Riqualificazione energetica di edifici già esistenti: a chi spetta e come richiedere l’ecobonus
Quali sono gli interventi che possono rientrare nelle detrazioni fiscali legate alla riqualificazione energetica? Vediamo insieme chi può richiedere l'ecobonus, in che modo e con quale aliquota, tra 50, 65, 70, 80 0 85%.
- Sono diversi i destinatari che possono accedere alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
- La scadenza fissata è il 31 dicembre 2024.
- A seconda dei casi, si potrà beneficiare di agevolazioni che vanno dal 50% al 65%, fino all’85%.
Gli interventi di riqualificazione energetica permettono di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici. Possono essere realizzati con un contributo noto come Ecobonus, introdotto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006).
L’ecobonus potrà essere richiesto soltanto nella forma di detrazione IRPEF, in quanto, in base alle modifiche introdotte nel mese di febbraio 2023 (decreto legge n. 11/2023), non sarà più possibile fruire dell’agevolazione nella forma della cessione del credito o dello sconto diretto in fattura.
Si potrà quindi detrarre dall’IRPEF o dall’IRES, in 10 rate annuali di parti importo, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia esistente, censito oppure sia stato richiesto il suo accatastamento.
Vediamo più nel dettaglio come ottenere l’agevolazione prevista, che può consistere in una detrazione che va dal 50% fino all’85%, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2024.
Detrazioni fiscali riqualificazione energetica: a chi spettano
La possibilità di usufruire delle detrazioni per effettuare lavori di riqualificazione energetica è data a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che siano titolari di un reddito.
Potranno più nello specifico richiedere l’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Potranno quindi accedervi tutti i soggetti che possiedono o detengono l’immobile nel quale saranno realizzati gli interventi, ovvero il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, l’inquilino o il comodatario dell’immobile, i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa, gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce.
Il contributo statale potrà inoltre essere richiesto da:
- coloro i quali producono redditi in forma associata, alle medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi (comprese le unioni civili), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
I familiari conviventi e i conviventi di fatto non potranno però usufruirne per gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
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Incentivo alla riqualificazione energetica degli edifici: in cosa consiste
Possono rientrare nel concetto di riqualificazione energetica i seguenti interventi:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Detrazioni al 50% o al 65%
Si potrà accedere a una detrazione fiscale al 50% per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per la maggior parte degli interventi è invece prevista la detrazione al 65%, per esempio nei casi di acquisto, legato a una sostituzione, di caldaie che siano non solo almeno di classe A, ma anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.
Riqualificazione energetica in condominio
Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste detrazioni differenti.
Detrazione al 70% o al 75% | Detrazioni al’80% | Detrazioni all’85% |
Da calcolare su un totale fino a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale | Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica | Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica |
Si applica per i lavori che determinano il passaggio a una classe di rischio superiore | Si applica per i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio superiori |
Nel caso delle detrazioni all’80% e 85%, le spese sulle quali si applica la detrazione non devono essere superiori a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
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Bonus riqualificazione energetica: come richiederlo
I pagamenti dei lavori di riqualificazione energetica dovranno essere effettuati tramite bonifico (bancario o postale). Nel modello da presentare online, si dovranno indicare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme;
- il numero e la data della fattura alla quale il bonifico si riferisce.
Sarà poi necessario presentare l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti e l’attestato di prestazione energetica (APE), attraverso il quale si evincono i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
L’APE non è obbligatorio per gli interventi che prevedono la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.
Tutti i documenti per richiedere l’ecobonus, dovranno essere inoltrati a ENEA, entro 90 giorno dalla fine di lavori, assieme alla scheda in cui si dovranno descrivere gli interventi di riqualificazione energetica realizzati.
Tale scheda dovrà contenere:
- i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell’edificio;
- la tipologia dell’intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
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Riqualificazione energetica – Domande frequenti
Sono diversi gli interventi che rientrano nell’ecobonus, quindi che permettono di accedere a delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica. Scoprili nella nostra guida.
Si consiglia di indicare gli estremi della fattura dei lavori di riqualificazione energetica effettuati e la normativa di riferimento.
Le detrazioni al 65% spettano nella maggior parte dei casi in cui si effettuano lavori di ristrutturazione energetica di un edificio: scopri quali sono nella nostra guida agli ecobonus.
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