo Danno da occupazione senza titolo
Il reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui
Il DDL Sicurezza 2025 (D.L. 11 aprile 2025, n. 48), entrato in vigore il 10 giugno 2025, che contiene misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha anche inserito nel codice penale 14 nuove fattispecie di reato, tra cui l’art 634 bis c.p., che disciplina una nuova forma di occupazione senza titolo.
L’art. 634 bis introduce il reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui e punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui con la reclusione da due a sette anni.
L’esigenza di legiferare in materia nasce per reprimere le occupazioni abusive sempre più frequenti, in Italia, negli ultimi anni. Il testo dell’art. 634 bis c.p., a differenza dell’art. 633 c.p., che prende in considerazione sia gli edifici
pubblici sia quelli privati, testualmente fa riferimento soltanto all’immobile “destinato a domicilio
altrui” senza altre specificazioni; non essendo specificato, si ritiene quindi che la norma sia applicabile anche
agli edifici pubblici.
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Art. 634 bis c.p. e contratto di locazione
Non bisogna confondere il caso del locatario moroso perché non paga il canone di locazione con l’occupazione di cui sopra. La condotta del locatario moroso, infatti, non integra la fattispecie criminosa prevista dall’art. 634 bis c.p., in quanto la norma punisce chi occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui.
Il locatario, seppur moroso, in quanto tale ha un titolo che lo legittima all’occupazione. Il delitto di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui può aver luogo solo al venir meno del titolo legittimo a detenere l’immobile, quindi se il contratto di locazione è stato risolto. A partire da tale momento, si potrà configurare la fattispecie criminosa ex art. 634 bis c.p.
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Cause di non punibilità
Il comma 3 dell’art. 634 bis c.p. prevede una causa di non punibilità per l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. L’esimente fa discutere in dottrina perché è ritenuto eccessivo non punire chi, nonostante abbia occupato un immobile, qualora dovesse decidere di collaborare, magari dopo anni di condotta criminosa reiterata, decide finalmente di collaborare lasciando libero l’immobile al proprietario legittimo.
Procedibilità
Il delitto è punito a querela della persona offesa, però si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. È un reato permanente come quello previsto dall’art. 633 c.p., pertanto non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica e la persona offesa potrà sporgere querela fino a quando dura lo stato di occupazione.
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