Ecobonus 110% ristrutturazione: come funziona [DL Rilancio]
Quali sono i requisiti per poter usufruire dei vantaggi dell'ecobonus 110% e quali gli interventi a costo zero consentiti.
L’ecobonus
110% nel decreto Rilancio
Il decreto Rilancio è stato presentato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte: si tratta di un documento contenente più di 250 articoli, in cui viene spiegato il modo in cui si utilizzeranno i 55 miliardi stanziati dal Governo al fine di favorire la ripresa economica del nostro Paese.
Le agevolazioni a sostegno di aziende, lavoratori e famiglie riguarderanno gli ambiti più disparati, con un focus e maggiore attenzione nei confronti di quei settori che hanno subito l’azzeramento totale del proprio fatturato a causa della chiusura totale da covid-19, come per esempio il settore turistico.
Tra i provvedimenti in arrivo, troviamo anche il superbonus relativo alle detrazioni fiscali sui lavori di efficientamento energetico e sismico. L’ecobonus, che sarà pari al 110%, potrà essere utilizzato anche per i lavori di ristrutturazione o per lavori di tutela ambientale per la salvaguardia di opere e impianti presenti nelle abitazioni, singole o in blocco.
In questa guida analizzeremo chi sono i soggetti beneficiari del bonus ristrutturazione casa 2020e quali sono gli interventi a costo zero che potranno essere realizzati grazie a un credito di imposta del 110%.
L’ecobonus presentato con il decreto Rilancio potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti, sia i residenti sia i non residenti, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile di intervento, anche se titolari di reddito di impresa. In tal senso, l’agevolazione spetta anche:
ai titolati di un diritto reale sugli immobili;
ai condomini, che possono intervenire sulle parti comuni;
agli inquilini;
chi ha l’immobile in comodato.
In
base agli articoli del decreto, vi rientrano i seguenti soggetti:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che sono titolari di reddito d’impresa, ovvero le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali;
le associazioni di professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.
Per quanto riguarda i titolari di reddito di impresa, ci sono alcuni vincoli da rispettare: questi ultimi possono infatti usufruire della detrazione soltanto sui fabbricati che vengono utilizzati per l’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i seguenti soggetti, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sugli immobili:
il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
il componente dell’unione civile;
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato;
gli Istituti autonomi per le case popolarie dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, oltre che dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Come funziona il nuovo ecobonus
In primo luogo, il bonus ristrutturazione potrà essere utilizzato per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Gli interventi potranno essere realizzati:
dai condomini;
sulle unità immobiliari adibite a prima casa;
anche per le seconde case. Sono stati esclusivi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La condizione da rispettare per avere accesso all’ecobonus e al sistema bonus al 110% è che il lavoro svolto migliori la classe energetica dell’abitazione e che agisca con maxi-interventi. L’agevolazione verrà erogata:
come detrazione fiscale;
come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, oppure a banche o altri istituti finanziari.
Come
fare richiesta
Passando alla parte pratica, che è quella che interessa nel concreto contribuenti e aziende, per poter richiedere l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione, bisognerà essere in possesso di alcuni documenti.
Nello
specifico, si tratta:
dell’asseverazione di un tecnico abilitato o di unadichiarazione resa dal direttore dei lavori, nella quale si dimostri che l’intervento è stato realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici imposti dalle legge;
dell’attestato di prestazione energetica (APE), la cui funzione è quella di mettere a disposizione i dati riguardanti l’efficienza energetica di uno stabile;
della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L’APE
non è necessario nei casi seguenti:
per la sostituzione di finestre dotate di infissi in singole unità immobiliari;
per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
per la messa a punto del sistema di distribuzione;
per l’acquisto e l’installazione di schermature solari;
per l’installazione di impianti di climatizzazione che includono generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, qualora le detrazioni sino richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.
Quali sono i lavori a costo zero
L’ecobonus al 110% consiste, nella pratica, a una detrazione dell’IRPEF o dell’IRES, che sarà concessa solo nel caso di lavori che migliorino le prestazioni di un immobile di almeno due classi energetiche o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di lavori che permettano di raggiungere la classe energetica più alta, dimostrabile tramite la presentazione dell’APE.
Nello specifico, gli interventi per i quali è possibile utilizzare il superbonus previsto dal decreto Rilancio sono i seguenti:
sostituzione di finestre dotate di infissi;
installazione di caldaie a biomassa e a condensazione, a patto che siano di classe energetica A;
interventi di coibentazione;
riqualificazione totale, mirante a ridurre le spese di luce e gas del 50-60%;
installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
rifacimento facciate;
lavori condominiali di efficientamento energetico;
installazione di impianti fotovoltaici;
messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi maggiori per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico;
acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.
I
lavori di riqualificazione energetica
Nel decreto si legge in particolare che i lavori di riqualificazione energetica che potranno essere effettuati con l’aliquota del 110% sono i seguenti:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. In questo caso, le detrazioni saranno calcolate su un tetto massimo di spesa di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. In questo caso, il tetto massimo di spesa sul quale applicare la detrazione è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; la cifra è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione dovrà essere calcolata su 30.000 euro.
Il superbonus 110% potrà essere applicato a tutte le tipologie di intervento che vengono già incluse nell’ecobonus, a condizione che vengano eseguiti in concomitanza a uno degli interventi presentati in elenco.
Il
bonus fotovoltaico e per le colonnine di auto elettriche
Il bonus al 110% presentato dal decreto Rilancio potrà essere adoperato anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, fino a una spesa massima di 48.000 euro e fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza. Anche in questo caso l’installazione dovrà avvenire congiuntamente a uno dei tre maxi-interventi precedentemente citati.
Il
bonus potrà essere applicato anche:
ai sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici degli edifici, sempre in concomitanza a uno dei maxi-interventi.
Il sismabonus
L’agevolazione al 110% potrà essere utilizzata anche per realizzare:
lavori
di messa
in sicurezza statica delle
parti strutturali degli edifici;
lavori
che determinano il passaggio a una
classe di rischio inferiore;
lavori
che determinano il passaggio a due
classi di rischio inferiori;
l’acquisto
di edifici antisismici.
Tutti gli interventi agevolati per i quali si utilizzerà il superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, tramite modalità che saranno rese note prossimamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. I bonus saranno concessi dimostrando, tramite apposita documentazione, la congruità delle spese sostenute tramite l’utilizzo del bonus.
In particolare, i tecnici che si occuperanno dei lavori dovranno rilasciare le relative attestazioni e asseverazioni e stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, con un importo minimo che sarà presentato nel testo definitivo del decreto, e che servirà come garanzia in caso di risarcimento ai danni dei clienti e dello Stato. Nell’ipotesi in cui si dovessero rilasciare attestazioni e asseverazioni mendaci, si rischieranno sanzioni penali o pecuniarie.
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