Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Cosa prevede il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile, come viene punito e cosa è possibile fare per difendersi nel caso in cui la propria abitazione venisse occupata.
- Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui tutela il domicilio del proprietario.
- Questo nuovo reato di occupazione abusiva è entrato in vigore il 12 aprile 2025.
- Il Decreto Sicurezza ha previsto anche una nuova e più rapida procedura per lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente.
Il recente Decreto Sicurezza (Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48) ha inserito nel codice penale il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, entrato in vigore il 12 aprile 2025.
Il nuovo delitto, disciplinato dall’art. 634 bis c.p., tutela la proprietà privata in caso di occupazioni abusive di immobili. Si tratta di una fattispecie che si inserisce in un più ampio programma di misure volte a garantire una maggiore tutela e sicurezza urbana, offrendo una risposta più efficace nella lotta contro il fenomeno delle occupazioni abusive, negli ultimi anni, in costante aumento nel nostro Paese.
Il Decreto Sicurezza ha introdotto anche una nuova e più rapida procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato, rendendo più semplice, per il proprietario il cui immobile è stato occupato senza titolo, riuscire a difendersi.
- Cosa significa “immobile destinato a domicilio altrui”
- Chi è la vittima di una occupazione arbitraria di un immobile
- Cosa prevede il reato di occupazione arbitraria
- Reato di occupazione di immobile: procedibilità e prescrizione
- Cosa fare se sei vittima di una occupazione arbitraria di un immobile
- Come attivare lo sgombero immediato
Cosa significa “immobile destinato a domicilio altrui”
Per prima cosa, chiariamo cosa si intende con la locuzione immobile destinato a domicilio altrui. Un immobile è domicilio altrui, se è, in qualche modo, utilizzato o utilizzabile a uso personale da un soggetto che vanta un diritto.
Nello specifico, deve trattarsi di un immobile destinato a domicilio o a dimora abituale altrui. Ciò esclude che il medesimo immobile possa essere concesso in godimento o dato in qualche modo nella disponibilità ad altri.
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Chi è la vittima di una occupazione arbitraria di un immobile
La previsione contenuta nell’art. 634 bis c.p., secondo cui l’immobile oggetto di occupazione sia destinato a domicilio altrui, comporta che non tutti i proprietari possono agire per lo sgombero della casa occupata.
Il nuovo reato, infatti, tutela solo il proprietario o altro soggetto che vanti un diritto reale sull’immobile e che sia in grado di dimostrare che nell’immobile abbia stabilito la propria residenza (sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria) e il proprio domicilio (con bollette di utenze domestiche).
Ciò significa che l’immobile che risulti per il proprietario dell’immobile non utilizzato come abitazione principale ma, per esempio, come casa delle vacanze, non ricade nella previsione del nuovo art. 634 bis c.p. In tale ultimo caso, l’unica strada percorribile per ottenere il rilascio dell’immobile continua a essere la tradizionale procedura di sfratto, con tempistiche generalmente più lunghe.
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Cosa prevede il reato di occupazione arbitraria
Il citato art. 634 bis c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa arbitrariamente, ovvero senza un titolo legittimo, un immobile destinato a domicilio altrui.
Oltre alla mera occupazione dell’immobile, la norma punisce altri comportamenti che, pur non rappresentando, una diretta occupazione dell’immobile, in qualche modo ne impediscono la fruibilità da parte del soggetto avente diritto.
In particolare, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni chi, con minaccia o violenza:
- impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente;
- si appropri dell’immobile con artifizi o raggiri;
- ceda a terzi l’immobile occupato.
Il reato si configura anche se l’occupazione riguarda una pertinenza dell’abitazione (es. garage, cantina, solaio, ecc.).
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Reato di occupazione di immobile: procedibilità e prescrizione
Il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui è perseguibile a querela di parte. Ciò significa che occorre che la persona offesa dal reato, generalmente il proprietario o il soggetto che stabilisce il domicilio o la dimora, presenti la denuncia-querela, salvo il caso in cui il reato sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.
In tale ipotesi, il reato è infatti procedibile d’ufficio, con la conseguenza che, per accertare le responsabilità, è sufficiente una denuncia da parte di chiunque, non necessariamente dalla persona offesa, o anche una mera segnalazione alle Autorità competenti.
Cosa fare se sei vittima di una occupazione arbitraria di un immobile
Prima di tutto, è utile ribadire che la vittima del reato di occupazione abusiva di un immobile destinato ad abitazione altrui è il soggetto che vanta un diritto reale sull’immobile, chi stabilisce la residenza o la dimora presso il medesimo l’immobile occupato.
Ciò chiarito, nel caso di occupazione abusiva di cui all’art. 634 bis, la vittima può attivare una particolare procedura, anch’essa introdotta dal Decreto Sicurezza, che offre una più rapida soluzione. Si tratta di un’azione, prevista dall’art. 321 bis c.p., che si pone come una valida alternativa alla classica procedura di sfratto e consente lo sgombero immediato dell’immobile.
Con questa nuova misura è possibile ottenere il rilascio dell’immobile già durante la fase delle indagini preliminari, senza dunque dover attendere la conclusione del giudizio penale o del processo civile di sfratto.
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Come attivare lo sgombero immediato
La procedura, contenuta nell’art. 321 bis c.p., per attivare la reintegrazione nel possesso dell’immobile, prevede i seguenti rapidi passaggi:
- il proprietario della casa occupata deve presentare denuncia-querela ai Carabinieri o alla Polizia giudiziaria;
- le Autorità competenti, ricevuta la denuncia, trasmettono la notizia di reato al Pubblico Ministero che, per le vie brevi, può autorizzare la Polizia a intervenire per sgomberare l’immobile occupato;
- la Polizia o il Comando dei Carabinieri possono procedere con lo sgombero dell’immobile senza l’autorizzazione al giudice civile competente territorialmente, verbalizzando il compimento di tutte le operazioni;
- nelle successive 48 ore, il Pubblico Ministero può convalidare lo sgombero con decreto motivato, restituendo l’immobile al proprietario, oppure chiedere al GIP la convalida o l’emissione di un decreto motivato per il rilascio dell’immobile.
Se l’autore dell’occupazione collabora, ottemperando all’ordine di rilascio, senza opporsi, non è punibile penalmente. Il proprietario può, in ogni caso, agire civilmente per ottenere una condanna dell’occupante al fine ottenere un risarcimento dei danni subiti.
Nel caso contrario, cioè quello in cui l’occupante non collabori, le Autorità possono procedere con lo sgombero coattivo dell’immobile, reintegrando il denunciante nel possesso dell’immobile. In tal caso, occorre una preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.
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A chi rivolgersi in caso di occupazione abusiva di un immobile
Come anticipato, per rientrare in possesso del proprio immobile illegittimamente occupato, è necessario contattare le Forze dell’Ordine, sporgendo denuncia-querela.
Non è, invece, necessario rivolgersi a un avvocato per attivare o portare avanti la nuova procedura di sgombero immediato e ottenere la reintegrazione nel possesso dell’immobile.
Ciò nonostante, l’assistenza di un avvocato con competenza qualificata in materia penale e con esperienza nella difesa della proprietà privata e nella tutela giuridica nei casi di occupazione abusiva, è tuttavia consigliabile, per evitare intoppi procedurali ed essere supportati in ogni fase della procedura.
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