Soggetti schumacker: chi sono, come sono tassati e di quali vantaggi godono
I soggetti schumacker fruiscono di un regime fiscale più agevolato rispetto ai contribuenti non residenti, poiché godono di molte più detrazioni pari ai residenti. Vediamo chi sono e quali sono le agevolazioni.
- I soggetti shumacker sono contribuenti non residenti in Italia, ma che producono nel nostro Paese il 75% del reddito complessivo.
- I contribuenti shumacker fruiscono di tutte le detrazioni fiscali previste a favore dei soggetti residenti in Italia.
- Per considerare un contribuente non residente come un soggetto shumacker è necessario che risieda in un Paese white list e che non goda, nel Paese di residenza, di analoghe agevolazioni.
Per soggetti shumacker si intendono contribuenti residenti all’estero, che mantengono legami economici e personali significativi con l’Italia. In particolare, il collegamento con il nostro Paese si considera significativo se almeno il 75% del loro reddito è prodotto in Italia.
La denominazione shumacker trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 14 febbraio 1995, n. C-279/93, in cui era parte l’omonimo pilota di Formula 1, il quale aveva stabilito la sua residenza fiscale in Belgio, pur mantenendo importanti contatti e collegamenti con il proprio paese di origine, ovvero la Germania.
In particolare, nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia, la normativa tedesca riservava ai residenti determinate agevolazioni fiscali legate alla situazione personale e familiare (per esempio deduzioni per coniuge e figli), negandole, invece, ai non residenti.
Il sig. Schumacker, in tale controversia, sosteneva che tale differenza di trattamento costituiva una discriminazione contraria all’articolo 48 del Trattato CEE (oggi art. 45 TFUE) sulla libera circolazione dei lavoratori.
Requisiti per i soggetti shumacker
Il contribuente, per rientrare nella specifica categoria fiscale dei c.d. soggetti shumacker, alla quale è riconosciuta una diversa modalità di calcolo dell’IRPEF dovuta, deve rispettare specifici requisiti, quali, in particolare:
- non deve avere la residenza in Italia;
- deve produrre in Italia un reddito pari al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- l’altro Stato di residenza deve essere un Paese c.d. white list, ovvero deve garantire un adeguato scambio di informazioni e di cooperazione con l’Italia;
- non deve fruire di analoghe agevolazioni fiscali nel Paese di residenza.

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Calcolo dell’imposta per i soggetti residenti
Per comprendere chiaramente quale sia e in che cosa consiste in concreto il regime fiscale applicato ai c.d. soggetti shumacker, è necessario anteporre una breve e generale premessa su come funziona, nel nostro Paese, il calcolo della base imponibile per i soggetti residenti.
Ai fini IRPEF, l’imposta è così determinata:
- determinazione del reddito complessivo (sommatoria di tutti i redditi per esempio da lavoro, da locazione ecc.);
- scomputo dei c.d. oneri deducibili (per esempio, contributi previdenziali, spese mediche ecc.);
- applicazione dell’aliquota in base allo scaglione di reddito ottenuto (23% fino a euro 28.000; 35% da 28.001 fino a euro 50.000; 43% oltre euro 50.000).
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Imposte per soggetti non residenti shumacker
Per i soggetti non residenti, l’imposta dovuta nel nostro Paese è calcolata sulla base del solo reddito prodotto in Italia. A tale reddito, si applicano alcune detrazioni e, nello specifico, le diminuzioni esclusivamente previste dall’art. 24, comma 2, TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) alle seguenti lettere:
- a) canoni e contributi vari gravanti sui redditi sugli immobili;
- g) contributi e donazioni a organizzazioni non governative;
- h) indennità per cessata locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo;
- i) erogazioni liberali al clero;
- l) erogazioni liberali alla Chiesa cristiana.
Ne consegue che i soggetti non residenti, a differenza dei contribuenti residenti in Italia, non hanno diritto a tutte le detrazioni.
Ai soggetti shumacker, anche se non residenti in Italia, sono, di fatto, riconosciute tutte le detrazioni previste per i contribuenti residenti. Il riconoscimento di tutte le detrazioni caratterizza il regime fiscale previsto per i contribuenti shumacker.
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Deduzioni INPS e soggetti shumacker
Un’importante aspetto che riguarda i soggetti shumacker è rappresentato dalla possibilità di portare in deduzione dal reddito anche i contributi versati all’INPS, previsti dalla lett. e) dell’art. 24, comma 2, TUIR.
La deducibilità degli oneri contributivi è stata affermata dall’Amministrazione finanziaria con l’istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 148, con la quale ha chiarito che il comma 3-bis del citato art. 24 del TUIR rende applicabili gli oneri deducibili previsti per i residenti – e, dunque, anche gli oneri contributivi di cui alla lettera e) – a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano, residenti in Paesi, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, ovvero i soggetti shumacker.
Per i soggetti non residenti, invece, non è prevista la deducibilità dei contributi INPS, stante il chiaro dettato normativo di cui alla 24, comma 2, TUIR, che non contempla anche la lettera e), riguardante gli oneri contributivi. In altri termini, i soggetti non residenti shumacker deducono dal reddito, prodotto in Italia, i contributi INPS, mentre gli altri soggetti non residenti no.
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Dichiarazione soggetti shumacker
Per ottenere i vantaggi fiscali riservati ai contribuenti non residenti shumacker, ovvero tutte le detrazioni previste per i residenti, è necessaria la presentazione della c.d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 2, D.M. 21 settembre 2015, deve contenere l’indicazione:
- dello Stato di residenza che, occorre precisare, non deve appartenere ai c.d. Paradisi fiscali;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta;
- di non godere di altro beneficio fiscale analogo nel paese di residenza.
Nelle ipotesi in cui, il soggetto shumacker intende portare in detrazione anche oneri sostenuti per la famiglia, occorre che la dichiarazione specifichi anche che il familiare abbia un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Controlli dell’Agenzia sui soggetti shumacker
Conseguendo un reddito in Italia e fruendo ti tutte le deduzioni previste per i soggetti residenti, i contribuenti shumacker, anche se non residenti, sono, ovviamente, assoggettati a controlli e verifiche da parte della Amministrazione finanziaria, eseguiti dalle varie Agenzie fiscali dislocate nel territorio dello Stato.
Al fine di evitare l’eventuale disconoscimento del beneficio fiscale e la disapplicazione delle detrazioni fiscali dai redditi complessivamente prodotti in Italia, il soggetto shumacker deve provvedere a una scrupolosa e attenta conservazione della documentazione fiscale, che provi essenzialmente la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina normativa.
Si tratta, in particolare, di tutta la documentazione che dimostri la propria residenza fiscale estera e l’impossibilità di fruire in questo Stato della decurtazione degli oneri deducibili o detraibili ivi previsti (a mero titolo esemplificativo, è utile conservare le dichiarazioni fiscali presentate nello Stato di residenza, nonché le certificazioni rilasciate dal proprio datore di lavoro estero, copia delle attestazioni di avvenuto pagamento delle imposte nel Paese di residenza, coincidenti con quanto dichiarato).
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